SVOLGIMENTO E MOTIVI
Rilevato che parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 10 marzo 2025 presentata dalla ricorrente, con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato;
Rilevato che con memoria del 13.5.2025 la Prefettura ha affermato di avere avviato il procedimento di aggiornamento, e che con nota del 19.9.25 l’Amministrazione, in risposta alla richiesta istruttoria del Collegio, ha affermato che la Prefettura ha emesso il provvedimento interdittivo, venendo meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso avverso il silenzio;
Rilevato che parte ricorrente non ha contestato tale ultima nota dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto che non persista l’interesse alla decisione del ricorso, il quale è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Compensate le spese in ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni sottese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
