SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2022, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Ministero della Giustizia;
– Formez Pa;
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;
– Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
(omissis), non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia” con riferimento al codice di concorso RM – Distretto della Corte di Appello di Roma per n. 843 unità;
– del provvedimento di assunzione p.d.g. 9 febbraio 2022 adottato all’esito del predetto concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico indicato in epigrafe (per il distretto della Corte di Appello di Roma) e di essersi graduata in posizione n. 795 con il punteggio di 26,375 (di cui punti 21,375 per la prova scritta e 5 per titoli), ha impugnato la graduatoria adottata all’esito della procedura concorsuale lamentando la mancata attribuzione, in ragione del possesso di laurea magistrale a ciclo unico (Laurea Magistrale in Giurisprudenza), dei due punti previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b), i. del bando (“sino ad un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio del processo: i) diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00”); ha, inoltre, evidenziato come l’interpretazione fornita dall’Amministrazione conferirebbe un indebito vantaggio ai candidati che hanno partecipato al concorso possedendo una laurea triennale ed una laurea specialistica (cosiddetto percorso “3+2”), a discapito invece dei candidati in possesso di un titolo di laurea che prevede un percorso di studi “a ciclo unico”.
2. In data 22 febbraio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria depositata il successivo 3 marzo 2022, preliminarmente eccepiti il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività del gravame, ha, nel merito, contestato la fondatezza delle dedotte censure, conclusivamente insistendo per il rigetto dell’impugnativa.
3. Con ordinanza n. 1589 del 9 marzo 2022 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
4. Parte ricorrente ha, inoltre, provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notificazione a mezzo di pubblici proclami, come autorizzata con la suddetta ordinanza, depositando la relativa documentazione il giorno 29 marzo 2022.
5. Con memoria depositata il 20 ottobre 2022 la ricorrente ha rappresentato che “sebbene la ricorrente abbia ad oggi ottenuto tanto il riconoscimento dei n. 2 punti in graduatoria, originariamente non considerati, quanto la conseguente la assegnazione presso il Tribunale capitolino, sede di sua prima scelta, nel periodo ricompreso tra il mese di febbraio ed il mese di settembre, ha subito un evidente ed ingente danno, ha sopportato le tempistiche e le conseguenze degli illegittimi provvedimenti e degli immotivati ritardi dell’Amministrazione”.
6. All’udienza pubblica del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la ricorrente, per effetto dell’esecuzione della ordinanza cautelare, abbia ottenuto il riconoscimento dei n. 2 punti rivendicati con il ricorso e la conseguente assegnazione presso la sede desiderata (Roma).
Ne deriva che l’annullamento degli atti impugnati non risulta più utile per la ricorrente e che la relativa domanda deve dichiararsi improcedibile.
Tuttavia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso ex art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini risarcitori, permanendo l’interesse nella prospettiva del successivo esperimento di una domanda di carattere risarcitorio.
Il Collegio procede, quindi, ad accertare l’eventuale illegittimità degli atti avversati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
8. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni di tardività del gravame, nonché di difetto di legittimazione passiva (con riferimento alla posizione dell’intimato Ministero della Giustizia) sollevate dalla difesa erariale.
Quanto a quest’ultima, sulla base dell’orientamento dalla Sezione più volte espresso (cfr., ex multis, 14 luglio 2022, n. 9810), è infatti irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”.
Né si rivela fondata l’ulteriore eccezione di tardività del gravame, atteso che la parte ricorrente ha tempestivamente notificato (in data 14-15 febbraio 2022) il gravame rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria (14 gennaio 2022).
9. Tanto premesso, il Collegio rileva che la domanda di accertamento incidentale dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 c.p.a. deve essere accolta.
Questo Tribunale si è ripetutamente espresso sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, richiamando l’orientamento secondo cui “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022).
Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale va, dunque, accertata la illegittimità, ai fini di cui all’art. 34 c.p.a., delle determinazioni impugnate con il ricorso, nella parte in cui hanno riconosciuto alla ricorrente un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante.
10. In ragione della peculiarità della controversa, si rileva la presenza di giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara improcedibile la domanda di annullamento;
– pronunziando ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara l’illegittimità degli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)