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T.A.R. Lazio sez. V, 12/02/2022, n. 915

Massima

In caso di sospensione dal servizio per mancato adempimento all’obbligo vaccinale, il giudice può sospendere cautelarmente, in attesa della decisione collegiale, la sanzione accessoria della privazione della retribuzione, qualora sussista un grave pregiudizio per il ricorrente, rappresentato dalla mancanza di mezzi di sostentamento.

Supporto alla lettura

SOSPENSIONE 

La sospensione del rapporto di lavoro si ha quando l’attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa solo per un certo periodo a causa di eventi che gli impediscono di lavorare. E’ una situazione temporanea, terminata la quale il lavoratore può riprendere il suo lavoro.

Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sono varie e possono dipendere da questioni legate allo stesso datore di lavoro, come necessità dell’organizzazione aziendale oppure cause di forza maggiore (es. terremoti, incendi alluvioni, ecc.).

Nella maggior parte dei casi, però, la sospensione è provocata dallo stesso lavoratore.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2022, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Napoli alla via (omissis), per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento pro-tempore, allo stato non costituito;
Centro Penitenziario “(omissis)” di Secondigliano – Napoli, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, del decreto dirigenziale o n. 71/2021 del 30.12.2021, comunicato con nota prot. n. 11023 di pari data, con cui si dispone a carico della ricorrente la sospensione dal servizio senza diritto a percepire la retribuzione e altri emolumenti ai sensi dell’art. 4 ter della l. n. 76/2021, con decorrenza 15 dicembre 2021, e degli atti presupposti (nota prot. n. 11005 del 30.12.2021 a firma del Direttore del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Napoli – Secondigliano con cui si comunica alla ricorrente l’avvio del procedimento si sospensione dal servizio; nota prot. n. 10536 del 15.12.di invito a esibire entro cinque giorni la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale; nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 9.12.2021, ordine di servizio n. 63 del 9.12.2021 con cui ci impartiscono le disposizioni organizzative di adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 ter della l. n. 76/2021 prot. n. 456756, di approvazione delle linee operative di applicazione del d.l. n. 172/2021)

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.:

Considerato che il ricorso, prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2022.

Allegati

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