Massima

Deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest’ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della P.A. Il soccorso istruttorio, ben vero, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

 

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierna controversia trae origine dalla procedura selettiva, per titoli ed esami, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 20/1/2020, dall’ASL Napoli 2 Nord e volta all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 7 dirigenti Amministrativi. Il bando di concorso, pubblicato sul BURC n. 10 del 17/2/2020, aveva contemplato, tra i requisiti specifici di ammissione (punto 2 del bando), oltre al possesso del titolo di studio ivi indicato, l’anzianità di “cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del SSN nelle categorie D e Ds (ex posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis), ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni” (lett. b)).

L’odierno ricorrente, essendo in possesso dei requisiti generali sopra indicati, avvalendosi dell’apposita procedura telematica, aveva presentato, in data del 24/3/2020, la propria di domanda di partecipazione alla procedura selettiva (id. n. 1359218), allegando, ai fini della valutazione dei titoli, nella sezione “servizi presso ASL/PA come dipendente”, di aver prestato servizio dal 18/12/2009 al 24/3/2020 alle dipendenze della Regione Campania in qualità di “Dipendente FUNZIONARIO (categoria D3)”.

Approvata con delibera n. 2001 del 21/12/2021 la graduatoria di merito, il ricorrente si era classificato nella posizione n. 26, con un punteggio complessivo pari a 65,08 punti, di cui n. 21 punti per la prova scritta, n. 25 punti per la prova pratica, n. 15 punti per la prova orale e n. 4,08 per la valutazione dei titoli.

Non condividendo il punteggio riconosciutogli dalla Commissione esaminatrice con specifico riferimento ai titoli presentati a corredo della domanda di partecipazione, con istanza in autotutela trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27/12/2021, il ricorrente aveva domandato la rettifica del punteggio attribuitogli in ragione dei titoli presentati in quanto tale punteggio, pari a 4,075 [arrotondato a 4,08], doveva ritenersi discordante con quanto disposto con la normativa richiamata nel bando di concorso”.

In particolare, con la predetta istanza, il ricorrente aveva rappresentato che, in forza del disposto di cui all’art. 73, co. 4, del D.P.R. n. 483/1997, richiamato al punto 8 del bando di concorso, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto riconoscere in suo favore un maggiore punteggio, per titoli posseduti, pari a complessivi 6,25 punti, di cui:

• n. 5,25 punti (5 punti per ogni anno di servizio + 0,25 punti per i primi 3 mesi di servizio dell’anno 2020) per i titoli di carriera; a tal fine, infatti, il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione, di “essere funzionario cat. D3 (ex ottavo livello) presso la Giunta regionale della Campania a partire dal 18 dicembre 2009” e di aver pertanto maturato “5 anni e 3 mesi di servizio, ossia 11 anni e 3 mesi detratti i 5 anni utili per l’accesso alla qualifica dirigenziale, che in base al DPR 483/97 avrebbero dovuto condurre ad un totale, per i soli titoli di carriera, pari a 5,25 puniti (5 punti per anno + 0,25 punti per i primi 3 mesi dell’anno 2020”;

• n. 1 punto per il Master di II livello in “Scienze della Pubblica Amministrazione” conseguito in data 29/2/2016.

In particolare, come emerso dalla disamina dei verbali delle corrispondenti sedute, nonostante il Boccia, nella domanda di partecipazione, avesse dichiarato di “essere funzionario cat. D3 (quindi ex ottavo livello) presso la Giunta Regionale della Campania, nella scheda di valutazione dei titoli, allegata al verbale n. 6, gli era stata riconosciuta la qualità di ‘Funzionario – qualifica funzionale di settimo livello presso altre amministrazioni pubbliche per anni 10 mesi 3′ con relativo punteggio riconosciuto pari a 2,625 punti in luogo dei 5,25 punti che gli sarebbero spettati in qualità di funzionario D3 ex ottavo livello.

Nel denegare l’istanza di correzione in autotutela, la commissione esaminatrice aveva giustificato la sua determinazione in quanto, nella domanda di partecipazione, il ricorrente non aveva indicato il profilo giuridico di funzionario ex VIII livello, limitandosi al generico riferimento alla ctg. – D3″.

Insorgendo contro tale ultima deliberazione (la deliberazione n. 787 del 12/5/2022), unitamente al verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 21/4/2022, con esclusivo riguardo al punteggio attribuitogli per “titoli di carriera”, il ricorrente ha sollevato un unico motivo di gravame così rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 3,51 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 73, co. 4, del D.p.r. n. 483/1997 – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del bando di corso – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del CCNL del 31/3/1999 – violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – carenza di istruttoria – disparita di trattamento – eccesso di potere – ingiustizia manifesta”.

