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T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 10/09/2025, n. 1292

Massima

La deliberazione di non ammissione alla classe successiva di un’alunna della scuola secondaria di primo grado, sebbene in presenza di un superamento del limite massimo di assenze consentito dalla legge (ex art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009), è illegittima e deve essere annullata per difetto di adeguata e specifica motivazione e di istruttoria.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2025, proposto da (omissis) e (omissis) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis)i, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;

contro

– il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;

per l’annullamento

– della comunicazione dell’esito dello scrutinio finale dell’Istituto Comprensivo “(omissis)” prot. n. (omissis) del 12.06.2025, ricevuta il 28.06.2025, con la quale veniva resa nota la non ammissione dell’alunna minore (omissis) alla frequenza della classe successiva;

– del Verbale del Consiglio della classe (omissis)- Scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto Comprensivo “(omissis)” del 09.06.2025, nella parte in cui ha deliberato la non ammissione alla classe successiva dell’alunna (omissis) “a causa del superamento del limite massimo di assenze consentito dalla legge, nonostante l’attivazione del piano didattico personalizzato attivato in favore della minore. La minore è stata assente durante il presente anno scolastico per 90 giorni, ai quali si sommano le ore di assenza per entrate in ritardo ed uscite anticipate. Le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”;

– di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche di data e numero sconosciuti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2025 il dott. (omissis) e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso r.g. n. 905 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 31.07.2025 e depositato l’11.08.2025, le parti ricorrenti hanno chiesto “l’annullamento, previa misura cautelare – della comunicazione dell’esito dello scrutinio finale dell’Istituto Comprensivo “(omissis)” prot. n. (omissis) del 12.06.2025, ricevuta il 28.06.2025 (all. 1), con la quale veniva resa nota la non ammissione dell’alunna minore (omissis) alla frequenza della classe successiva; – del Verbale del Consiglio della classe (omissis)- Scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025 dell’Istituto Comprensivo “(omissis)” del 09.06.2025 (all. 2), nella parte in cui ha deliberato la non ammissione alla classe successiva dell’alunna (omissis) “a causa del superamento del limite massimo di assenze consentito dalla legge, nonostante l’attivazione del piano didattico personalizzato attivato in favore della minore. La minore è stata assente durante il presente anno scolastico per 90 giorni, ai quali si sommano le ore di assenza per entrate in ritardo ed uscite anticipate. Le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”; di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche di data e numero sconosciuti”.

2. Nell’ambito del predetto atto introduttivo, le parti ricorrenti propongono tre doglianze: con la prima censura, lamentano la violazione dei principi di buona fede e di correttezza, nonché di trasparenza posto che l’Amministrazione intimata non avrebbe mai preavvisato la famiglia in ordine alla possibile non ammissione della figlia all’anno scolastico successivo per le numerose assenze; con la seconda e la terza censura, in sostanza, si dolgono dei vizi di difetto di motivazione e di istruttoria che inficerebbero il provvedimento impugnato, posto che l’Amministrazione intimata non avrebbe tenuto conto delle valutazioni positive conseguite nel corso dell’anno scolastico dalla figlia e dello stato di salute della minore, nonché non avrebbe osservato il vincolo della motivazione rafforzata derivante dall’art. 6 del d.lgs. n. 62 del 2017, come letto dalla giurisprudenza amministrativa.

3. In data 12.08.2025 – con atto di mero stile – si è costituta l’Amministrazione intimata che, in data 22.08.2025, ha depositato una memoria ove ha insistito per la reiezione del ricorso.

4. All’udienza camerale dell’08.09.2025, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalle parti ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

5. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.

5.1. Anzitutto, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.

5.2. Com’è noto, nella specie, vengono in primis in rilievo i commi 1 e 2, dell’art. 6 del d.lgs. 13.04.2017 n. 62 i quali espressamente sanciscono che “1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo” e che “2. nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”.

Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa – cui questo Collegio ritiene di dover aderire – nel senso che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali, oltre che per quelle periodiche, il terzo comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (Cons. Stato, sentenza n. 3906 del 2020; sentenza n. 5917 del 2019 e ordinanze nn. 1439 e 5317 del 2019; T.A.R. Lazio sez. III – Roma, 03/08/2023, sentenza n. 13042). Nello stesso senso, è stato affermato che, la “circolare del Ministero n. 186 (omissis) del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio sez. III – Roma, 03/08/2023, sentenza n. 13042).

In via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico (circostanza che non ricorre nel caso di specie, posto che l’alunna ha conseguito valutazioni positive), deve essere assistito da una più pregnante motivazione (in termini, cfr. Cons. Stato, sentenza n. 5917/2019), che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che – come si ritrae dalla lettura della norma su indicata – quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva.

5.3. Inoltre, nella specie, viene in rilievo l’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009 il quale prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Orbene, come emerge dalla stessa lettura del predetto disposto normativo, la ratio dell’art. 14 è quella di assicurare il profitto scolastico. La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha precisato che “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi” (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, sentenza n. 220)” (cfr. ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, sentenza n. 899; T.A.R. Puglia sez. II – Lecce, 17/09/2019, sentenza n. 1479).

