II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione degli artt. 6 e 6 bis del DPR n. 380/01, come integrati e combinati con i successivi artt. 22 e 37, in relazione all’art. 33 del citato DPR ed in connessione con la L. n. 13/1989;
b) eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, carenza assoluta di idonea motivazione, carente istruttoria, perplessità, contraddittorietà, motivazione illogica, violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e concludendo, nel merito, per il suo rigetto.
IV. All’udienza pubblica del 23.07.2024, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Merita accoglimento l’eccezione, in rito, di tardività del gravame sollevata dall’Amministrazione resistente.
V. 1. Ed invero, nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell’altro.
Orbene, il sig. (omissis), nella qualità di committente delle opere e destinatario del provvedimento odiernamente impugnato, coniuge dell’attuale ricorrente, ha prestato acquiescenza all’ordinanza di demolizione n. 64/2015 proveniente dall’U.T.C. di Ercolano, notificata in data 24.08.2015 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con la conseguenza del consolidamento di tale provvedimento.
Ed infatti, sebbene tra il Fo. committente e la ricorrente intercorra un rapporto di coniugio, quest’ultima, prima del 04.06.2021, data della notifica del ricorso per cui pende l’attuale giudizio, non ha mai censurato il provvedimento adottato dall’UTC di Ercolano del quale, oggi, chiede l’annullamento, decorsi sei anni dalla notifica sia della comunicazione di avvio del procedimento sia dell’ordinanza di demolizione.
Ne discende, pertanto, come eccepito, la tardività delle doglianze mosse avverso l’impugnato provvedimento con conseguente irricevibilità del ricorso.
V. 1.1. Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, infatti, l’eventuale omessa notifica al comproprietario dell’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo (o degli altri atti del procedimento) non ne inficia la legittimità nei confronti degli altri destinatari, non imponendosi alcuna forma di necessario, singolare, “litisconsorzio procedimentale”, al più ostando solo all’acquisizione in danno del comproprietario cui non sia stato previamente notificato l’ordine demolitorio. Ciò in quanto l’ordine di demolizione non è un provvedimento diretto a sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, trattandosi, piuttosto, di un atto di tipo ripristinatorio che ha, cioè, ha la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che avviene attraverso la rimozione delle opere abusive.
V. 1.2. Nello specifico, poi, “nell’ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente ai coniugi ai sensi dell’art. 180 c.c. per i beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario o a ricevere notificazione di provvedimenti, come quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell’altro coniuge. Conseguentemente, si può ritenere che, in mancanza di prove contrarie, anche l’altro proprietario abbia avuto conoscenza dell’atto notificato nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 03/04/2024, n. 1158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20/11/2023, n. 6392; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 13/02/2023, n. 71). Pertanto, “la rituale notifica dell’ordinanza di demolizione a uno dei due coniugi conviventi assicura il raggiungimento dello scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell’altro coniuge, il quale dovrà pertanto tempestivamente attivarsi per dar seguito all’ordine dell’autorità (o, se del caso, per contestarlo anche in via giurisdizionale); ma non potrà tuttavia invocare a giustificazione della propria inerzia – e in assenza di ogni altro elemento – il mero dato formale della mancata notificazione personale del provvedimento medesimo” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 25/11/2022, n. 3370).
In definitiva, “È legittimo, in quanto validamente notificato, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive quando il provvedimento viene notificato al coniuge in comunione legale dei beni del ricorrente” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 19/11/2009, n. 7715).
V. 1.3. Ne consegue allora che, in mancanza di prove contrarie quanto alla effettiva conoscenza dell’atto notificato all’altro comproprietario (nel caso all’esame, peraltro, l’attuale ricorrente, aveva ricevuto, in qualità di moglie convivente del destinatario (Fo. Ma.), la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e s.m. e i. prot. n. 21777 del 07.05.2014), alcuna censura può essere attualmente rivolta alle attività di accertamento degli abusi oggetto di contestazione con la predetta ordinanza n. 64/2015, risultando l’impugnativa definitivamente tardiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a..
V. 1.4. Ora, “ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda; il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è quindi scolpito dal brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” (Cons. di St., sez. IV, 22/08/2018, n. 5030).
Parte ricorrente non ha, nel caso, adeguatamente assolto all’onere della prova quanto alla lamentata omessa tempestiva conoscenza dell’ordinanza di demolizione gravata, presupposta in ragione del descritto rapporto di coniugio.
V. 1.5. Ciò posto, “Nel processo amministrativo vige la regola della decadenza dall’impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale. La sottoposizione del diritto di azione a detto termine notoriamente assolve all’essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l’interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo e l’effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all’esercizio dell’azione entro il termine perentorio” (Cons. di St., sez. VI, 23/02/2024, n. 1827). Ciò posto, “Nel processo amministrativo, in ordine al concetto di piena conoscenza, ed alla sua idoneità a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto, la piena conoscenza del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso” (Cons. di St., sez. III, 11/01/2024, n. 362).
VI. Conclusivamente, deve pertanto dichiararsi l’irricevibilità del gravame quanto alle censure avverso gli abusi oggetto dell’ingiunzione alla demolizione n. 64 del 2015, essendo presupposta la conoscenza dell’ordinanza gravata alla data della notifica al coniuge convivente.
VII. Ragioni di equità, in ragione della mera pronuncia in rito, inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del C.U., onere che permane in capo alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis), Presidente FF
(omissis), Consigliere, Estensore
(omissis), Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 SET. 2024.