A supporto dell’articolata censura, il ricorrente ha preliminarmente osservato come il diniego del domandato maggior punteggio era stato giustificato dall’amministrazione in ragione della generica compilazione della domanda di partecipazione non avendo il Boccia indicato il profilo giuridico di funzionario ex VIII livello, ma esclusivamente il generico riferimento alla ctg. – D3.

Tuttavia, tale “generico riferimento alla ctg. – D3” non avrebbe potuto, in tesi, impedire il riconoscimento del punteggio (pari ad 1,00 punti per anno) previsto per il servizio di ruolo prestato nella posizione funzionale di ottavo livello (di altre pubbliche amministrazioni) per un arco complessivo maggiore di 5 anni, poiché, in base all’art. 3 del CCNL del 31/3/1999, il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie locali, si articola in sole 4 categorie (denominate A, B, C e D) nelle quali sono confluite le otto qualifiche funzionali che caratterizzavano il precedente ordinamento professionale del personale nella vigenza della Legge quadro n. 93/83.

Come precisato all’art. 3, co. 7, del CCNL cit., “nell’allegato A sono stati altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13”. Alla luce della giurisprudenza riportata in ricorso, non potendo considerarsi in alcun modo fungibili i profili riconducibili alla posizione economica D1 (corrispondente alla ex VII qualifica funzionale) rispetto a quelli propri della posizione economica D3 (corrispondente alla ex VIII qualifica funzionale), le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice dovevano ritenersi del tutto ingiustificate avendo il ricorrente, nella domanda di partecipazione, specificamente allegato il proprio inquadramento nella qualifica di Funzionario di Cat. D3 e, di conseguenza, nel profilo di Funzionario ex VIII livello.

In ogni caso, qualora l’Amministrazione avesse ritenuto generica o imprecisa l’indicazione nella domanda di partecipazione del profilo giuridico oggetto di valutazione, la stessa non avrebbe potuto esimersi dall’esperire il “soccorso istruttorio”, segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda.

Ha, in definitiva, concluso per l’annullamento delle impugnate determinazioni, richiedendo altresì il riconoscimento del reclamato punteggio aggiuntivo per i titoli di carriera, così da raggiungere un punteggio totale pari a complessivi 67,7 punti con la conseguente collocazione al 18° posto dell’approvata graduatoria.

Si è costituita l’intimata amministrazione insistendo per l’integrale reiezione del ricorso.

Integrato il contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nell’approvata graduatoria in posizione più avanzata rispetto a quella in cui si era classificato il ricorrente (ordinanza collegiale n. 114/2024), all’udienza pubblica del 17 settembre 2024, la causa è stata riservata in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

3.- L’impostazione censoria posta a fondamento del proposto gravame si articola essenzialmente su due dirimenti doglianze: in primo luogo, il ricorrente ha stigmatizzato l’errore valutativo in cui sarebbe incorsa la commissione esaminatrice nel giudicare i titoli di carriera effettivamente posseduti, avendogli negato il riconoscimento del maggior punteggio (2,625 punti) in ragione dell’asserita generica ed imprecisa compilazione della domanda di partecipazione al concorso; in secondo luogo, l’azienda sanitaria, a fronte di tale – a suo avviso – imprecisa compilazione, non avrebbe azionato il pur doveroso soccorso istruttorio, nonostante non fosse stata riscontrata l’ostativa incompletezza dichiarativa.

Al riguardo, osserva il Collegio che, come è dato evincere dal verbale n. 15 della seduta del 21.4.2022, la Commissione aveva ritenuto di non procedere alla sollecitata rettifica in autotutela della graduatoria sostenendo la generica formulazione della domanda di partecipazione, avendo il ricorrente, nell’indicare i suoi titoli di carriera, dichiarato di aver rivestito la qualifica di funzionario cat. D3 alle dipendenze della Regione Campania, senza precisare che tale qualifica corrispondesse al precedente “profilo giuridico di funzionario ex VIII livello”, cui era ricollegato il maggior punteggio reclamato.

La riportata motivazione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa in quanto confliggente con i fondamentali principi, più volte declinati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia de qua, di auto-responsabilità, da un lato, e affidamento e buona fede, dall’altro.

Il contemperamento di tali principi ha condotto ad escludere che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest’ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione. Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della P.A (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951).

Il soccorso istruttorio, ben vero, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.

Tuttavia, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato” (T.A.R., Lazio – Roma, Sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un’esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l’oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.

Tale esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017).

