SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2021, proposto da
(omissis), esercente la potestà nei confronti del figlio minore (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso (omissis);
(omissis), non costituito in giudizio;
Per l’annuallamento
del provvedimento di ammissione alla classe successiva dell’allievo, di cui al Verbale del Consiglio di Classe della III classe sez. C dell’8 giugno 2021, con cui l’Istituto (omissis) ha ritenuto di promuovere l’alunno (omissis) alla classe successiva, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi tutti i Verbali e provvedimenti dello stesso Liceo di estremi sconosciuti nella parte in cui abbiano fondato e determinato la determinazione di promuovere lo studente e determinato gli errati criteri che hanno condizionato questo esito e nella parte in cui sono in totale contraddizione con la Relazione (omissis);
-nonché tutti i verbali e delibere di determinazione dei criteri di valutazione, ammissione e non ammissione e di adozione delle Linee Generali del PTOF della scuola, e Regolamento di Istituto e di valutazione degli alunni, deliberate dai Collegi dei docenti nonchè dal Consiglio di Istituto nella parte in cui non abbiano in alcun modo valutato e motivato la specifica condizione dell’alunno disabile qui ricorrente e gli effetti della emergenza sanitaria sulla sua specifica condizione in virtù della autonomia scolastica e anche alla luce delle direttive ministeriali già emanate sin dall’inizio della pandemia e dello stato di emergenza ancora in corso relativamente alla possibilità di consentire la ripetizione dell’anno scolastico, nonché nella parte in cui siano disarmonici con il quadro psico-terapeutico;
-nonché tutti i singoli atti di promozione e di attribuzione delle valutazioni effettuate e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni e scrutini. Di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, in particolare, ove occorre delle pagelle scolastiche dell’allievo, relative all’anno scolastico 2020/2021 nella parte in cui sono carenti di motivazione e contraddittorie con la relazione finale e col Pei dello studente disabile, nonché gli atti e provvedimenti e verbali che hanno predisposto i criteri e la programmazione e lo svolgimento delle attività scolastica e anche di recupero, insufficiente e incoerente con i bisogni specifici dell’alunno;
nonché della stessa Relazione (omissis) del Liceo nella parte in cui abbia determinato e contenga il provvedimento e la determinazione di ammissione dello studente alla classe successiva in maniera contraddittoria con le stesse risultante dell’anno scolastico e con la relazione della dott.ssa (omissis) che riporta: “dal punto di vista scolastico si consiglia una rivalutazione del raggiungimento degli obiettivi dando la possibilità ad (omissis) di ripetere l’anno”.
Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di estremi sconosciuti che abbiano negato allo studente ricorrente la possibilità di usufruire della accoglienza estiva nel Liceo nel programma Piano Scuola Estate e della possibilità di vedere modificato il proprio percorso formativo nel senso di applicare al ricorrente un percorso per obiettivi minimi e non un percorso differenziato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di ammissione alla classe successiva, di cui al Verbale del Consiglio di Classe della (omissis), con cui l’Istituto (omissis) ha promosso l’alunno (omissis), affetto da disturbo dello spettro autistico.
Parte ricorrente lamenta, in particolare la contraddittorietà e carenza di motivazione, della decisione, che avrebbe ignorato il peggioramento delle condizioni comportamentali dell’alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficoltà causate dall’attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia da SARS COV-2. Inoltre deduce la violazione della normativa italiana ed eurounitaria in materia di disabilità e di istruzione.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. (omissis), il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare ritenuto, ad un sommario esame, che la decisione di ammettere il minore alla classe successiva (pur nelle delicate e complesse circostanze del caso) non avesse esorbitato dagli ambiti della discrezionalità dell’istituzione scolastica, anche alla luce di quanto riportato nella documentazione di causa, con particolare riguardo alla relazione dell’8 giugno 2021 (prot. (omissis)) e ritenuto altresì che, trovandosi attualmente il minore in classe IV, la possibilità di reiscrizione alla medesima classe potrà essere compiutamente rivalutata al temine dell’anno in corso, anche in considerazione dell’esito delle misure assunte dalla scuola, così come potrà essere rivalutato un eventuale cambio della programmazione (si vedano i verbali del 24 maggio e dell’8 giugno 2021).
