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T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 03/01/2025, n.55

Massima

In tema di tutela ambientale e paesaggistica delle aree protette, il vaglio preventivo dell’Ente Parco sugli interventi edilizi o che comunque modificano il territorio inserito nel perimetro di un parco naturale riveste un ruolo essenziale. L’ordinamento giuridico, a partire dalla Legge n. 394/1991 che ha istituito il Parco Nazionale del Vesuvio, esige che per ogni intervento che possa alterare le caratteristiche della zona sia ottenuto un nulla osta da parte dell’Ente Parco competente. La mancata acquisizione del nulla osta rende l’intervento abusivo e comporta l’irrogazione dell’ordine di rimesso in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali, non prevedendo la legge la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie alternative. In tale contesto, la valutazione da parte dell’Ente Parco non deve limitarsi alla mera constatazione dell’abuso edilizio, ma deve anche coinvolgere un esame delle possibili ripercussioni sugli aspetti naturalistici, paesaggistici e ambientali dell’area. Tale attività di valutazione non ammette l’adozione di provvedimenti alternativi, in quanto il bene pubblico tutelato dalla normativa ambientale, ossia il ripristino dei valori naturali compromessi, è considerato prevalente rispetto agli interessi privati coinvolti. Di conseguenza, anche l’ordine di rimozione di opere abusive è considerato un atto vincolato, che sorge dal solo accertamento del carattere abusivo dell’opera.

Supporto alla lettura

AMBIENTE

La protezione dell’ambiente è uno dei parametri contemplati nella Costituzione. Così negli artt. 9, 41 e 117 Cost., tra i diritti fondamentali, così nella prima parte dell’art. 9, che contempla anche l’ambiente tra i beni protetti. L’elevata protezione giuridica dell’ambiente è perciò anche un parametro della futura legislazione.

Nella specifica definizione giuridica, la tutela dell’ambiente incarna la necessità di salvaguardia dei diritti dei singoli e della collettività.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione n. 23/2021 del 27/07/2021, con cui l’Ente Parco del Vesuvio ha disposto la rimozione di alcune opere abusive realizzate su un suolo sito in Ercolano al Fl. (omissis), p.lla (omissis), in assenza del nulla osta di cui all’art. 13 della legge n. 349/1991, deducendo quanto segue:

1) l’Amministrazione non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento;

2) le opere contestate avrebbero natura pertinenziale e accessoria;

3) l’acquisizione gratuita sanzionatoria presupporrebbe la valutazione prognostica relativa all’utilizzabilità del bene a fini pubblicistici; laddove tale condizione difetti, l’Amministrazione dovrebbe attivare un procedimento sanzionatorio differente da quello previsto dall’art. 31 T.U.Ed.; l’atto sarebbe, poi, affetto da carenza di motivazione anche in relazione alla mancata indicazione delle conseguenze dell’inottemperanza;

4) in ogni caso, gli interventi contestati potrebbero, al più, qualificarsi come di ristrutturazione edilizia.

Si sono costituiti gli enti pubblici evocati in giudizio, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza straordinaria in data 28.11.2024, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Si controverte circa la legittimità dell’ordinanza con la quale l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto la demolizione delle opere, abusivamente edificate, così individuate nel provvedimento impugnato:

sulla p.lla (omissis) risulta realizzata una piscina dalle dimensioni di circa mq. 73,38 circondata da un’area interamente pavimentata;

• sul fabbricato afferente la p.lla (omissis) (ex (omissis)) è stata rilevata la chiusura di un portico di dimensioni di circa ml 3,70 x circa ml 10,40 pari ad una superficie di circa mq. 38,48. Le due arcate lato mare sono state trasformate una in finestra e l’altra in ingresso mentre le tre piccole arcate sono state trasformate in finestre, anche l’arcata grande e quella piccola poste sul lato est del fabbricato (lato piscina) sono state trasformate in finestre;

• antistante il portico tompagnato è stato realizzato un porticato in legno avente un fronte di circa ml 10,88 e profondità circa ml. 3,70 (dimensioni misurate da pilastro a pilastro) coprendo una superficie di circa ml. 11,88 x circa ml. 4,20 = mq. 49,89, avente altezza media di circa 3,30;

• avanti il porticato è stato realizzato un manufatto di forma ad “L” dalla superficie complessiva di circa mq. 3,90. Altezza di circa 90 cm. sormontato da una copertura che poggia su tre pilastri in legno, di altezza intradosso di circa ml. 2,60 che copre una superficie complessiva di circa mq. 8,30″ (cfr. ordinanza gravata in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).

