ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2025, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione di Esami della Corte di Appello di Milano per L’Abilitazione Alla Professione di Avvocato, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale del 27 maggio 2025 redatto dalla XVII sottocommissione per gli esami per l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Milano, in occasione della prova orale sostenuta da parte ricorrente e della relativa griglia di valutazione, da cui scaturisce la non abilitazione alla professione forense;
– del mancato riscontro all’istanza in via di autotutela inoltrata dalla candidata alla Commissione di esame al fine della ripetizione della prova orale, con missiva del 3 giugno 2025;
– di ogni atto prodromico e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche non conosciuto, che ha determinato il non superamento della prova orale per l’abilitazione alla professione forense della ricorrente e ne ha leso i relativi diritti ed interessi legittimi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:
– la ricorrente non ha superato la prova orale dell’esame di Avvocato sessione 2024 e contesta, tra l’altro, la mancata pubblicità della seduta, deducendo che la prova è stata sostenuta a porte chiuse, senza garantire la possibilità di presenziare a persone terze rispetto alla candidata e ai commissari;
– a sostegno dell’affermazione la ricorrente produce anche una dichiarazione di una terza persona che, dichiaratasi presente al momento della prova, ne ribadisce lo svolgimento a porte chiuse;
– l’art. 2, comma 5, del D.M. 24 luglio 2024 – dedicato alla disciplina della Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2024 – prevede che “La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è articolata in tre fasi”;
– la disposizione sottende un principio generale, che impone la pubblicità della prova orale quale espressione della trasparenza dell’azione amministrativa, corollario dei principi di cui all’art. 97. Cost.;
– la giurisprudenza evidenzia, con argomenti condivisi dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia, sez. III, n. 759/2019), che, affinché un’aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2016 n. 805; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622);
– la giurisprudenza precisa che la Commissione è tenuta a indicare nel verbale, sia pure in modo sintetico, le operazioni svolte a garanzia del rispetto delle fondamentali regole di imparzialità e trasparenza;
– nel caso di specie, il verbale non reca alcuna indicazione in ordine alla predisposizione e all’osservanza di misure idonee a garantire la pubblicità della prova orale;
– la circostanza è particolarmente significativa, anche in ragione del contenuto del rapporto informativo depositato dall’amministrazione, ove si riferisce che la Sottocommissione avrebbe deciso di accostare “leggermente la porta dell’aula” in ragione del rumore proveniente dall’esterno, a causa di un concomitante evento formativo e di lavori di ristrutturazione in corso;
– la verbalizzazione non reca alcuna indicazione in ordine a tali circostanze, né indica le modalità di garanzia della pubblicità predisposte a fronte di tale situazione;
– resta irrilevante, pertanto, l’affermazione difensiva secondo la quale la “modalità di svolgimento della prova è stata verbalizzata in un atto che fa piena prova fino a querela di falso”, atteso che proprio il verbale della seduta non reca alcuna indicazione in ordine alla pubblicità della seduta;
– pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere sospeso il provvedimento impugnato e disposta la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione, che garantisca, documentandola con la verbalizzazione, la pubblicità della seduta;
– la ripetizione della prova avrà luogo entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) Accoglie la domanda cautelare, sospende il provvedimento impugnato indicato in epigrafe e dispone la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione, secondo le modalità precisate in motivazione;
2) fissa per l’ulteriore corso la prima camera di consiglio del mese di febbraio 2026;
3) spese al prosieguo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
