SVOLGIMENTO E MOTIVI
Rilevato che, con ricorso notificato in data 09.01.2024 e depositato il 17.01.2024, la parte ricorrente esponeva:
– di aver partecipato al suddetto concorso pubblico;
– che il relativo avviso prevedeva, per l’espletamento della prova scritta: “lo svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica di infermiere, su argomenti relativi alla infermieristica clinica, alle competenze afferenti all’area disciplinare della rianimazione, delle malattie infettive, della cardiochirurgia, dell’ecmo, della cardiologia oltre che alla legislazione di settore ed alla organizzazione”;
– che la prova scritta si svolgeva attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla, sulle materie oggetto del concorso, composto da 60 domande (somministrate attraverso 4 sequenze diverse, ma dall’identico contenuto) a cui rispondere in 60 minuti;
– che, per il superamento della prova scritta, il bando aveva previsto il raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;
– di avere sostenuto la prova pratica in data 13.03.2023;
– di avere constatato, in data 20.09.2023, a seguito della consultazione del link appositamente predisposto dall’Ospedale dei Colli, di non essere stato ammesso agli orali, con la seguente motivazione: “per aver totalizzato il punteggio di 19,09”;
Rilevato che la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
– “Violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto”;
– “Violazione di legge – violazione e difetto di applicazione dell’art. 36 del D.L. n. 29 del 1993, nonché degli art. 9 e 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta”;
– “Violazione del bando di concorso – violazione e difetto di applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimo affidamento dei candidati”.
Rilevato che, con memorie depositate in data 29.01 e 02.02.2024 si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, allegando di aver provveduto, in data 20.09.2023, alla pubblicazione dei risultati delle prove sul sito internet dell’Azienda, ed eccependo l’irricevibilità del ricorso per la sua tardività;
Ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti della procedura concorsuale decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria. Peraltro, questa regola generale deve essere coordinata con l’onere dell’impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare il giudizio negativo formulato dalla Commissione di concorso; difatti, in questo caso, il giudizio negativo costituisce l’atto lesivo per l’interessato, che ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine per ricorrere decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo. Dunque, il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per insufficienza del punteggio conseguito in una prova d’esame, che nella sostanza preclude al candidato la possibilità di un utile inserimento in graduatoria, deve essere tempestivamente impugnato, con la conseguenza che il consolidamento di tale provvedimento impedisce al candidato di contestare la graduatoria” (T.A.R. Trentino-Alto Adige; Trento, sez. I, 17/03/2023, n. 41);
Rilevato che, nel caso di specie, secondo la stessa allegazione del ricorrente (confermata dalla resistente), quest’ultimo è venuto a conoscenza della sua esclusione dalle prove orali (a seguito della consultazione del link appositamente predisposto dall’amministrazione resistente) in data 20.09.2023, e che il ricorso è stato notificato il 09.01.2024, ben oltre quindi il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è irricevibile;
Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori previsti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
