SVOLGIMENTO E MOTIVI
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente espone che:
– con sentenza n. 2051/2023, pubblicata in data 26 ottobre 2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, ha così deciso: “1) Condanna il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a V.P. la retribuzione professionale docente per il periodo indicato in ricorso pari alla somma complessiva di euro 1.722,72, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”;
– la sentenza è passata in giudicato come da certificazione depositata;
– la sentenza è stata notificata in data 15 maggio 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza e per la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore del ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, n. 2051/2023, nel termine specificato in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione;
c) condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore della ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di €500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
