SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2023, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Monza e Brianza prot. (omissis) del 10/08/2023, con cui è stata disposta, ex art. 100 R.D. 773/1931, la sospensione per giorni trenta dell”attività del pubblico esercizio;
nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha premesso che sin dal 1992 l’impresa individuale della sig.ra (omissis), in forza di regolari licenze, gestisce il pubblico esercizio, adibito a bar e tabaccheria, sito nel centro storico di (omissis), denominato “(omissis)”. Dal 2004 l’impresa esercita anche l’attività di ricevitoria del lotto.
Nel bar tabacchi in questione lavorano, oltre alla sig.ra (omissis), anche suo figlio, in veste di collaboratore familiare, e la di lui compagna. Occasionalmente nel bar prestano servizio anche giovani collaboratori stagionali o apprendisti.
Nella serata del 21 luglio 2023, nell’ambito di controlli in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Comando Stazione di (omissis) hanno effettuato un’ispezione all’esterno e all’interno del (omissis), rinvenendo una quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 5.5 grammi lordi, suddivisa in involucri di cellophane, sia all’interno del bagno comune su di una mensola posizionata sopra i lavandini centrali, sia sotto un armadietto situato all’interno di un locale, sia all’interno di un vaso situato nella parte esterna vicino ai tavolini, sia, infine, dietro un vaso di fiori situato nella parte esterna, sempre ubicato vicino ai tavolini esterni.
Nel corso della predetta attività di controllo è stato identificato un individuo con precedenti specifici inerenti la materia sugli stupefacenti ed inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa, per violazione della normativa in materia sugli stupefacenti, a carico di un altro individuo che alla vista dei militari, gettava all’interno di un vaso un involucro di cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del peso lordo di 0.5 grammi.
Con provvedimento del 10 agosto 2023 il Questore della Provincia di Monza e Brianza ha quindi disposto, ex art. 100 R.D. n. 773/1931, la sospensione per giorni trenta dell’attività del pubblico esercizio.
La ricorrente, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato il provvedimento del Questore, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato.
In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi. La ricorrente in particolare, nell’insistere nelle conclusioni già rassegnate, ha confermato il proprio interesse ai fini risarcitori.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2024.
In via preliminare va osservato che la domanda di annullamento è divenuta improcedibile, avendo il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti (30 giorni dalla data di adozione dello stesso).
Tuttavia il ricorrente ha manifestato il proprio interesse a fini risarcitori, nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.c. (cfr. Ad. Plen. n. 8/2022).
L’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato è quindi funzionale, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., al manifestato interesse a fini risarcitori, residuando, nei limiti di quanto dichiarato dalla ricorrente, un’utilità alla decisione di merito sulla domanda di annullamento, pur a fronte di un mutamento della situazione di fatto e di diritto rispetto all’epoca in cui la stessa è stata azionata.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773. Eccesso di potere per: travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, sviamento dalla causa tipica (insussistenza dei requisiti di “pericolosità per l’ordine pubblico” e di “abituale ritrovo di persone pericolose”): il provvedimento impugnato sarebbe affetto da difetto di istruttoria, in quanto:
– con riferimento alla sostanza rinvenuta nel locale e sequestrata non sarebbe stato dimostrato che la stessa contenesse un principio attivo psicotropo;
– ove anche la sostanza sequestrata risultasse effettivamente hashish, alla luce delle concrete modalità del rinvenimento e della modestissima quantità sequestrata, non vi sarebbe indizio alcuno che porti a ritenere che nel -OMISSIS- venga fatto abitualmente commercio (o qualsiasi forma di scambio) di stupefacenti, essendo piuttosto ragionevole pensare che, viste le minime quantità, si sia trattato di detenzione di stupefacenti per uso personale da parte degli avventori;
– solo uno dei soggetti indentificati la sera dell’ispezione avrebbe precedenti penali specifici;
– il Questore non avrebbe tenuto conto della episodicità e sporadicità del ritrovamento;
– quanto al riferimento ad ulteriori tre episodi di richiesta di intervento delle Forze dell’ordine nel bar della ricorrente nel corso dell’anno 2023, solo l’episodio del 6 gennaio riguarderebbe un avventore del locale, non pregiudicato ma solo oggetto di segnalazione di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, nei confronti del quale sarebbe stata emessa mera sanzione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico; gli episodi del 25 marzo e del 16 luglio sarebbero invece avvenuti nei pressi del locale, ben dopo l’orario di chiusura, su richiesta di intervento al 112 del figlio della ricorrente, ma non sussisterebbe alcun elemento per sostenere che si trattava di avventori del locale, colti in flagrante all’interno del locale o entro le sue pertinenze.
