1) Con ricorso notificato il 17 dicembre 2022 e depositato il successivo 21 dicembre 2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento, in parte qua, degli atti in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
1.1) In punto di fatto, la ricorrente ha riferito di avere compilato – tramite l’apposita piattaforma telematica indicata dal Ministero dell’Istruzione – la domanda per la partecipazione al concorso straordinario, articolato per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, con particolare riguardo ai 45 posti individuati dal Bando per la classe di concorso -OMISSIS- – Scienze -OMISSIS-, per la Regione Lombardia. Sennonché, la stessa esponente avrebbe erroneamente inserito i servizi di docenza prestati nella scuola statale nella schermata dedicata all’inserimento dei servizi utili per l’ammissione al concorso anziché in quella destinata ai servizi ulteriori (valutabili con un punteggio di 1,25 per anno). Ciò, poiché, ha ulteriormente argomentato l’istante, la piattaforma telematica, pur consentendole di inserire i periodi di insegnamento oltre i tre anni necessari per l’ammissione alla procedura, avrebbe poi acquisito e conservato soltanto tre annualità e non anche i restanti servizi da lei inseriti, benché prestati alle dipendenze dello stesso Ministero che avrebbe bandito e organizzato la procedura de qua. In conseguenza di ciò, pur essendo stata ammessa a partecipare alle prove concorsuali, la ricorrente non sarebbe riuscita a collocarsi utilmente nella graduatoria a causa della mancata valutazione del servizio dalla stessa prestato oltre i primi quattro anni e, dunque, della mancata attribuzione del punteggio ritraibile dai dodici anni di servizio prestati ma non valutati. Con essi, infatti, l’esponente avrebbe raggiunto il punteggio di 93,25 (derivante dai punti che le sarebbero spettati per i 16 anni di servizio, valutabili 1,25 punti per anno, per un totale di 20 punti, da sommare al punteggio ottenuto nella prova, pari a 72, e al punteggio del master, pari a 1,25) e si sarebbe classificata in graduatoria a parità di punti con -OMISSIS-, la quale avrebbe comunque mantenuto una posizione potiore perché più giovane d’età, ma precedendo i candidati -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- (poi rinunciatario) e -OMISSIS- (fermo restando che solo quest’ ultimo sarebbe stato eventualmente escluso dall’elenco dei vincitori). Difatti, dalla graduatoria finale del concorso in esame risulterebbero vincitori del concorso, oltre i primi trentaquattro, -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 35 con punti 92,00; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 36 con punti 91,75; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 37 con punti 91,50; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 38 con punti 91,25; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 39 con punti 88,75; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 40 con punti 88,25; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 41 con punti 87,50; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 42 con punti 87,25; -OMISSIS- -OMISSIS- alla posizione 43 con punti 86,75; -OMISSIS- alla posizione 44 con punti 86,75; -OMISSIS- alla posizione 45 con punti 85,25. Sennonché, a seguito della rinuncia di -OMISSIS-, non sarebbero stati individuati quarantacinque vincitori, pari alle cattedre messe a concorso, ma quarantaquattro, per cui sarebbe stato possibile per l’Amministrazione assumere la ricorrente senza superare il limite dei posti messi a concorso. Ciò nondimeno, il ricorso sarebbe stato notificato a tutti coloro che (rinunciatario a parte) verrebbero sopravanzati dalla ricorrente, in caso di accoglimento del gravame.
1.2) L’Ufficio scolastico regionale non avrebbe fornito riscontro né all’istanza con cui la ricorrente, sin dal 6 ottobre 2022, anteriormente all’approvazione della graduatoria, su suggerimento di un Sindacato della scuola, avrebbe richiesto di tenere conto dei propri titoli di servizio, all’uopo allegati (cfr. il documento depositato sub n. 18, in allegato al ricorso); né alla analoga richiesta, trasmessa successivamente alla pubblicazione della graduatoria (cfr. il documento allegato sub n. 19).
2) I motivi di ricorso sono due.
2.1) Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, poiché l’Amministrazione non avrebbe dovuto richiedere l’attestazione del servizio prestato, trattandosi di un fatto che la stessa Amministrazione-datrice di lavoro della ricorrente sarebbe tenuta a certificare. La lex specialis, inoltre, non avrebbe previsto che il servizio prestato dovesse essere dichiarato nella domanda telematica di partecipazione. Pertanto, in sede di compilazione della graduatoria, la Direzione regionale dell’Istruzione per la Lombardia non avrebbe dovuto escludere dalla valutazione quei servizi prestati dalla ricorrente che, per un mero disguido informatico, non sarebbero comparsi nella domanda telematica.
2.2) Il secondo motivo fa leva sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 1081 del 06/05/2022 (lex specialis).
Ciò, poiché la stessa lex specialis avrebbe abbracciato l’interpretazione più ampia che dell’istituto del soccorso istruttorio avrebbe dato la giurisprudenza più recente, imponendo all’Amministrazione di avvalersi di detto istituto tutte le volte che la domanda di partecipazione risultasse redatta “in modo incompleto o parziale”. Il caso occorso all’istante sarebbe senz’altro riconducibile entro tale previsione, avendo la stessa presentato una domanda idonea per l’ammissione alla procedura concorsuale ma carente, perché il sistema informatico non avrebbe registrato i titoli di servizio, in quanto inseriti nella maschera dedicata ai requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura. Sarebbe lo stesso principio di proporzionalità a rendere evidente la contrarietà a ragionevolezza di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza.
3) Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
4) Con ordinanza del-OMISSIS-, la Sezione ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., per la discussione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 30 maggio 2023.