4.- Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, il Collegio non può non condividere le doglianze articolate dal ricorrente, atteso che l’azienda resistente, nel disconoscere il reclamato punteggio aggiuntivo in ragione delle asserite incompletezza e genericità della domanda di partecipazione, aveva omesso di considerare che nella categoria D3, corrispondente all’inquadramento del ricorrente, era confluito il precedente profilo giuridico di funzionario ex VIII livello, cui il Bando ricollegava l’attribuzione del maggiore punteggio richiesto per i titoli di carriera.

Difatti, per costante orientamento della giurisprudenza lavoristica, in tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regione-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza, atteso che le qualifiche funzionali ex VII ed VIII sono confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3 (Cass. civ., Sez. lavoro, 07-10-2015, n. 20070).

Nel dettaglio, come chiarito dalla giurisprudenza lavoristica, i funzionari D3 sarebbero gli eredi dei funzionari appartenenti all’ottava qualifica, precedentemente rivestita dal ricorrente.

A tal fine è opportuno fare riferimento al testo della L. n. 312 del 1980, che individua il “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato” e lo fonda proprio sulla sua ripartizione in 8 qualifiche funzionali (chiaramente, non si ignora che questo articolo è oggi disapplicato, ai sensi dell’art. 86 del nuovo Contratto Collettivo di cui all’Accordo 24 maggio 2000, con riferimento agli artt. da 24 a 30 dello stesso Contratto).

Prendendo in considerazione solo le due qualifiche più elevate, la disposizione stabilisce quanto segue:

“Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche. Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell’ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell’attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti”.

“Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti”.

Il successivo art. 3 prescrive che “Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica”.

Questa disposizione chiarisce come ad ogni qualifica funzionale corrisponda, in astratto, uno specifico e, quindi, più elevato – di qualifica in qualifica – livello di competenza al quale sono associati gradi di autonomia e responsabilità sempre più alti che, nell’ambito della carriera non dirigenziale, non possono che essere massimi quando vengono in rilievo i funzionari dell’ultimo grado, ossia quelli di ottava qualifica.

L’art. 4 della legge da ultimo citata, che stabilisce il “Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978”, precisa, poi, che rientra: “nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un’unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell’ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore”.

I principi della L. n. 312 del 1980 sono stati in seguito trasfusi nel D.P.R. n. 347 del 1983, recante l’accordo nazionale per il personale dipendente degli Enti Locali, il cui art. 2 individua la massima qualifica funzionale applicabile in relazione alla dimensione dell’ente, facendo ricorso alla classificazione per l’assegnazione del Segretario, collocando l’ottava qualifica come “apicale” negli enti di tipo 3.

Successivamente, nell’ambito della ristrutturazione delle figure del pubblico impiego, inaugurata per detti enti con il CCNL 31 marzo 1999, l’ottava qualifica funzionale è confluita nella categoria giuridica D, alla posizione D3.

Dalle disposizioni appena citate emerge che i funzionari di categoria D3, proprio perché idealmente riconducibile alla precedente ottava qualifica funzionale, sono, fra il personale non dirigente, gli impiegati che godono del maggiore livello di autonomia e, di conseguenza, di responsabilità. (Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2023, n. 36214)

Nel caso all’esame, essendo – come sopra visto – la qualifica funzionale ex VIII livello confluita, a seguito dell’evoluzione normativa, nella cat. D 3 rivestita dal ricorrente per tutta la durata del suo rapporto alle dipendenze della Regione Campania, l’azienda avrebbe dovuto ritenere compiutamente operata da quest’ultimo la necessaria allegazione dei titoli di carriera, così da riconoscergli il reclamato punteggio aggiuntivo.

In ogni caso, a fronte di tale allegazione, qualora fossero risultati margini d’incertezza, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il necessario soccorso istruttorio, costituendo ius receptum che, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare, il soccorso istruttorio dev’essere attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Come già sopra evidenziato, in mancanza di attivazione del soccorso istruttorio, il danno, prima ancora che all’interesse privato, è recato allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza fondamentale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della P.A., ancora più evidente nell’ambito di una procedura di concorso interno volta a selezionare i candidati maggiormente rispondenti alle esigenze organizzative espresse dall’Amministrazione di appartenenza (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019 n. 7975).

Per quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto.

In considerazione dell’accoglimento del gravame, il punteggio inizialmente attribuito al ricorrente per i titoli di carriera (2,625) deve essere incrementato con quello illegittimamente disconosciutogli, così da raggiungere il punteggio complessivo, per i titoli di carriera, di 6,7 punti (5,25 + 0,85 + 0,60) e da collocarsi al 18° posto della graduatoria di merito (punteggio totale pari a complessivi 67,7), in luogo dell’attuale 26° posto.

3.– Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione;condanna l’azienda resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis), Presidente

(omissis), Consigliere

(omissis), Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 SET. 2024.

Allegati

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