• Home
  • >
  • T.A.R. Lombardia sez. III, 25/09/2025, n. 1082

T.A.R. Lombardia sez. III, 25/09/2025, n. 1082

Massima

La prova orale per l’abilitazione alla professione forense deve essere svolta in seduta pubblica, poiché tale requisito è espressione del principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa, corollario dell’articolo 97 della Costituzione.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2025, proposto da

 

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Commissione di Esami della Corte di Appello di Milano per L’Abilitazione Alla Professione di Avvocato, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale del 27 maggio 2025 redatto dalla XVII sottocommissione per gli esami per l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Milano, in occasione della prova orale sostenuta da parte ricorrente e della relativa griglia di valutazione, da cui scaturisce la non abilitazione alla professione forense;

– del mancato riscontro all’istanza in via di autotutela inoltrata dalla candidata alla Commissione di esame al fine della ripetizione della prova orale, con missiva del 3 giugno 2025;

– di ogni atto prodromico e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche non conosciuto, che ha determinato il non superamento della prova orale per l’abilitazione alla professione forense della ricorrente e ne ha leso i relativi diritti ed interessi legittimi;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

– la ricorrente non ha superato la prova orale dell’esame di Avvocato sessione 2024 e contesta, tra l’altro, la mancata pubblicità della seduta, deducendo che la prova è stata sostenuta a porte chiuse, senza garantire la possibilità di presenziare a persone terze rispetto alla candidata e ai commissari;

– a sostegno dell’affermazione la ricorrente produce anche una dichiarazione di una terza persona che, dichiaratasi presente al momento della prova, ne ribadisce lo svolgimento a porte chiuse;

– l’art. 2, comma 5, del D.M. 24 luglio 2024 – dedicato alla disciplina della Sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2024 – prevede che “La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è articolata in tre fasi”;

– la disposizione sottende un principio generale, che impone la pubblicità della prova orale quale espressione della trasparenza dell’azione amministrativa, corollario dei principi di cui all’art. 97. Cost.;

– la giurisprudenza evidenzia, con argomenti condivisi dal Tribunale (cfr. Tar Lombardia, sez. III, n. 759/2019), che, affinché un’aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5 maggio 2016 n. 805; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1622);

– la giurisprudenza precisa che la Commissione è tenuta a indicare nel verbale, sia pure in modo sintetico, le operazioni svolte a garanzia del rispetto delle fondamentali regole di imparzialità e trasparenza;

– nel caso di specie, il verbale non reca alcuna indicazione in ordine alla predisposizione e all’osservanza di misure idonee a garantire la pubblicità della prova orale;

– la circostanza è particolarmente significativa, anche in ragione del contenuto del rapporto informativo depositato dall’amministrazione, ove si riferisce che la Sottocommissione avrebbe deciso di accostare “leggermente la porta dell’aula” in ragione del rumore proveniente dall’esterno, a causa di un concomitante evento formativo e di lavori di ristrutturazione in corso;

– la verbalizzazione non reca alcuna indicazione in ordine a tali circostanze, né indica le modalità di garanzia della pubblicità predisposte a fronte di tale situazione;

– resta irrilevante, pertanto, l’affermazione difensiva secondo la quale la “modalità di svolgimento della prova è stata verbalizzata in un atto che fa piena prova fino a querela di falso”, atteso che proprio il verbale della seduta non reca alcuna indicazione in ordine alla pubblicità della seduta;

– pertanto, in accoglimento della domanda cautelare, deve essere sospeso il provvedimento impugnato e disposta la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione, che garantisca, documentandola con la verbalizzazione, la pubblicità della seduta;

– la ripetizione della prova avrà luogo entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

1) Accoglie la domanda cautelare, sospende il provvedimento impugnato indicato in epigrafe e dispone la ripetizione della prova orale dinanzi ad una diversa sottocommissione, secondo le modalità precisate in motivazione;

2) fissa per l’ulteriore corso la prima camera di consiglio del mese di febbraio 2026;

3) spese al prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi