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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6449

Massima

Il ricorso in ottemperanza è accolto qualora sussistano i presupposti come da costante giurisprudenza, in particolare quando l’Amministrazione intimata (nella specie, la Regione Campania) non abbia dato esecuzione ad una precedente sentenza (n. 10642/2021 del Giudice di Pace di Napoli) che la condannava al pagamento di una somma (€ 1.075,45 oltre interessi).

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:

– con sentenza n. 10642/2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, nel procedimento recante n. RG 35596/2019, il Giudice di Pace di Napoli, in accoglimento del ricorso, condannava la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 1.075,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

– la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

– la sentenza è stata notificata in data 15 dicembre 2021 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

– l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.

Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui il ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al giudicato.

Va, quindi, ordinato alla Regione Campania di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.

Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato alla Regione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico della Regione Campania e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) ordina alla Regione Campania di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 10642/2021, nei modi e nei termini specificati in motivazione;

b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico della Regione Campania;

c) condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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