• Home
  • >
  • T.A.R. Lombardia sez. I, 01/08/2022, n. 912

T.A.R. Lombardia sez. I, 01/08/2022, n. 912

Massima

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario, inclusi i tirocinanti, è legittimo e la sua mancata osservanza giustifica la sospensione dall’albo e dai corsi di formazione.

Supporto alla lettura

SOSPENSIONE 

La sospensione del rapporto di lavoro si ha quando l’attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa solo per un certo periodo a causa di eventi che gli impediscono di lavorare. E’ una situazione temporanea, terminata la quale il lavoratore può riprendere il suo lavoro.

Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sono varie e possono dipendere da questioni legate allo stesso datore di lavoro, come necessità dell’organizzazione aziendale oppure cause di forza maggiore (es. terremoti, incendi alluvioni, ecc.).

Nella maggior parte dei casi, però, la sospensione è provocata dallo stesso lavoratore.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

POLIS Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) dell’Avvocatura della Regione Lombardia, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

– del provvedimento-delibera n. (omissis), del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza di annotazione della sospensione dall’albo ai sensi dell’art.4 comma 5° del d.l.1 aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021 n,76, come modificato dll’art.1 comma 1° del d.l.26 novembre 2021 n.172 del dott. (omissis), notificato a mezzo PEC in data 03/01/2022 Prot. n. (omissis) e della lettera di comunicazione della sospensione,

– del decreto n.-OMISSIS- di POLIS LOMBARDIA di sospensione di un tirocinante dal corso triennale di formazione specifica in (omissis)notificato in data 21/01/2022 Protocollo numero (omissis);

nonché per l’annullamento -cancellazione-rettifica

– della comunicazione di FNOMCeO di inserimento allerta IMI con applicazione della sanzione della sospensione dal 01/01/2022 al 15/06/2022 ai sensi dell’art.10 comma 8 del decreto legislativo 15/2016 notificato in data 22/02/2022 protocollo di partenza n. (omissis);

nonché

di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto; nonché per il risarcimento di tutti i danni derivanti dagli atti impugnati.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento di proroga della sospensione dall’esercizio professionale, notificato in data 14 aprile 2022, per inadempimento dell’obbligo di cui all’art.4 del DL 1 aprile 2021 n.44 adottato con delibera n.17 del 01/01/2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, fino 31 dicembre 2022 ex art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Polis Lombardia e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCEO;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti dispone la proroga della sospensione dall’esercizio della professione (già disposta con il provvedimento n.17/22 del 1° gennaio 2022, impugnato con il ricorso introduttivo) quale mera esecuzione del disposto legislativo di cui all’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, che ha appunto prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, già previsto dall’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

Richiamata l’ordinanza n. 472 del 26 aprile 2022 con cui questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta in relazione al provvedimento del 1° gennaio 2022 ritenendo che “l’estensione dell’obbligo vaccinale agli studenti impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi è rinvenibile la medesima ratio che sostiene la previsione dell’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario, obbligo settoriale e non generalizzato, del tutto coerente con la tutela della salute dei pazienti e con l’affidamento che gli stessi ripongono nella somministrazione delle cure in condizioni di massima sicurezza. Il personale sanitario, proprio in ragione del contatto diretto con il paziente, è portatore di una posizione di garanzia per il bene dell’incolumità fisica dei soggetti in cura ed è proprio questa peculiare posizione giuridica a giustificare l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo e ad escludere che possa in ciò ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei consociati (Cons. Stato sez. III 28 febbraio 2022 n. 1381)” nonché che “le essenziali e connaturate attività proprie di un tirocinio pratico non contemplano, realisticamente, modalità che non comportino un contatto diretto o prossimo con il paziente” e rilevando che “la partecipazione al corso di Medicina generale prevede una stretta interconnessione con le attività teoriche e quelle pratiche, pertanto non scindibili”;

Ritenuto che la motivazione a sostegno del rigetto della precedente domanda cautelare debba essere ribadita in questa sede, non essendo mutato il quadro giuridico di riferimento;

Rilevato che l’obbligo vaccinale non risulta escluso in relazione alla fattispecie di cui all’art. 34 del DL 21/2022, attenendo la deroga ivi contemplata esclusivamente alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, ai fini dell’esenzione o del differimento dell’obbligo vaccinale derivante da un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, è necessaria apposita attestazione del medico curante di medicina generale ovvero del medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, attestazione di cui il ricorrente, allo stato, non è in possesso;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare, potendosi tuttavia compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) Respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi