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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6442

Massima

Va accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto avverso l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione a una sentenza del Giudice del Lavoro passata in giudicato, che ha accertato il diritto di un docente al pieno riconoscimento del servizio svolto con contratti a tempo determinato ai fini della progressione di carriera e alla corresponsione delle relative differenze retributive.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

– con sentenza n. 1731/2023, pubblicata il 14 marzo 2023, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, accertato il diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, anche degli anni di servizio svolti con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’effetto condannava il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive conseguenti pari ad euro 3.253,22, oltre interessi legali;

– la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

– la sentenza è stata notificata in data 11 giugno 2023 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

– non risulta che l’Amministrazione abbia eseguito la sentenza.

Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza, con cui la ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza, assicurando:

“a) l’integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione resistente pari ad anni 6 mesi 0 e giorni 0;

b) la ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, conformemente al punto precedente a);

c) il pagamento delle differenze retributive conseguenti pari ad € 3.253,22, oltre interessi dalla data di maturazione di ogni incremento al saldo”.

È chiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.

L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.

Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.

Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem – il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1731/2023, nei modi e nei termini specificati in motivazione;

b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione;

c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, e con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;

d) condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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