II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione degli artt. 32, 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del d.lgs. 50/2016, del bando di gara, degli artt. 1, 3 e 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;
b) eccesso di potere per disparità di trattamento, errore di fatto, carenza, falso ed erroneo presupposto, carenza di istruttoria, difetto motivazione, irragionevolezza manifesta, travisamento, violazione delle regole di buon andamento, sviamento e disparità di trattamento;
c) illegittimità derivata del Decreto di aggiudicazione definitiva del 27 febbraio 2020, n. 98.
III. Si sono costituite l’Amministrazione regionale intimata, la società aggiudicataria controinteressata, (omissis) S.p.A., e la seconda graduata (omissis) S.p.A. tutte concludendo per il rigetto del gravame. L’aggiudicataria ha, altresì, eccepito, sotto diversi profili, l’inammissibilità del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 9.06.2020, celebrata da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.
V. Sono da disattendere, preliminarmente, le eccezioni in rito proposte.
V. 1. Rileva, l’aggiudicataria controinteressata che:
a. come risulterebbe dal file eml contenente la busta elettronica della notifica, il ricorso, la procura e la relata di notifica sarebbero stati sottoscritti in formato CAdES (*.p7m), laddove invece ai sensi del D.P.C.M. n. 40/2016 avrebbero dovuto essere sottoscritti in formato PAdES (*.pdf) e, pertanto, la relativa notifica risulta nulla o quantomeno irregolare;
b. la procura allegata all’atto risulterebbe essere copia per immagine su supporto informatico dell’originale conferita su supporto cartaceo, sottoscritta in via digitale dal difensore. Orbene, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 “… Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”. La mancata asseverazione di conformità impedirebbe ictu oculi di riconoscere lo ius postulandi in capo ai difensori del ricorrente;
c. la procura sarebbe del tutto generica, non risultando alcun riferimento alla specifica azione di cui al ricorso, come tale non idonea a rilasciare alcun mandato al difensore: varrebbe soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all’individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti. Ed invero, quanto al contenuto, la procura speciale dovrebbe indicare l’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (Cons. St. sez. VI 5.10.2018, n. 5723). Ciò posto, “se la procura è priva in concreto degli elementi di specialità di cui all’art. 40 c.p.a. che consentano l’immediata riconducibilità all’oggetto del ricorso, la presunzione di riferibilità viene meno nel caso in cui sussista nella procura un elemento incompatibile con il ricorso tale ipotesi si verifica quando la data della procura sia antecedente a quella della sottoscrizione del ricorso” (T.A.R. Molise, Campobasso, 10.12.2019, n. 437). Orbene, nel caso di specie non vi sarebbe contestualità tra la firma della procura (23 marzo 2020) e quella del ricorso (24 marzo 2020), come si evincerebbe dalla verifica del file p7m;
d. l’atto introduttivo del giudizio sarebbe diretto contro un soggetto privo di personalità giuridica, la Giunta Regionale che è solo un organo della Regione, Ente cui, invece, avrebbe dovuto essere diretto.
La notifica avvenuta alla “Giunta Regionale Della Campania con elezione di domicilio presso la sede legale sita in Via (omissis) – Napoli, all’indirizzo di posta elettronica certificata urp@pec.regione.campania.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni” sarebbe, poi, nulla, in quanto, non solo non indirizzata al legale rappresentante dell’organo e/o ente ma anche perché effettuata all’indirizzo urp@pec.regione.campania.it, indicato nell’Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito, http://www.indicepa.gov.it, diverso da quello indicato nel Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16 ter, brevemente RegistroPPAA, consultabile dal sito https://pst.giustizia.it, che è us01@pec.regione.campania.it. Il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non sarebbe infatti valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A..
