SVOLGIMENTO E MOTIVI
1. Col ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
– di aver ricevuto, in data 04.12.2023, la nota prot. n. (…) con la quale la A.N. la informava che era pervenuta ed era stata accolta un’istanza di accesso proposta, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 45 dello Statuto della Regione Campania, dal Consigliere regionale C.M.;
– che, nell’oggetto della nota suddetta, si faceva riferimento ad un’istanza di accesso agli atti “ai sensi dell’art. 22 ex L. n. 241 del 1990 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013”;
– che la suddetta richiesta, pervenuta alla A.N. in data 17.1002023, aveva ad oggetto tutti gli atti e i documenti della struttura sanitaria ricorrente in possesso dell’Azienda S., con riferimento all’ultimo triennio;
– che C.M. era figlio e nipote di due soci della società ricorrente;
– di avere notificato alla A., in data 06.12.2023, un atto di invito, diffida e opposizione all’accesso ai documenti amministrativi, intimando l’amministrazione regionale ad interrompere l’inoltro della documentazione richiesta;
– che, in data 13.12.2023, la A. riscontrava tale ultimo atto, confermando la decisione precedentemente assunta.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “Violazione e falsa applicazione art. 22 L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione art. 5 e ss D.Lgs. n. 33 del 2013 – Violazione e falsa applicazione art. 7, 10 e 22 L. n. 241 del 1990 – Violazione dei principi in materia partecipativa e del controinteressato al procedimento – Carente istruttoria – Violazione e falsa applicazione art. 21 del Regolamento UE 2016/679 – Sviamento di potere”.
La ricorrente denunciava la violazione dell’art. 22 L. n. 241 del 1990, dell’art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006, per la sua mancata partecipazione in veste di controinteressata, essendosi limitata la A. ad informarla successivamente dell’avvenuto assenso all’istanza di accesso.
Censurava altresì la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, per il mancato avvio del procedimento, nonché dell’art. 21 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
2.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 TUEL – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 dello Statuto regionale della Campania – Carente istruttoria – Eccesso di potere – Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento – Violazione dei principi attinenti all’esercizio del munus pubblico – Violazione dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. n. 6 del 2009 – Violazione D.Lgs. n. 502 del 1992 – Sviamento di potere”.
La ricorrente stigmatizzava la falsa applicazione della normativa di cui all’art. 43, co. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, stante l’assenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dalla norma per l’applicazione della disciplina in tema di diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali.
Osservava poi che, anche in base allo Statuto regionale della Campania, la A. non era tenuta ad ostendere i documenti richiesti, non potendo essa intendersi come equiparata ad un ufficio della Regione o ad un ente dipendente dagli uffici regionali, trattandosi piuttosto di un’azienda dotata di autonomia istituzionale, e comunque non attendendo le informazioni richieste allo svolgimento dei compiti del consigliere regionale.
2.3. “Inammissibilità per genericità della richiesta di accesso – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 43 TUEL, dell’art. 45 e 51 dello Statuto regionale della Campania – Carente istruttoria – Illogicità – Ingiustizia manifesta – Violazione della privacy Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. – Conflitto di interessi – Violazione D.Lgs. n. 502 del 1992”.
La ricorrente deduceva inoltre l’inammissibilità dell’istanza di accesso per la sua genericità.
Sosteneva in particolare che l’istanza era formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta, e da costringere l’amministrazione ad un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in suo possesso, tale da incidere negativamente sull’efficacia e l’efficienza del suo operato.
Argomentava inoltre che la suddetta richiesta di accesso, per la sua ampiezza, violava la privacy della ricorrente, in modo da investire questioni e atti incidenti sulla riservatezza e sulla gestione dei segreti aziendali, nonché sui dati sensibili dei pazienti ricoverati.
Evidenziava che il consigliere regionale richiedente, in quanto figlio e nipote di due soci della società ricorrente, versava in una condizione di conflitto di interessi.
2.4. “Inammissibilità sotto altro profilo della richiesta di accesso per genericità – Inesistenza di attinenza tra la richiesta di accesso e il mandato consiliare – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 43 TUEL, dell’art. 45 dello Statuto regionale della Campania – Carente istruttoria – Illogicità – Ingiustizia manifesta – Conflitto di interessi – Violazione art. 45 dello Statuto
della legge Regione Campania – Violazione L.R.C. n. 6 del 2009 – Violazione art. 22 e ss art. 8 ter D.Lgs. n. 502 del 1992 – violazione DGRC 7301/01”.
Esponeva la ricorrente che l’istanza di accesso proposta dal Mocerino non aveva alcuna attinenza al suo mandato consiliare.
3. Con memorie depositate, rispettivamente, in data 05 e 09.01.2024, si costituivano in giudizio la A. e M.C., per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. In data 11.07.2025, la società ricorrente depositava una dichiarazione, ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a., di interesse ad una pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso per fini risarcitori, dando atto dell’ormai avvenuta ostensione e trasmissione della documentazione per cui è causa.
5. All’udienza pubblica del 23.09.2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Infatti, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 184 del 2006 (“Regolamento recante disciplina di accesso ai documenti amministrativi”), ”
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1″.
Nel caso di specie, invece, non è contestato che la A. provvide favorevolmente sulla richiesta di accesso, in data compresa tra il 16.10 (data dell’istanza) e il 03.12.2023, per poi darne comunicazione alla ricorrente, controinteressata all’accesso, solo in data 04.12.2023, e quindi in violazione della norma innanzi riportata.
Ritiene il Collegio che la stessa norma sia applicabile, oltre che alle istanze di accesso di cui agli artt. 22 ss. L. n. 241 del 1990, anche alle istanze di accesso c.d. “civico” (ex art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013) nonché a quelle proposte dai consiglieri comunali, provinciali e regionali.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 del suddetto D.P.R., “Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (…)”; mentre, a norma dell’art. 29 della stessa legge, “2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, (…) e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. (…)
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Emerge quindi dal quadro normativo riportato che la regola posta a garanzia del diritto dei controinteressati di partecipare al procedimento amministrativo introdotto dalla domanda di accesso costituisce un presidio necessario al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost., con la conseguenza che la legislazione regionale, anche di rango statutario, non potrebbe porre disposizioni in contrasto con quel principio.
Né le norme speciali in materia di accesso civico e di accesso agli atti da parte dei consiglieri degli enti locali potrebbero essere interpretate in senso derogatorio rispetto alla norma regolamentare attuativa della L. n. 241 del 1990.
7. La fondatezza del primo motivo di ricorso esonera il Collegio dall’esame dei motivi residui, che sono assorbiti.
8. Pertanto, può ritenersi accertata – ai sensi dell’art. 34, co. 3, c.p.a. – l’illegittimità dell’atto con cui la A., senza previa comunicazione alla ricorrente, accolse l’istanza di accesso agli atti formulata dall’odierno controinteressato.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, ma possono essere compensate nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la A.N. e il controinteressato, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese nei rapporti tra la ricorrente e la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