Sarebbe contraddittorio il provvedimento ove da un lato afferma che l’adozione della sospensione de qua è stata disposta “nello stesso interesse del gestore” e prescinde dalla sua colpa, dall’altro lato dichiara esplicitamente che il decreto è volto a svolgere una funzione deterrente e dissuasiva proprio nei confronti dell’esercente stesso, responsabile di “addebiti”;
II) in via subordinata: Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 e dell’art. 9 comma 3 Legge 25/08/1991 n. 287. Eccesso di potere per: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità (quantificazione del periodo di sospensione): il Questore avrebbe disposto un periodo di sospensione (30 giorni) eccedente il termine ex art. 9 comma 3 L. 287/1991 (15 giorni) senza il supporto di adeguata motivazione. In ogni caso la quantificazione del periodo di sospensione risulterebbe sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità del presupposto. Inoltre il provvedimento impugnato non terrebbe conto che l’esercizio commerciale svolge anche attività di vendita di generi di monopolio, la quale si porrebbe al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 100 TULPS
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che nel provvedimento impugnato il Questore ha fatto riferimento sia a quanto occorso durante i controlli espletati il 21 luglio 2023 (ove, si ricorda, è stata rinvenuta, in più punti del locale, sia all’interno sia all’esterno, una certa quantità di sostanze stupefacenti) sia a tre ulteriori richieste di intervento delle Forze dell’Ordine nel corso del 2023. In particolare:
– “in data 06 gennaio 2023, intorno alle ore 00.00, una pattuglia di militari del Comando Stazione Carabinieri di (omissis), e intervenuta presso il “(omissis)”, in quanto veniva segnalato un individuo ubriaco che arrecava problemi all’esterno del locale, di seguito, veniva identificato un soggetto con precedenti di polizia, ovvero per il reato di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, successivamente sanzionato amministrativamente per “ubriachezza manifesta in luogo pubblico“;
– “in data 25 marzo 2023, intorno alle ore 03.00, veniva richiesto l’intervento al numero unico di emergenza 112, presso il “(omissis)”, poiche era stata segnalata la presenza di un soggetto alterato all’esterno del bar che tentava di aggredire altri tre individui, motivo per il quale sul posto interveniva una pattuglia di militari dell’Arma dei Carabinieri, che nella circostanza, provvedeva a identificare numero 5 individui, alcuni dei quali gravati a vario titolo da precedenti di polizia per “resistenza a Pubblico Ufficiale”, “lesioni”, “violazione degli obblighi di sorveglianza speciale”, “detenzione illegale di armi comuni da sparo”, “furto”, “minacce”, “evasione”, “omicidio doloso tentato”, “violenza sessuale”, “danneggiamento”, “guida sotto “’influenza dell’alcool”, “insolvenza fraudolenta””;
– “in data 16 luglio 2023, intorno alle ore 03.37, veniva richiesto l’intervento al numero unico di emergenza 112, presso il “(omissis)”, poichè era stata segnalata la presenza di una decina di Sudamericani che all’esterno del bar stavano litigando. Sul posto intervenivano i militari dell’Arma dei Carabinieri, che non riscontravano la presenza dei soggetti segnalati, poichè si erano allontanati prima del loro arrivo, come peraltro confermato dal gestore dell’esercizio pubblico”.
Sulla base dei fatti indicati nel provvedimento il Questore ha ritenuto che il bar della ricorrente “con particolare riferimento all’obbligo di tutela dell’incolumità personale degli avventori, nonchè della quiete pubblica e del riposo delle persone, evidenzia un quadro complessivo preoccupante con inevitabili ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica, oggettivata dal sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta sia all’interno che all’esterno del locale”.