V. 2. Le eccezioni sono prive di pregio.
V. 2.1. Il Collegio conferma, prioritariamente, quanto già osservato in sede cautelare, disattendendo “preliminarmente le eccezioni in rito quanto a:
– sottoscrizione del ricorso in formato CAdES (*.p7m), non PA-dES (*.pdf), e alla notifica dello stesso alla Giunta regionale e non al legale rappresentane pro tempore dell’Amministrazione regionale, peraltro, effettuata all’indirizzo IndicePA o IPA e non al RegistroPPAA previsto per le notificazioni degli atti, considerato che:
per la sottoscrizione con formato diverso, è pacifica la irrilevanza del formato adoperato, atteso che l’atto è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita ( cfr TAR Napoli, sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1799; TAR Lazio sez I bis 25.5.2018 n. 5912), essendo la firma in formato CADES pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore;
– quanto alle modalità della notifica alla Regione intimata, le stesse sono sanate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, vista la costituzione in giudizio della Regione senza eccezioni al riguardo, essendosi la stessa difesa nel merito;
– quanto alla asseverazione di conformità al cartaceo della procura alle liti, ex art. 22 CAD, la stessa è stata depositata in data 14.04.2020″ (ordinanza cautelare n. 918 del 23.04.2020).
Secondo condiviso indirizzo giurisprudenziale, “La circostanza che la copia del ricorso introduttivo utilizzato per la notifica risulti sottoscritta in formato CAdES, anziché PAdES, non integra una ipotesi di inesistenza o di nullità del ricorso per omessa sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., né integra una ipotesi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo. Si tratta di una mera irregolarità della notificazione determinata dall’inosservanza delle specifiche tecniche del PAT, rispetto alla quale può essere concesso l’errore scusabile con la rimessione in termini per la notifica. La circostanza che l’atto di appello e la procura alle liti siano sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES, come prescritto dall’art. 24 c.a.d. richiamato dall’art. 9 del D.P.C.M., n. 40/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell’All. A, non comporta nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, ai sensi dell’art. dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Il vizio di notifica del ricorso effettuato a un indirizzo PEC non contenuto nell’indicato elenco ufficiale delle PEC della P.A. tenuto presso il Ministero della Giustizia, ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, risulta sanato, ex art. 44, comma 3, c.p.a. dall’intervenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. In ogni caso, dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata” (Cons. di St., sez. III, 05/02/2018, n. 744; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I Ord., 31/01/2018, n. 673).
V. 2.2. Con riferimento all’idoneità della procura, ritiene il Collegio doversi fare riferimento al disposto di cui all’art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, a norma del quale la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità, quando è depositata con modalità telematiche, unitamente all’atto cui si riferisce. Ricorso e Procura sono stati redatti lo stesso giorno, il 23.03.2020, il primo reca la firma digitale del difensore apposta il giorno successivo, il 24.03.2020, la seconda riporta oltre alla data del 23.03.2020 vergata a mano, quella riferita alla firma digitale del difensore, presumibilmente per autentica, parimenti per il giorno 24.03.2020. Entrambi sono stati depositati con modalità telematiche.
Per quanto d’interesse “il co. 3 dell’art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 in ordine alla procura alle liti si limita a rendere alcune precisazioni, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 05/05/2017, n. 2420).
Tanto chiarito, “La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito. L’anteriorità del conferimento rispetto alla redazione materiale del ricorso non la priva di validità attesa la tecnicità dell’atto introduttivo per il cui confezionamento è dato ampio mandato al difensore” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/02/2020, n. 540).
VI. Ciò posto, in disparte le sopradette articolate eccezioni in rito, il ricorso è infondato.
VI. 1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016) e del bando di gara.
VI. 1.1. La stazione appaltante, dopo aver eseguito i controlli circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in esame, non avrebbe escluso la (omissis) e la (omissis) , rispettivamente prima e seconda classificata, erroneamente non riscontrando il difetto del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria relativo al “fatturato specifico” nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di stampa che avessero ad oggetto “schede e materiale elettorale”) per un importo pari ad almeno € 550.000,00, oltre iva.
Se in un’ottica pro-concorrenziale, è necessario che il settore di attività venga individuato in senso più ampio rispetto all’oggetto dell’appalto stesso, avuto riguardo alla tipologia del servizio da eseguire (concernente servizi che devono consentire l’esplicarsi del diritto di voto costituzionalmente tutelato) occorreva valutare l’esperienza dei concorrenti con un alto grado di selettività.
Di contro, la valutazione operata dalla Stazione Appaltante sul possesso del requisito di fatturato specifico sarebbe stata talmente ampia da ricomprendervi i servizi svolti nei più disparati settori sia per la prima che per la seconda graduata.