5) In vista dell’udienza di merito la difesa della ricorrente ha, con memoria, insistito sulle proprie posizioni. Il patrocinio del resistente ha replicato.
6) All’udienza pubblica del 30 maggio 2023, presente l’avvocato Rodà, per la parte ricorrente, che eccepisce l’inammissibilità della replica di controparte in quanto celerebbe una memoria, depositata in violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.; e l’Avvocato dello Stato per il Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della memoria di replica dell’Avvocatura erariale, formulata dalla difesa della ricorrente, in quanto il ricorso è meritevole di accoglimento.
8) Al riguardo, preme al Collegio evidenziare come non sia contestato che la ricorrente abbia effettivamente svolto i servizi di insegnamento per i periodi che le darebbero diritto ad un punteggio utile al suo inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, circostanza del resto provata documentalmente.
9) Né il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha contestato che nella schermata dedicata all’inserimento dei periodi di servizio che costituiscono titoli di accesso al concorso sarebbe possibile inserire anche i periodi di servizio oltre i tre anni, benché la piattaforma trasferisca nella domanda soltanto i primi tre anni di servizio.
10) Ciò che, invero, il Ministero ha contestato, è che, da un lato, non vi sarebbe la prova che la ricorrente avesse effettivamente commesso tale errore d’inserimento e che, d’altro canto, anche laddove ciò fosse provato, non si potrebbe comunque “soccorrerla”, pena la violazione della lex specialis e dei principi di autoresponsabilità dei concorrenti e di par condicio fra gli stessi.
11) Tuttavia, sul primo profilo, il Collegio ritiene che, in presenza di una procedura gestita telematicamente su piattaforma informatica, la “disponibilità” (ex art. 64 comma 1 c.p.a.) della prova dell’effettivo inserimento dei dati nella domanda di partecipazione da parte dei candidati non è in capo al concorrente bensì in capo all’Amministrazione che gestisce la piattaforma informatica e che, pertanto, avendo accesso ai cd. log della procedura, può verificare l’effettivo inserimento o meno dei predetti dati. Nella specie, a fronte dell’allegazione della ricorrente di avere inserito nella domanda tutti i periodi valutabili come titoli di servizio, benché nella schermata destinata all’indicazione dei soli periodi richiesti per l’ammissione alla procedura, l’Amministrazione non ha dimostrato, pur essendo a tanto onerata in virtù del principio di “vicinanza” della prova, che tale inserimento non vi fosse stato.
12) Quanto poi al secondo profilo, il Collegio osserva quanto segue.
12.1) Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza, l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti da parte degli uffici dell’Amministrazione, risultando inammissibile una tecnologia che si risolva in un’espropriazione totale delle competenze dei funzionari ed impedisca l’esercizio di poteri correttivi volti ad emendare l’eventuale errore commesso dal privato (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, Catania, III, 30-12-2022, n. 3482).
Per tale via, è stato anche sostenuto che la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio anche nell’ambito dei concorsi pubblici, per consentire la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e/o l’integrazione di documentazione irregolare o carente, specialmente laddove, come nel caso in esame, l’istanza di partecipazione possa essere presentata unicamente in modalità telematica, con il limite della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo (cfr., ex multis,Cons. St., V, 22-11-2019, n. 7975; TAR Veneto, I, 28-02-2019, n. 252; id., 9-02-2017, n. 144; id., 21-12-2016, n. 1418; TAR Campania, Napoli, IV, 19-12-2016, n. 5824; id., 18-11-2016, n. 5325).
E ciò, poiché l’autoresponsabilità dei concorrenti non può condurre ad una completa deresponsabilizzazione dell’Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego.
Da un lato, infatti, la selezione dei migliori candidati a posti pubblici non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., risultandone altrimenti danneggiato lo stesso interesse pubblico al buon andamento dell’Amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. St., V, 22-112019, n. 7975, cit.).
Dall’altro lato, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 241/1990, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all’azione pubblica, mentre non può sortire l’opposto effetto di rendere più gravoso l’accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro, tutelato dall’art. 4 della Costituzione (cfr. TAR Toscana, I, 21-07-2017, n. 948; id., 5-06-2017, n. 758; id., 27-06-2016, n. 1073; TAR Liguria, I, 24-07-2021, nn. 700, 701, 702; id., 28-07-2021, n. 725).
12.2) Ebbene, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene fondate le censure svolte dall’esponente nel secondo motivo, atteso che, nella specie, non si tratta di consentire l’allegazione di un titolo valutabile non tempestivamente prodotto ma di imporre all’Amministrazione di tenere conto di titoli di servizio esistenti, seppure dichiarati in una parte della domanda, predisposta su piattaforma informatica, diversa da quella a ciò destinata.
In siffatte evenienze, risulta illegittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, rispondendo tale attivazione ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (cfr. Cons. Stato, V, 22-11-2019, n. 7975; id., VII, 08-08-2022, n. 7000).
Al riguardo, non va neppure sottaciuta la peculiarità del caso concreto, ove, a differenza dei casi oggetto dei precedenti richiamati da parte resistente, si tratta di una procedura congegnata in modo ambiguo, tale per cui il sistema non era in grado di impedire l’inserimento di anni di servizio ultronei nella pagina dedicata all’indicazione dei requisiti di ammissione.
Né tale soccorso sarebbe stato impedito dalla lex specialis, avuto riguardo all’ampia formulazione dell’articolo 7, comma 3 del Bando, a tenore del quale “(…) Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR (…)”.
13) Per le suesposte considerazioni, quindi, assorbiti i profili non scrutinati, il ricorso in epigrafe specificato va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, per quanto di interesse.
14) Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, per quanto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore