• Home
  • >
  • T.A.R. Lazio sez. IV, 28/07/2023, n. 4636

T.A.R. Lazio sez. IV, 28/07/2023, n. 4636

Massima

In tema di obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti, la mancata allegazione di elementi concreti a supporto del periculum in mora, unitamente alla preesistenza di analoghi obblighi di comunicazione, giustifica il rigetto della domanda cautelare di sospensione del decreto ministeriale che introduce tali obblighi.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2023, proposto da (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., (omissis) S.r.l., (omissis) di (omissis) & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

– Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (omissis), (omissis), non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione”;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che le ricorrenti non hanno fornito sufficienti allegazioni in ordine all’effettiva concretezza e attualità del periculum in mora, genericamente prospettato in termini di “danno grave ed irreparabile in termini organizzativi, logistici e imprenditoriali” (che deriverebbe in capo agli operatori dai nuovi obblighi di comunicazione e di esposizione dei prezzi), in assenza di effettive indicazioni in ordine alla reale esistenza del menzionato requisito: le parti ricorrenti non hanno, infatti, indicato alcun elemento concreto che renda plausibile la dedotta insostenibilità sul piano organizzativo dell’adeguamento ai nuovi obblighi, aventi contenuto analogo a quelli introdotti da oltre un decennio;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta;

Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite per la presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge la domanda di misura cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi