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T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 14/11/2023, n.6247

Massima

In caso di ritardo della P.A. nell’esecuzione del giudicato, va accolta la domanda di condanna della stessa al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo, da un lato, quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore della sentenza, all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato, quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Supporto alla lettura

ASTREINTE

L’astreinte (o penalità di mora), è un istituto che prevede l’applicazione di una penale a danno del debitore che violi una condanna all’adempimento.
Si tratta di un’istituto dell’ordinamento francese che trova posto anche nel diritto italiano con l’art. 614 bis c.p.c.. Tecnicamente viene vista come una misura di coercizione indiretta, concretamente consiste in una sorta di penale, imposta dal giudice, che il debitore dovrà pagare in caso di inosservanza o ritardo nell’adempimento per il quale è stato condannato.
L’art. 614 c.p.c. prevede che l’istituto dell’astreinte si applichi con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili, di non facere e anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio. Inoltre dispone che tale istituto possa essere concesso dal giudice solo su richiesta di parte e se il provvedimento non risulti manifestamento iniquo nel caso concreto.
Caratteristica di questo istituto è che rappresenta titolo esecutivo, e quindi al verificarsi dell’inadempimento o del ritardo, il creditore potrà subito iniziare un’azione esecutiva ai danni del debitore, notificandogli un atto di precetto, senza necessità di un provvedimento che accerti l’effettiva sussistenza del ritardo o dell’inadempimento. Sarà eventualmente il debitore, tramite opposizione all’esecuzione, a dover dimostrate l’avvenuto adempimento.
Il giudice nel fissare la somma da pagare deve tenere conto di diversi parametri:
 valore della causa;
 natura della prestazione e del danno;
 condizioni patrimoniali delle parti;
 altre circostanze utili.
Anche nell’ambito del diritto amministrativo è presente un istituto riconducibile all’astreinte, infatti l’art. 114 c.p.a. prevede che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento di una penalità di mora nel caso in cui non provveda all’esecuzione del giudicato.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 16/06/2021 (R.G. 1372/2021), n. cron. 2005/2021, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 11.600,00, oltre interessi legali dalla domanda (09/06/2021) al saldo.

In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.

1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).

Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 – cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.

3. La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.

3.1 Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem – il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).

4. In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate. L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

4.1 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, presso il Ministero della Giustizia il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione, oltre al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura dovuta;

– per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;

– condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato), con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 NOV. 2023.

Allegati

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