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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6448

Massima

Il ricorso per l’ottemperanza è stato accolto perché sussistevano tutti i presupposti necessari. Esisteva una sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato, che condannava il Ministero a pagare la retribuzione professionale docente a un ricorrente. Questa sentenza era stata regolarmente notificata per l’esecuzione e l’Amministrazione ha lasciato trascorrere inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per adempiere, senza effettuare il pagamento dovuto.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente espone che:

– con sentenza n. 2051/2023, pubblicata in data 26 ottobre 2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, ha così deciso: “1) Condanna il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a V.P. la retribuzione professionale docente per il periodo indicato in ricorso pari alla somma complessiva di euro 1.722,72, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”;

– la sentenza è passata in giudicato come da certificazione depositata;

– la sentenza è stata notificata in data 15 maggio 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza e per la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.

Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore del ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 2051/2023, nel termine specificato in motivazione;

b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione;

c) condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di €500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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