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T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 19/08/2024, n. 548

Massima

Nel caso di uno studente con bisogni educativi speciali, la valutazione finale per l’ammissione agli esami di stato deve tenere in considerazione non solo le carenze riscontrate, ma anche gli aspetti positivi del percorso scolastico, come il giudizio del PCTO e le difficoltà personali documentate, al fine di garantire un giudizio completo e ponderato.

Supporto alla lettura

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’Alternanza Scuola Lavoro (oggi denominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” o “PCTO“) è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

Obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della L. 107/2015 (c.d. La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore “(omissis)”, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale del 7/06/2024 redatto dal Consiglio di classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “(omissis)” di Casarano (LE), avente ad oggetto gli “scrutini finali 5 Classi a.s. 2023-2024”, nella parte in cui delibera di “non ammettere a sostenere gli Esami di Stato” l’alunno (omissis);

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, nella parte in cui si presentano immotivati incoerenti, contraddittori e illegittimi rispetto alla legge e alla necessità di bisogni educativi speciali dello studente e rispetto al Piano educativo concordato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il rilevante numero delle assenze e degli ingressi in seconda ora non è stato ritenuto ostativo alla complessiva valutazione nel merito;

Considerato tuttavia che nel giudizio finale di non ammissione agli esami di stato non risulta considerato, in via comparativa, il positivo giudizio conseguito dal ricorrente (con valutazione di “intermedio”) nel P.C.T.O. all’esito della partecipazione ad uno stage formativo presso un’officina meccanica nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro;

Considerato altresì che le manifestazioni di “scarsa partecipazione” e di “disinteresse” alle attività scolastiche e al processo formativo in genere, aggravatesi anche – a dire del ricorrente – a seguito di episodi di bullismo dei quali sarebbe stato vittima in ambito scolastico – risultano comunque sintomatici della sua documentata personale condizione;

Considerato che le circostanze riferite (e anche in parte provate) dal ricorrente necessitano di adeguato approfondimento in via istruttoria ed in contraddittorio, anche con riferimento alla adeguatezza e all’attuazione concreta delle misure previste dal P.E.I;

Considerato che la reiezione dell’istanza cautelare in esame determinerebbe l’irreversibile e definitiva frustrazione della pretesa azionata;

Considerato che ricorrono quindi i presupposti per concedere l’invocata cautela monocratica con la sospensione interinale del giudizio di non ammissione, fatta salva la doverosa riedizione dell’attività di giudizio nel merito da parte del Consiglio di Classe, che dovrà essere tempestivamente – e comunque entro il termine di giorni dieci dalla data di notificazione e/o comunicazione del presente decreto – all’uopo riconvocato per esprimere una nuova valutazione che tenga conto delle indicazioni conformative e delle criticità sopra evidenziate;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a. e, per l’effetto, sospende in via interinale l’impugnato giudizio finale di non ammissione agli esami di stato, fatte salve le ulteriori determinazioni nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce il giorno 19 agosto 2024.

Allegati

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