SVOLGIMENTO E MOTIVI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’istante agiva in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1570/2015 emessa dal Tribunale Santa Maria Capua Vetere, nella causa iscritta al n. R.G. 50560/2009, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive maturate durante i congedi parentali usufruiti.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
La sentenza è stata, inoltre, notificata all’Amministrazione intimata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996.
In data 10 gennaio 2025 si costituiva il Ministero intimato con memoria di stile.
Il difensore di parte ricorrente, con memoria depositata in data 16 luglio 2025, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Tanto premesso, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., alla luce della rinuncia al ricorso di cui alla memoria agli atti, ribadita con le note depositate per l’udienza in camera di consiglio, chiedendo il passaggio in decisione “evidenziando di rinunciare al ricorso”, con manifestazione di volontà equivalente alla dichiarazione resa in udienza, ai sensi dell’art. 84, co. 1. c.p.a.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
