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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. IX, 29/09/2025, n. 6441

Massima

È irricevibile per tardività il ricorso notificato oltre il termine di decadenza (di cui all’art. 29 c.p.a.) decorrente dalla data di effettiva conoscenza dell’esclusione, poiché il consolidamento di tale provvedimento impedisce al candidato di contestare gli atti della procedura concorsuale in un momento successivo.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

 

Rilevato che, con ricorso notificato in data 09.01.2024 e depositato il 17.01.2024, la parte ricorrente esponeva:

– di aver partecipato al suddetto concorso pubblico;

– che il relativo avviso prevedeva, per l’espletamento della prova scritta: “lo svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica di infermiere, su argomenti relativi alla infermieristica clinica, alle competenze afferenti all’area disciplinare della rianimazione, delle malattie infettive, della cardiochirurgia, dell’ecmo, della cardiologia oltre che alla legislazione di settore ed alla organizzazione”;

– che la prova scritta si svolgeva attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla, sulle materie oggetto del concorso, composto da 60 domande (somministrate attraverso 4 sequenze diverse, ma dall’identico contenuto) a cui rispondere in 60 minuti;

– che, per il superamento della prova scritta, il bando aveva previsto il raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;

– di avere sostenuto la prova pratica in data 13.03.2023;

– di avere constatato, in data 20.09.2023, a seguito della consultazione del link appositamente predisposto dall’Ospedale dei Colli, di non essere stato ammesso agli orali, con la seguente motivazione: “per aver totalizzato il punteggio di 19,09”;

Rilevato che la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

– “Violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto”;

– “Violazione di legge – violazione e difetto di applicazione dell’art. 36 del D.L. n. 29 del 1993, nonché degli art. 9 e 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta”;

– “Violazione del bando di concorso – violazione e difetto di applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimo affidamento dei candidati”.

Rilevato che, con memorie depositate in data 29.01 e 02.02.2024 si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, allegando di aver provveduto, in data 20.09.2023, alla pubblicazione dei risultati delle prove sul sito internet dell’Azienda, ed eccependo l’irricevibilità del ricorso per la sua tardività;

Ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nei concorsi pubblici, il termine per l’impugnazione degli atti della procedura concorsuale decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, coincidente con il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria. Peraltro, questa regola generale deve essere coordinata con l’onere dell’impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali e pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario prevedono una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio tra i candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare il giudizio negativo formulato dalla Commissione di concorso; difatti, in questo caso, il giudizio negativo costituisce l’atto lesivo per l’interessato, che ha l’onere di impugnarlo, con la conseguenza che il termine per ricorrere decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati o, comunque, dalla conoscenza legale del risultato negativo. Dunque, il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per insufficienza del punteggio conseguito in una prova d’esame, che nella sostanza preclude al candidato la possibilità di un utile inserimento in graduatoria, deve essere tempestivamente impugnato, con la conseguenza che il consolidamento di tale provvedimento impedisce al candidato di contestare la graduatoria” (T.A.R. Trentino-Alto Adige; Trento, sez. I, 17/03/2023, n. 41);

Rilevato che, nel caso di specie, secondo la stessa allegazione del ricorrente (confermata dalla resistente), quest’ultimo è venuto a conoscenza della sua esclusione dalle prove orali (a seguito della consultazione del link appositamente predisposto dall’amministrazione resistente) in data 20.09.2023, e che il ricorso è stato notificato il 09.01.2024, ben oltre quindi il termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a.;

Ritenuto pertanto che il ricorso è irricevibile;

Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;

Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori previsti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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