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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 29/09/2025, n. 6419

Massima

Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna del giudice ordinario nei confronti di una Pubblica Amministrazione inadempiente, il giudice amministrativo, una volta verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, accoglie il ricorso e adotta le seguenti misure per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra (Omissis) ha premesso che:

– Il Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, con sentenza n. (Omissis) pubblicata il 17.10.2019 R.G. n. (Omissis), avente ad oggetto indennizzo L. n. 210 del 1992, accoglieva la domanda di parte attrice e pertanto condannava il Ministero della Salute a corrisponderle gli importi dovuti a titolo di indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, per menomazione ascrivibile alla 7 categoria tabella A, a decorrere dalla data della domanda amministrativa oltre gli interessi legali;

– In seguito, il Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. (Omissis) di R.G., avente ad oggetto la quantificazione della prestazione di cui alla condanna generica appena menzionata (n-.(Omissis) del medesimo Tribunale), con sentenza 8 luglio 2021, n(Omissis), accoglieva la domanda di parte attrice e pertanto condannava il Ministero della Salute al pagamento in favore della sig.ra (Omissis) per il titolo di cui alla sentenza irrevocabile n. (Omissis) del Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro e previdenza, di € 34.383,36 per le mensilità maturate dal 01/02/2017 al 31/08/2020 e di € 6.523,48 per le mensilità maturate dal 01/09/2020 al 30/04/2021 (somma bimestrale pari ad € 1.630,87) nonché degli accessori sulle predette somme dalla maturazione all’effettivo soddisfo.

Nonostante i solleciti di pagamento, prosegue la sig.ra (Omissis), la sentenza n.(Omissis) non è stata ancora ottemperata.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute con memoria di mero stile.

Alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica (effettuata il 7.6.2023) del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30 del 1997.

Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale e, anche in ragione della causa del credito, non essendo ammissibili ulteriori dilazioni in favore del debitore pubblico già inadempiente, va dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento in favore dell’istante delle somme ad essi spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.

L’ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.

Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all’uopo delegato, con facoltà di delega, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione per provvedere.

Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.

Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

L’astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all’amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia – limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).

Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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