Si tratta di opere realizzate in area vincolata in quanto ricadente all’interno del Parco Nazionale di Vesuvio, senza acquisizione di nessun previo nulla osta, necessario ai sensi dell’art. 13 della L. 394/91,

Ciò posto, quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’Ente Parco ha documentalmente dimostrato di aver dato corso a tale adempimento (cfr. all. 1 alla produzione in data 15.12.2021).

Quanto poi alla consistenza e alla qualificazione delle opere abusivamente realizzate, contestate con il secondo e il quarto motivo di gravame, è agevole rilevare che si tratta di opere di non trascurabile impatto in termini di trasformazione del territorio, secondo quanto in precedenza evidenziato, realizzate in area ricadente all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio senza alcun previo nulla osta, ciò che giustifica senz’altro l’ordine di ripristino.

In termini, la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ha avuto modo di osservare: “Secondo il vigente impianto normativo sui parchi naturali, il vaglio preventivo dell’Ente Parco sugli interventi in ogni caso modificativi del territorio – sottoposto al vincolo paesaggistico e ambientale – costituisce un momento essenziale per la tutela effettiva delle aree protette. Tale tutela, riposta a livello legislativo nella l. n. 394 del 1991, che all’art. 34 ha istituto il Parco Nazionale del Vesuvio, ha trovato più puntuale normazione nel d.P.R. 5 giugno 1995, il regolamento che ha fissato la perimetrazione del Parco Nazionale, ha istituito l’Ente di gestione del Parco medesimo e ha prescritto un ulteriore strumento di operatività, ovvero norme più dettagliate e confacenti alle esigenze del territorio del Vesuvio” (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. III , 28/08/2017 , n. 4142); “L’ art. 13, l. n. 394 del 1991 impone di richiedere ed ottenere dall’Ente Parco Nazionale il previo nulla osta all’edificazione e comporta, in difetto, l’irrogazione dell’ordine di rimessione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali senza che sia consentito valutare la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria alternativa” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. III , 03/04/2018 , n. 2141); “L’ordine di rimozione di opere abusive è atto vincolato e necessitato che non richiede nessun’altra motivazione se non l’accertamento del carattere abusivo dell’opera. Pertanto, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nell’adottare siffatto provvedimento, non deve compiere alcuna particolare valutazione circa la concreta incidenza dell’intervento sull’assetto del territorio né una comparazione tra l’interesse del privato e quello pubblico che è in re ipsa, consistendo quest’ultimo nel ripristino dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali violati; né infine sussiste la possibilità di adottare provvedimenti alternativi” (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. III , 28/08/2017 , n. 4142).

Nel contesto delineato dagli arresti giurisprudenziali appena richiamati, risulta fuori fuoco e infondato anche il terzo motivo di doglianza, con il quale si lamenta la mancata attivazione di procedimenti repressivi alternativi rispetto all’ordine di demolizione, nonché la carenza di motivazione in punto di conseguenze a derivare dalla mancata ottemperanza e in ordine alla effettiva utilizzabilità dei beni a fini pubblici: al contrario, l’atto impugnato appare corredato da un esaustivo impianto motivazionale nella misura in cui contiene la puntuale descrizione delle opere abusivamente realizzate, l’indicazione della mancanza del previo nulla-osta dell’Ente Parco, e l’avviso che all’inottemperanza sarebbe conseguita l’esecuzione in danno.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, nella misura di euro 1.500,00 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, celebratasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 GEN. 2025.

Allegati

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