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T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6439

Massima

Va dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza per sopravvenuta carenza d’interesse qualora il difensore della parte ricorrente depositi una memoria con cui rinuncia formalmente al ricorso. Tale manifestazione di volontà è considerata equivalente alla dichiarazione resa in udienza, ai sensi dell’art. 84, co. 1. c.p.a.. In presenza di tali circostanze, sussistono valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’istante agiva in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1570/2015 emessa dal Tribunale Santa Maria Capua Vetere, nella causa iscritta al n. R.G. 50560/2009, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive maturate durante i congedi parentali usufruiti.

L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria.

La sentenza è stata, inoltre, notificata all’Amministrazione intimata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996.

In data 10 gennaio 2025 si costituiva il Ministero intimato con memoria di stile.

Il difensore di parte ricorrente, con memoria depositata in data 16 luglio 2025, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Tanto premesso, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., alla luce della rinuncia al ricorso di cui alla memoria agli atti, ribadita con le note depositate per l’udienza in camera di consiglio, chiedendo il passaggio in decisione “evidenziando di rinunciare al ricorso”, con manifestazione di volontà equivalente alla dichiarazione resa in udienza, ai sensi dell’art. 84, co. 1. c.p.a.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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