SVOLGIMENTO E MOTIVI
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
– con sentenza n. 2954/2020, pubblicata il 30 giugno 2020, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, così si pronunciava: “1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta il diritto della sig.ra D.C.F.L. all’assunzione a tempo determinato, come docente supplente per la classe di concorso A061, con decorrenza degli effetti giuridici dal 23.10.2017 e condanna il MIUR, USR per la Campania, nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a provvedere alla retrodatazione ai fini giuridici dell’ assunzione avvenuta il 7/5/2018 con effetto dal 23/10/2017 ; 2) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e per l’ effetto condanna MIUR, USR per la Campania, nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento della somma di euro 6734,55, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”;
– la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
– la sentenza è stata notificata in data 6 giugno 2022 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;
– l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui la ricorrente chiede che sia ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta e condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto sussistendone i presupposti come da costante giurisprudenza anche della sezione e considerato che non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem – il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro n. 2954/2020, nel termine specificato in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero intimato al pagamento in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 500,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
