ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2023, proposto da (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., (omissis) S.r.l., (omissis) di (omissis) & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
– Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (omissis), (omissis), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, recante “Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione”;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le ricorrenti non hanno fornito sufficienti allegazioni in ordine all’effettiva concretezza e attualità del periculum in mora, genericamente prospettato in termini di “danno grave ed irreparabile in termini organizzativi, logistici e imprenditoriali” (che deriverebbe in capo agli operatori dai nuovi obblighi di comunicazione e di esposizione dei prezzi), in assenza di effettive indicazioni in ordine alla reale esistenza del menzionato requisito: le parti ricorrenti non hanno, infatti, indicato alcun elemento concreto che renda plausibile la dedotta insostenibilità sul piano organizzativo dell’adeguamento ai nuovi obblighi, aventi contenuto analogo a quelli introdotti da oltre un decennio;
Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta;
Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite per la presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge la domanda di misura cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)