VI. 1.2. Con riferimento al fatturato dichiarato da (omissis), aggiudicataria, non sarebbe possibile discernere che tipo di servizi (o forniture) siano stati eseguiti essendo le dichiarazioni esibite a comprova del lavoro svolto del tutto generiche e molto simili tra loro, ad eccezione degli importi e dei firmatari. Parte ricorrente richiama, in particolare, l’attenzione sulle attestazioni rilasciate da (omissis) S.r.l. (prodotti e stampati tipograficie e relativo allestimento), (omissis) , (omissis) s.r.l., (omissis) S.r.l., (omissis) S.r.l. ed (omissis) S.p.a.
VI. 1.3. La seconda graduata, Azienda Commerciale Meridionale, pur avendo allegato le fatture dei servizi svolti per conto di una Banca, del Comune di Napoli e dell’Istituto Poligrafico dello Stato, non si sottrarrebbe alla medesima censura: nessuno di tali servizi avrebbe pienamente riguardo al materiale elettorale. Precisamente, quanto agli affidamenti svolti nell’interesse del Comune di Napoli e dell’Istituto Poligrafico, alcuni avrebbero effettivamente ad oggetto servizi elettorali quali schede tabelle, albo scrutatori, liste elettorali, ecc.., ma la somma totale degli importi percepiti non raggiungerebbe il requisito del fatturato medio specifico nel settore oggetto di gara pari ad euro 550.000,00.
Risulterebbero pertanto violati tanto l’art. 83 del Codice dei Contratti, che, al comma 4, lett. b), fa menzione, nell’accertamento dei requisiti di capacità economico-finanziaria, al possesso di un fatturato minimo nel “settore di attività oggetto dell’appalto”, quanto l’art. 82 del medesimo decreto legislativo, secondo il cui disposto, per quanto d’interesse, “le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati (diversi dalle certificazioni di cui al comma 1 n.d.r.) purché questi (l’operatore economico n.d.r.) dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative alla esecuzione dell’appalto”.
La Stazione Appaltante, in altri termini, non avrebbe potuto ritenere comprovato il possesso dei requisiti concernenti il fatturato specifico delle prime due graduate in assenza di mezzi di prova che forniscano indicazioni certe in ordine all’esperienza nello svolgimento di servizi di stampa di materiale elettorale proprio perché quelli prodotti non farebbero riferimento né alle specifiche tecniche né all’esecuzione dell’appalto da aggiudicare.
VI. 2. Le censure sono prive di pregio.
VI. 2.1. Orbene, impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di esercitare il cosiddetto soccorso istruttorio quanto alla comprova dei requisiti dichiarati, lo stesso disciplinare di gara, nell’indicare “un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto” fa riferimento all’art. 83, d.lgs. n. 50/2016 che, a sua volta, recepisce il concetto di servizi analoghi di elaborazione giurisprudenziale.
Ora, deve reputarsi analogo a quello posto a gara il servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi che il concorrente abbia maturato la capacità di svolgerlo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23/10/2019, n. 12203). Ciò significa che la nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata quella di “servizi identici”, occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (T.A.R. Emilia -Romagna, Bologna, sez. II, 08/03/2019, n. 231).
In particolare, “Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici” . Tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando” (Cons. di St., sez. V, 31/05/2018, n. 3267).
Pertanto, allorquando viene chiesto il fatturato specifico esso deve intendersi quale quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi però limitare l’analisi ai soli servizi identici coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara (Cons. di St., sez. V, 22.9.2015, n. 4425).
Ove tale concetto fosse diversamente interpretato, il bando dovrebbe essere considerato illegittimo, essendo unanimemente sostenuto, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che sia “illegittima la clausola del capitolato speciale di gara che prescriva un requisito di fatturato maturato esclusivamente nella prestazione servizi identici a quelli messi a gara, senza includere anche i servizi analoghi o equivalenti” (Cons. St., sez. V, 1.04.2019, n. 2127).
VI. 2.2. Nel caso di specie, la (omissis) S.p.A. ha comprovato la produzione di stampati ed altri prodotti tipografici e litografici nonché il relativo allestimento per un fatturato specifico medio annuo, come testualmente richiesto dalla lex specialis, “non inferiore all’importo di € 550.000,00 IVA esclusa”, nella specie, pari a € 8.583.333,33, nonché un fatturato medio globale, “non inferiore all’importo di € 650.000,00 IVA esclusa”, ammontante annualmente, rispettivamente, in € 9.349.504,16 (2018); 9.411.761.05 (2017), 9.474.870,48 (2019) per una media di € 9.412.045,23.