L’ordinanza non è stata oggetto di impugnazione.
Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Nelle memorie conclusive parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportando passi della documentazione in atti, nei quali si evidenziano le difficoltà del minore, con particolare riguardo alla pandemia, che hanno influito sul suo tutoraggio e dirottato le energie più verso la socializzazione che verso la didattica.
1.1 Il Collegio, pur riconoscendo che durante l’anno scolastico sono emerse difficoltà e rallentamenti con riguardo al progresso del minore, ritiene comunque che vada confermata la valutazione già effettuata in fase cautelare. Difatti, la decisione di promuovere il minore non appare immotivata o contradditoria e gli stessi documenti citati da parte ricorrente sono qualificabili come presa d’atto delle difficoltà che hanno caratterizzato l’anno scolastico 2020-2021, con particolare riguardo ai periodi in DAD (svolta comunque in presenza, per quanto possibile, dal ricorrente) o a frequenza ridotta. Infatti il minore, pur mostrando un peggioramento tra il primo e il secondo quadrimestre, secondo gli obiettivi previsti dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) approvato, ha ottenuto una valutazione sufficiente in tutte le materie.
1.2 La relazione finale annuale del PEI prodotta il 18 giugno 2021 prende atto della difficoltà incontrate dal ragazzo, sia didattiche, sia di relazione, ma in alcuna parte si riscontra l’utilità della ripetizione dell’anno. La relazione, anzi, chiarisce esplicitamente che “…la programmazione differenziata dell’alunno è stata a volte adattata alle esigenze scaturite dalla gestione dei comportamenti, problema che spesso nel corso dell’anno si è manifestato. ln ogni caso il consiglio di classe ha ritenuto sufficiente la preparazione conseguita dall’alunno in base a quanto stabilito nel PEI”.
1.3 Dalla documentazione in atti non risulta quindi un difetto di motivazione relativo all’ammissione alla classe successiva, il quale presume l’analisi delle difficoltà incontrate dal minore.
1.4 Il Collegio non può quindi confermare il proprio orientamento per il quale la scuola, nell’ambito della discrezionalità che le è propria, è vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 (principio che vale per il PEI per alunni con disabilità certificata, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgs). Né può dirsi che il giudizio di ammissione non sia motivato, dato che nella documentazione in atti si fa riferimento (più volte) al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati, nonché alla necessità, nel proseguimento del percorso scolastico, di costruire relazioni significative con i compagni e i docenti (si veda Tar Marche 19 ottobre 2017 n. 792).
1.5 In conclusione, nella citata relazione del 18 giugno 2021, nessuno dei docenti o degli esperti dell’UMEE (Unità Multidisciplinare Età Evolutiva) dell’ASUR Marche accenna all’utilità, per il minore, della ripetizione dell’anno, proposta solo dai genitori. Peraltro, la scuola, nell’ambito della discrezionalità che le è propria, non è comunque tenuta ad uniformarsi in ogni caso al consiglio degli specialisti (ancora Tar Marche 792/2017 cit..).
1.6 Pur prendendo atto della difficoltà e della particolarità della situazione (in particolare con riguardo alle conseguenze dell’eventuale conclusione del percorso scolastico per un ragazzo con seria disabilità e la sua famiglia), nel caso in esame il Collegio, come già in sede, cautelare non può che riconoscere il corretto esercizio della discrezionalità della scuola nella valutazione di ammissione del minore alla classe successiva, tenuto altresì conto, come già riportato in sede cautelare, che vi è la possibilità di rivalutare la situazione compiutamente al temine dell’anno in corso, anche in considerazione dell’esito delle misure assunte dalla scuola, così come potrà essere rivalutato un eventuale cambio della programmazione. Va quindi ritenuto che non sia riscontrabile alcuna violazione della normativa a tutela dei minori con disabilità.
2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
2.1 In ragione della particolarità del caso in esame, sussistono le giuste ragioni per la compensazione alle spese,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
