DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2021, proposto da
(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Roma, via (omissis);
contro
Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmarco non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
Della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
considerato che la concessione della misura interinale avrebbe come effetto non la mera sospensione del provvedimento impugnato ma la piena soddisfazione della pretesa ricorsuale, non senza ricordarsi come nessun provvedimento potrebbe impedire al medico curante la prescrizione di farmaco o cura secondo scienza e coscienza;
P.Q.M.
Respinge.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 marzo 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2021.