A parte l’affermazione che l’attuale affidamento concernerebbe servizi che devono consentire l’esplicarsi del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, parte ricorrente non ha saputo indicare gli ulteriori elementi di specialità che lo caratterizzerebbero rispetto ad un più generale servizio di stampa.
VI. 2.3. Parimenti infondata è la censura ove riferita alla seconda graduata, sostenendo parte ricorrente che (omissis) analogamente non sarebbe in possesso del fatturato specifico nel settore di attività oggetto di appalto, atteso che “nessuna delle fatture prodotte dalla (omissis) S.p.A., si riferisce a servizi di stampa in materia elettorale”.
Orbene, (omissis) ha allegato alla propria offerta, per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica, le fatture emesse nei confronti dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (doc. 4), del Comune di Napoli (doc. 5) e della BCP (doc. 6).
Trattasi di documenti fiscali tutti coerenti con l’oggetto dell’appalto, per come enucleato dagli atti indittivi della procedura di gara de qua.
Ed invero, nell’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) si rinviene l’oggetto del servizio da affidare concernente la “predisposizione, stampa, confezionamento, trasporto e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale (come meglio specificato nell’Allegato Tecnico), nonché la fornitura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni regionali (ivi compreso il pacco di cancelleria)”.
L’Allegato Tecnico ricomprende, poi, tra il materiale elettorale, oltre alle schede ed alle tabelle di scrutinio, anche volantini, registri, manifesti, attestazioni, cartelloni autoadesivi, buste e bustoni, modelli, stampanti contenenti le istruzioni, timbri, penne, matite, fogli protocollo, gomme, rotoli di spago e di carta.
Ora, le fatture emesse da (omissis) in favore del Comune di Napoli e dell’Istituto Poligrafico dello Stato si riferiscono a servizi elettorali; relativamente alle fatture emesse nei confronti della BCP, anch’esse concernono lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto, riguardando la forniture di stampati, manifesti, registri, materiale di cancelleria, cartelloni autoadesivi, buste, penne, matite, timbri, non necessitando il possesso del requisito di capacità tecnica, come detto, l’assoluta identità con l’oggetto dell’appalto.
VI. 2.4. Quanto all’adeguatezza dei mezzi di prova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria, non appare inoltre ultroneo osservare che, nell’ambito della fase procedimentale di verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concorrente susseguente all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento, è stato ritenuto che al documento fiscale possa prudentemente – se non vi sono elementi discordanti, anche indiziari – attribuirsi una valenza dimostrativa dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni ivi indicate (Cons. di St., sez. V, 28 giugno 2016 n. 2928).
VI. 3. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente si duole dell’eccesso di potere unitamente alla violazione degli articoli 1,3 e 21-septies L. 241/1990, i cui profili dovrebbero condurre all’annullamento, almeno parziale, della procedura di gara.
VI. 3.1. La Commissione di valutazione delle offerte tecniche, infatti, in assenza di indicazioni nel Disciplinare di gara, avrebbe individuato i criteri motivazionali per valutare quelle parti dell’offerta tecnica legate a criteri discrezionali successivamente alla apertura delle buste tecniche, quando, quindi, era già stato compiuto un esame, almeno preliminare e parziale, delle stesse. Di tanto darebbe conto il verbale n. 1 della Commissione di valutazione delle offerte tecniche del 17.02.2020 nel quale si dà atto di come la predetta commissione abbia dapprima aperto, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche delle Imprese partecipanti e, successivamente, abbia fissato i criteri motivazionali per la valutazione dei punteggi discrezionali in seduta riservata.
In particolare, la medesima Commissione avrebbe dapprima predisposto una griglia con dei coefficienti (es. eccellente 1 – non valutabile 0), poi, stabilito che ciascun Commissario avrebbe dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta.
Tale specificazione di contro, avrebbe, dovuto essere contenuta nel bando o nel disciplinare di gara rivelandosi la modalità operativa prescelta estremamente lesiva del principio di segretezza delle offerte, della trasparenza, dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio competitorum. Ribadisce parte ricorrente la necessità di una preventiva conoscibilità dei criteri di ponderazione delle offerte, al fine di rendere trasparente ed immediatamente percepibile l’attribuzione dei punteggi, anche allo scopo di scongiurare il rischio che, in astratto, la commissione possa premiare, plasmando e modulando opportunamente i sub-punteggi, talune offerte, già conosciute, al fine di valorizzarne le specifiche caratteristiche.
