SVOLGIMENTO E MOTIVI
Premesso che, con istanza del 23/4/2024, la Società ricorrente richiedeva alla Prefettura di Napoli, ai sensi dell’art. 91, co. 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011, l’aggiornamento dell’informativa ostativa antimafia prot. n. (Omissis) proponendo poi il presente ricorso avverso il silenzio;
Rilevato che, costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha reso noto che, con nota prot. n. (Omissis), è stata attivata la procedura partecipativa, ex art. 92, co. 2-bis del cit. d.lgs.;
Considerato che, con memoria depositata il 2/9/2025, il ricorrente ha chiesto che in ragione di ciò il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
Ritenuto che, sulla base della manifestazione di volontà della parte (essendo peraltro rilevabile d’ufficio la carenza sopravvenuta d’interesse, come da avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. formulato all’udienza, atteso che per quanto detto alcuna utilità deriverebbe al ricorrente dalla definizione del presente giudizio), il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese, in ragione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere e secondo quanto richiesto dallo stesso ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa per intero le spese di giudizio, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).