Il provvedimento impugnato si fonda su un insieme di fatti e circostanze sufficienti a motivare la determinazione assunta.
La ricorrente, peraltro, non nega i fatti, ma mira e sminuirne la portata, e assumendo la sua estraneità agli stessi, sia in quanto talvolta avvenuti fuori dal proprio locale, sia in quanto posti in essere da soggetti dalla stessa non conosciuti.
Il Collegio ritiene che i fatti richiamati nel provvedimento impugnato sono sicuramente indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica, anche considerato la frequenza con cui sono accaduti nell’arco di un anno.
Non appare rilevante la circostanza che gli episodi indicati nel provvedimento della Questura siano accaduti all’esterno dell’esercizio, rilevando invece che gli stessi siano riconducibili al locale in questione.
La documentazione agli atti del giudizio depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato attesta che durante l’ispezione avvenuta il 21 luglio 2023 è stato redatto verbale di Narcotest sulla sostanza stupefacente rinvenuta, che ha dato esito positivo per hashish.
Dalla stessa documentazione si evince che il locale della ricorrente costituisce punto di ritrovo di soggetti gravati da precedenti di polizia (cfr. verbale del servizio effettuato il 25 marzo 2023 dalla Compagnia dei Carabinieri di (omissis)) e da precedenti penali (cfr. verbale dell’ispezione del 21 luglio 2023) che si rendono protagonisti di plurimi episodi di turbativa della quiete e dell’ordine pubblico soprattutto nelle ore serali.
Gli elementi evidenziati sono idonei a determinare un clima di diffusa insicurezza.
Anche la circostanza che il ricorrente non conosca gli autori degli episodi richiamati nel provvedimento non assume rilevanza dirimente.
I provvedimenti ex art. 100 del TULLPS non si correlano alla possibilità, più o meno effettiva, del titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali o di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, ma si collegano alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e la pubblica moralità, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, venendo precipuamente in rilievo, nella ratio del legislatore, l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro sono avvertiti dalla circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte (T.A.R. Cagliari Sez. I, 17 marzo 2023, n. 191).
Quanto al secondo mezzo di gravame, con cui la ricorrente ha contestato la durata della sospensione dell’attività disposta dal Questore, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L. n. 287/1991 “La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni, ma la stessa disposizione fa “salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”.
In forza della richiamata previsione normativa, la valutazione discrezionale in ordine alla durata della sospensione, qualora eccedente l’ordinario limite massimo di quindici giorni, deve essere supportata dalla specifica rappresentazione delle ragioni sottese.
In conseguenza, laddove ritenga sussistenti particolari ragioni per una protrazione della misura cautelare oltre i quindici giorni, l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a darne espressamente conto nella motivazione dell’atto (cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 14 aprile 2021, n. 338; Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2014, n. 2586; id., 20 gennaio 2014, n. 249).
Nel caso di specie il Questore ha affrontato puntualmente il tema della durata della sospensione ritenendo che la durata di 30 giorni fosse “consequenziale appunto alle siffatte gravi situazioni acclarate, ritenendo tale periodo necessario al fine di scongiurare ulteriori fatti, emersi da tutti gli elementi sopra richiamati”, ed in particolare avendo valutato “le circostanze di tempo di luogo del sequestro di sostanza stupefacente all’interno di un pubblico esercizio ave i ragazzi, che si ritrovano per condividere momenti di convivialità e relax, trovino la disponibilità di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, nascoste sia nel bagno del locale che all’esterno, evidentemente ai fini di spaccio, elemento che pone in serio pericolo la sicurezza e la salute pubblica con particolare riferimento alla presenza di giovani avventori. Oltre alla sussistenza dei richiamati presupposti in materia di sicurezza pubblica, intesa anche nella sua specifica accezione di incolumità delle persone, nel caso in esame ricorre anche una rilevante turbativa dell’ordine pubblico, rilevato dalla comprovata frequentazione del locale da parte di persone gravate da reati di particolare allarme sociale in modo particolare legati allo spaccio di stupefacenti”.
La motivazione in relazione alla durata del provvedimento è stata quindi esplicitata e appare idonea a sostenere la relativa determinazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)