La violazione del principio determinerebbe l’illegittimità della gara indipendentemente dalla dimostrazione – pari ad una probatio diabolica – che essa ne abbia in qualche modo effettivamente condizionato l’esito (Tar Abruzzo, L’Aquila, 7 febbraio 2019 n. 88).
Per le ragioni compendiate la gara dovrebbe essere annullata a partire dalla fase di apertura delle offerte economiche e i partecipanti invitati a presentare nuovamente offerte tecniche ed economiche.
VI. 3.2. Parte ricorrente deduce, inoltre, la violazione di legge, in relazione agli articoli 1,3 e 21-septies della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione del verbale n. 1 del 17 febbraio 2020 in relazione alla valutazione del sub-criterio A1 (Criterio A – “Organizzazione del servizio”) sostenendo che, in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione di punteggi non sarebbe sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte minore ad altre. In ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione sarebbe stato necessario che, oltre al punteggio numerico fosse stato espresso un giudizio motivato col quale la Commissione avesse esplicitato le ragioni del punteggio attribuito.
VI. 3.3. Lamenta, altresì, la medesima parte ricorrente, ulteriori carenze nell’operato della Commissione di gara censurando le circostanza che la stessa non avrebbe esplicitato i punteggi attribuiti singolarmente da ciascuno dei commissari limitandosi ad attribuire il solo punteggio finale e non avrebbe provveduto alla riparametrazione dei punteggi attribuiti come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 nelle quali si legge: “una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti”.
VI. 4. I motivi sono infondati.
VI. 4.1. Quanto al primo profilo, ritiene il Collegio che la Commissione esaminatrice non abbia in alcun modo individuato ulteriori criteri motivazionali di valutazione delle offerte tecniche essendosi limitata a predisporre una scaletta di dieci voti (da 0 a 1 correlata ad una valutazione da non valutabile eccellente) che ciascun commissario avrebbe dovuto esprimere per l’attribuzione dei punteggi predeterminati dal bando, senza quindi innovare i parametri di valutazione.
D’altro canto, il disciplinare di gara aveva dettagliato analiticamente i criteri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi attribuibili, prevedendo all’art. 6 che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata individuata, quanto alla qualità, attraverso i quattro criteri di valutazione di seguito descritti, per un punteggio complessivo di 80 punti: Criterio A – “Organizzazione del servizio” per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 46 punti; Criterio B – “Sistema di verifica” per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 16 punti; Criterio C – “Certificazioni” per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 8 punti; Criterio D – “Proposte migliorative ed aggiuntive” per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 10 punti.
I Criteri A, B, C e D erano distinti in vari sub-criteri (12 in totale) per molti dei quali era prevista l’attribuzione di un punteggio discrezionale mentre per altri un punteggio tabellare.
I valori di giudizio contenuti nella tabella di cui al verbale n. 1 altro non sono che il voto che ogni commissario in concreto può assegnare a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione secondo la metodologia di valutazione prescelta a monte.
VI. 4.2. Infondata è allora l’ulteriore censura dedotta in ragione della quale l’asserita mancanza di una adeguata motivazione al punteggio assegnato non renderebbe possibile la verifica della correttezza dell’iter logico – giuridico seguito dall’autorità amministrativa.
VI. 4.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che il verbale n. 1 del 17.02.2020 rechi per ogni criterio, come articolato nei richiamati subcriteri, una sia pur sintetica motivazione che, in relazione ad ognuna delle società partecipanti alla gara, fornisce una adeguata esplicitazione delle ragioni sottese all’attribuzione del punteggio numerico.
Tale motivazione è più che sufficiente a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio pari a 0, posto che nell’offerta tecnica viene genericamente indicata “la struttura organizzativa senza proporre il gruppo di lavoro dedicato alla commessa, non rendendo di fatto possibile alcuna valutazione in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze del committente”, a fronte dei maggiori punteggi attribuiti alle altre due società che al contrario “hanno ben esplicitato la propria struttura organizzativa proponendo un gruppo di lavoro adeguato” ed, in particolare, alla controinteressata aggiudicataria che ha “dettagliato le professionalità coinvolte, indicando i compiti a ciascuna di esse attribuiti”.