5.4. Ciò chiarito, dal combinato disposto delle predette disposizioni normative – lette alla luce dell’interpretazione fornita dalla stessa giurisprudenza amministrativa –, emerge come nel caso in esame la decisione di non ammettere la minore alla classe successiva (viste anche le problematiche di salute dell’alunna, note alla scuola come emerge dalla predisposizione del piano didattico personalizzato e dalle relazioni della dirigente scolastica: cfr. docc. nn. 5 e 6 della parte ricorrente) risulti carente di adeguata e specifica motivazione. Ciò in particolare laddove, avuto riguardo a quanto stabilito dal citato art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 13.04.2017 n. 62, come interpretato dalla menzionata circolare ministeriale e alla stregua dei principi sopra richiamati, si limita ad evidenziare le numerose assenze della minore e a precisare, con motivazione astratta e meramente formale, che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”, senza minimamente considerare la natura positiva delle stesse, ed omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare eventuali deficit, colmandoli eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.

5.5. Ciò soprattutto in ragione del fatto che l’alunna, nel corso dell’anno scolastico, ha sostenuto con profitto le seguenti prove: nel 1° Quadrimestre non risulta nessuna media insufficiente ed anzi i seguenti voti: – Italiano: scritto in data 29.10 voto 9, in data 17.12 voto 4, in data 21.01 voto 7, media del 6.67; – Matematica: scritto 17.10 6 1/2 e 27.11 9; orale 17.10 6 1/2, pratico 16.10 6 1/2, media del 7.13; – Lingua inglese: scritto 14.10 6 1/2, 18.11 9, 09.12 8, 21.01 7; orale 29.10 4, 17.12 8, media del 7.08; – Geografia: scritto 27.01 9 1/2; orale 17.12 7, media del 8.25; – Storia: media del 6; – Scienze: 6 e 7, media del 6.5; – Tecnologia: scritto 4 1/2, orale 4.5 e 7 1/2, media del 6; – Scienze motorie e sportive: media del 9; – Educazione civica: scritto 9, orale 9 e 6, pratico 6 e 9, media del 8; – Musica: orale 8- e 6 1/2, pratico 7.13, media del 7.13; – Arte e immagine: scritto 17.10 7, orale 14.11 8, pratico 8, media del 7.5; – Spagnolo: scritto 8-, orale 7.75, media del 7.75; – Religione: media del 9; • nel 2° Quadrimestre il rendimento si conferma positivo con le seguenti valutazioni: – Lingua inglese: scritto 06.03 7 1/2, 29.5 8, orale 24.03 8, media del 7.83; – Italiano: 16.4.25 orale 6-, pratico 5.75, media del 5.75; – Scienze: orale 7, 31.03 6 1/2 e 16.04 orale 6, media del 6.5; – Spagnolo: orale 7+, pratico 7.25, media del 7.25; – Tecnologia: 14.03 orale 7 1/2, pratico 16.04 6, media del 6.75 ; – Geografia: orale 13.3 5, media del 5; – Matematica: 13.3.25 scritto/grafico 8, orale 8, media del 8; – Musica: 21.2.25 orale 9, media del 9; – Arte e immagine: orale 20.2 8+, pratico 8.25, media del 8.25; – Scienze: orale 17.02 7, 31.03. 6 1/2 e 16.04 6, media del 6.5.

5.6. Le votazioni relative al primo e al secondo quadrimestre restituiscono una griglia di voti in pochi casi inferiori alla sufficienza, indicando nel complesso un rendimento accettabile dell’alunna. Inoltre, il comportamento in classe dell’alunna è sempre stato adeguato, come risulta dai giudizi in condotta dalla medesima riportati.

5.7. Ne discende, dunque, un evidente difetto di adeguata istruttoria, posto che l’Istituto scolastico non ha valutato il rendimento complessivo dell’alunna, e comunque emerge altresì – dalla mera lettura del verbale dello scrutinio finale – un vizio di motivazione che inficia la determinazione di non ammissione impugnata in questa sede.

5.8. Alla luce di quanto rilevato, l’alunna avrebbe potuto e dovuto essere scrutinata, atteso che la mancata ammissione alla classe successiva impone una adeguata motivazione implicante “l’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr.: Cons. Stato VI, sentenza n. 5917/2019), nonché la valutazione “del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (cfr.: T.a.r. Valle d’Aosta, 28.08.2023, sentenza n. 42; Cons. Stato VI, sentenza n. 3906/2020).

5.9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere al nuovo scrutinio finale entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

5.10. In questa fase, pare più coerente con il decisum del Tribunale consentire all’alunna la frequenza dell’anno successivo (rectius, della classe 3^ della scuola secondaria di primo grado), nelle more della rivalutazione.

6. Le spese di lite possono essere compensate, stante la parziale novità e la peculiarità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 08.09.2025, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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