SVOLGIMENTO E MOTIVI
1. Il Consorzio ricorrente ha gito ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla G. s.p.a. sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 26.02.2025 e per l’accertamento del suo diritto a ottenere l’ostensione degli atti richiesti, riferiti all’esecuzione dell’appalto di lavori per il completamento della rete fognaria del Comune di Torre Annunziata (interventi di tipo A-B1 – 1 Stralcio funzionale).
2. A fondamento dell’istanza ha richiamato uno specifico interesse difensivo – essendo insorta controversia con T.R.I. S.p.A. per il danneggiamento di un cavo di sua proprietà verificatosi durante i predetti lavori, subappaltati dal consorzio e affidati a una consorziata (che ha chiamato in giudizio il consorzio ricorrente) – nonché, in ogni caso, le norme in materia di accesso generalizzato.
3. G. s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, deducendone l’infondatezza e finanche la pretestuosità (di qui il rilievo critico secondo cui la condotta del ricorrente configurerebbe un abuso del diritto e del processo).
4. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, in vista della quale il consorzio ha depositato memoria di replica, la controversia è stata introitata in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
6. L’istanza di accesso è avanzata dal consorzio ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990 e degli artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33 del 2013.
7. Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per configurare, nella specie, un accesso (documentale) difensivo.
8. In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l’accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione (Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2025, n. 2922; Cons. Stato, Sez. V, 10/06/2025, n. 5008; Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4; Id., sez. V, 4 aprile 2025, n. 2922; Id., sez. III, 28 giugno 2024, n. 5745).
8.1. La ricorrenza di siffatto nesso è suffragata, per quanto riguarda il caso di specie, dalla circostanza che la documentazione richiesta in ostensione (Capitolato speciale di appalto, elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori, ivi compresi gli elaborati grafici e la mappatura dei sotto-servizi, validazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento alla mappatura dei sotto-servizi, allegati tecnici al contratto di appalto etc.) attiene alla fase esecutiva della gara indetta dalla resistente P.A., nel corso della quale si sarebbe verificato il danno che ha originato la controversia risarcitoria nella quale è coinvolto il consorzio ricorrente; di qui la prospettata necessità della documentazione per lo “svolgimento delle difese nella controversia in essere innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, nel giudizio incardinato con il n. r.g. 3236/2024”.
8.2. A fronte della richiesta ostensione documentale afferente l’esecuzione dei lavori, del resto, alcun elemento ostativo ovvero alcuna causa di sottrazione o causa di esclusione dall’accesso è stata rappresentata dalla difesa della P.A. resistente (che si è limitata a stigmatizzare, anche tenendo conto del comportamento processuale tenuto nel giudizio civile dal consorzio, la non meritevolezza della tutela da quest’ultimo invocata, imputandogli una condotta che integrerebbe gli estremi dell’abuso del diritto e del processo).
8.3. Va osservato, infine, in disparte la qualificazione dell’accesso per cui è causa quale accesso cd. difensivo, che sussistono, in capo al consorzio ricorrente, in ogni caso, i presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di accesso – vantando esso indubbiamente una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che lo legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati – né la fattispecie è sussumibile tra le ipotesi di esclusione contemplate dall’articolo 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990.
9. In conclusione, considerato che parte ricorrente ha un interesse diretto e concreto all’ostensione della documentazione, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento di diniego tacito e riconoscimento del diritto del ricorrente all’ostensione degli atti e documenti indicati nell’istanza, con condanna dell’amministrazione alla esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
10. Per il caso di ulteriore inerzia oltre il termine di cui sopra, provvederà un Commissario ad acta che il sin da ora si individua nel Direttore della D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania, o in un o in un funzionario dallo stesso delegato, che entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente , provvederà in sostituzione e a spese dell’Amministrazione inadempiente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla G. s.p.a. di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà in sostituzione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