VI. 4.4. Tanto premesso in fatto, secondo condivisa giurisprudenza, la mera attribuzione del punteggio numerico laddove sia rinvenibile la predisposizione di criteri e sub-criteri adeguatamente esplicitati nella lex specialis di gara, è sufficiente ad esprimere motivatamente il sotteso giudizio. Nell’ambito delle procedure selettive pubbliche, infatti, il voto numerico può ritenersi sufficiente a condizione che sia leggibile od interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione. Ciò avviene, in particolare, quando, come nel caso all’esame, il numero delle voci e sottovoci sia analitico al punto da delimitare il giudizio di una Commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo ovvero quando una Commissione abbia esplicitato la parametrazione del giudizio qualitativo di valutazione dei criteri fissati dal bando, rendendosi così evidente il percorso logico argomentativo seguito nel valutare le singole offerte.
In definitiva,
a)” In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione. Esso già contiene in sé stesso la motivazione quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato. Tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presiedono all’attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 07/11/2019, n. 12820);
b) “Il solo voto numerico costituisce un punteggio in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale espresso dalla competente commissione esaminatrice, contenendo in sé una sufficiente motivazione, capace di dar conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrata senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, purché i criteri in base ai quali la commissione procederà alla valutazione siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione medesima” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 06/04/2020, n. 3805).
VI. 4.5. Parimenti infondati solo gli ulteriori motivi di gravame con i quali si censura l’operato della Commissione di gara per non avere esplicitato, nel contestato verbale di gara, i singoli punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari, attribuendo solo il punteggio finale, e per non avere provveduto alla riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti dalla Commissione stessa così come previsto dalle già richiamate Linee Guida ANAC n. 2, in assenza di una esplicita disposizione della lex specialis di gara onerante in tal senso.
Né da tali asserite omissioni può desumersi indirettamente alcun difetto di motivazione nella esplicitazione delle modalità operative seguite nell’attribuzione dei punteggi, posto che, come emerge dal contestato verbale di gara, n. 1 del 17.02.2020, la stessa Commissione si è preventivamente espressa sul punto, predeterminando che ciascun Commissario avrebbe “dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta”, ed essendo rimasta incontestata la relativa applicazione concreta.
VI. 5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della illegittimità del decreto dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 98, di aggiudicazione definitiva che, oltre ad essere inficiato dall’illegittimità degli atti presupposti, presenterebbe autonomi profili di censurabilità.
Deduce, in particolare, la carenza assoluta di motivazione, di cui combinato disposto degli articoli 3 e 21septies della Legge n. 241/90, per la mancata indicazione delle modalità con le quali sarebbero state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti della Impresa aggiudicataria e ciò in considerazione del fatto che, ad oggi, l’unico metodo di accertamento sarebbe quello on line tramite il sistema denominato “AVCPass” non potendosi tenere in conto accertamenti effettuati con modalità diverse.
VI. 5.1. Il motivo è privo di pregio.
VI. 5.2. L’infondatezza delle censure sollevate con i motivi di ricorso che precedono privano di fondatezza pure il dedotto vizio di illegittimità derivata.
VI. 5.3. Infondata è, altresì, la dedotta incompletezza motivazionale sollevata in via autonoma.
Posto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, ed essendo, per legge, la fase della verifica dei requisiti demandata ad un successivo sub procedimento interveniente tra il provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, è palese che il decreto di aggiudica nulla poteva motivare in relazione ad esso.
Ciò è tanto vero che lo stesso provvedimento impugnato “aggiudica la gara de qua … condizionando sospensivamente l’efficacia all’esito positivo della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico (omissis)“.
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è, in definitiva, meritevole di accoglimento, rendendo conseguentemente infondata la domanda di risarcimento degli asseriti danni subiti, in assenza dell’ingiustizia dell’eventuale pregiudizio subito, a fronte, in relazione alle censure dedotte, dell’accertata legittimità dei provvedimenti gravati.
VIII. La complessità tecnica delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del Contributo Unificato che permane in capo a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 LUG. 2020.
