SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7748 del 2017, proposto da:
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (omissis) in Roma, via (omissis), N. (omissis);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (omissis);
nei confronti di
(omissis), (omissis) non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del Decreto n.105 del 23.2.2016 del D.D.G. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale venivano indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell’infanzia e di n.17.299 posti comuni scuole primarie per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e precisamente dell’art.3, comma 2 lettera b) (Requisiti di ammissione) del detto Decreto nella parte in cui prevedeva, per i posti comuni della scuola dell’infanzia, la esclusione, dalla procedura concorsuale de qua, dei candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico;
– della nota prot. 13113, del 14.06.2016 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
– del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 0016892, del 18.07.2017, comunicato a mezzo pec, con il quale il detto Direttore Generale disponeva, nei confronti della sig.ra (omissis), la esclusione dalla procedura concorsuale indetta, per la scuola dell’ infanzia con il precitato D.D.G. n. 105/2016 per carenza dei requisiti di cui al citato art. 3 del menzionato D.D.G, essendo la ricorrente in possesso del diploma magistrale di maturità indirizzo linguistico;
– del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.18892 dell’1.08.2017 di approvazione della graduatoria definitiva di merito, scuola infanzia , della procedura concorsuale indetta con il precitato D.D.G. n. 105/2016, nella parte in cui in detta graduatoria non veniva inclusa la ricorrente;
– dell’elenco, pubblicato in data 2.08.2017 prot. n. avv. inf 02082017, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dei candidati, che avevano superato le prove concorsuali della scuola dell’infanzia di cui al D.D.G. n.105/2016, e non inseriti nella graduatoria definitiva summenzionata, nella parte in cui in detto elenco non veniva incluso il nominativo della ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente anche se a questa all’attualità sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La presente decisione può essere assunta con decisione in forma semplificata, sussistendone i presupposti di cui all’art.60 c.p.a. esseno de tutto analoga a precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.
La ricorrente argomenta infatti di aver partecipato alla procedura concorsuale in epigrafe, per posti comuni sia nelle scuole dell’infanzia che scuola primaria e scegliendo, ai sensi dell’ art. 4 del detto
bando di concorso, la Regione Puglia. Solo dopo aver sostenuto e superato la prova scritta e quella orale, l’USR della Puglia le comunicava la propria esclusione, ritenendo che diploma di maturità magistrale indirizzo linguistico rilasciato in data 20.12.1996 dall’Istituto Magistrale Statale “(omissis)” di San Severo (FG) non costituisse titolo idoneo di partecipazione ai sensi dell’art. 3, del D.D.G. n.105/2016.
Con riferimento a tale titolo di studio, la sezione- con articolate argomentazioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- ha più volte ribadito che il “diploma sperimentale linguistico” (c.d.”(omissis)”), di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n 27 conseguito sempre entro l’anno 2001/2002, pur se rilasciato da istituti magistrali e sempre all’esito di un corso sperimentale quinquennale ai sensi della medesima norma, non può considerarsi titolo abilitante all’insegnamento equipollente al diploma magistrale (ex multis: Tar Lazio, sez.III bis, n. 10582/2016; nello stesso senso TAR Lombardia, Milano, 422/2016; TAR Firenze, n.122/2017), malgrado l’orientamento di segno opposto espresso dal Consiglio di Stato ( ConsSt., sez.VI; 02094/2017).
Quindi, il ricorso deve essere in parte respinto perché infondato nella parte in cui viene impugnato il provvedimento di esclusione dal Concorso docenti infanzia, indetto con D.D.G. 105/2016,e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui la ricorrente impugna il provvedimento direttoriale di depennamento dalla GAE adottato con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.0016892 del 18.07.2017.
Le spese di lite, in considerazione del richiamato contrasto giurisprudenziale, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ex art.11 c.p.a.
Compensa spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
