SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 29.06.2025 e depositato il 2.07. 2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. n. 2488/2024 del Tribunale di Nola, pubblicata il 19 dicembre 2024 e notificata in data 23.12.2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2655/2023, passata in giudicato, recante l’accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22, co. 36, L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da attestazione in atti.
Lamenta, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 23.12.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, e di fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 23.12.2024 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. 3 ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30 del 1997.
La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti. (all. 2 ric.).
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della L. n. 417 del 1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
– condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
– per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutogli, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro duecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
