SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2018, proposto da
(omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale (omissis);
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– dell’atto recante prot. (omissis), emanato in data 17.10.2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle capitanerie di Porto, notificato in data 6.11.2017, con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto della sua istanza di trasferimento definitivo per le sedi richieste, nonché della nota prot. 73588 in data 13.06.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui al ricorrente sono state comunicate le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revoca del programmato trasferimento ad altra sede di servizio;
– del radiomessaggio con cui (omissis) ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla sede di (omissis) alla sede di Olbia con partenza prevista per il 26.11.2017, nonché di tutti gli atti e/o documenti posti a fondamento del predetto diniego opposto dalla Superiore Gerarchia all’istanza presentata dal ricorrente ed in particolare il parere di merito pervenuto in data 2.10.2017, posto a fondamento del rigetto;
– di ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. (omissis) e uditi per il ricorrente l’Avv. (omissis) in sostituzione dell’Avv. (omissis) e l’Avvocato dello Stato (omissis).
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è un (omissis) del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso la Capitaneria di Porto di (omissis) dal 2008.
Egli premette di essere genitore della minore (omissis) in affido condiviso con l’ex compagna;
– che la figlia dimora con la madre e vive con il padre circa 3 volte a settimana;
– che nel 2017 l’Amministrazione resistente lo informava verbalmente dell’imminente trasferimento dalla sede di (omissis) atteso il lungo periodo di permanenza presso quella sede;
– che dopo essere stato ascoltato dalla Commissione proponeva all’Amministrazione di essere trasferito a Porto Santo Stefano o altri uffici vicini all’Argentario (non essendoci nelle vicinanze dei Comandi con basi navali), ove avrebbe potuto essere appunto impiegato a bordo;
– che l’Amministrazione comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento volto al suo trasferimento presso Olbia;
– che con nota prot. (omissis) in data 13.06.2017 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicava dunque al ricorrente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revoca del trasferimento ad altra sede di servizio;
– che nelle propri memorie l’istante informava i propri superiori delle necessità familiari che rendevano indispensabile la sua permanenza presso le predette sedi ed impraticabile la movimentazione presso Olbia, legate alle condizioni della figlia (omissis), di anni dieci, affetta da disturbi emozionali conseguenza della separazione dei genitori, alla precarietà delle condizioni di salute degli anziani genitori, a difficoltà di natura economica (mutuo per l’acquisto della prima casa e oneri relativi al mantenimento della figlia), che sarebbe stata aggravata dalle spese per la fruizione di un nuovo alloggio qualora non fosse disponibile un alloggio di servizio.
Con atto recante prot. (omissis) datato 10.10.2017, notificato al ricorrente in data 6.11.2017 l’Amministrazione resistente comunicava al ricorrente di averlo confermato presso Civitavecchia.
Con successivo radiomessaggio (omissis), tuttavia, disponeva il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla sede di (omissis) alla sede di Olbia con decorrenza dal 26.11.2017, dopo averlo informato della inidoneità della documentazione sanitaria esibita ad attestare la gravità delle condizioni di salute dei propri familiari.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 (Carenza di motivazione).
Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost.: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’azione e delle scelte amministrative.
Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione Italiana.
Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, difetto e/o apoditticità della motivazione, carenza di istruttoria.
Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e sviamento dell’azione amministrativa.
Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria.
L’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle esigenze del ricorrente connesse alle condizioni della figlia minore e dei suoi genitori, che sarebbero prevalenti rispetto alle esigenze organiche dell’Amministrazione.
Il trasferimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione e interromperebbe la frequentazione figlia/padre per lunghi periodi, considerata la distanza dalla città dove la piccola (omissis) risiede con la madre (omissis)) e la sede di servizio assegnata al ricorrente (Olbia), con tutte le complicazioni connesse (costi, orari dei mezzi navali ed aerei, condizioni meteo-marine, ecc.).
Esso avrebbe aggravato anche lo stato di salute dell’interessato in considerazione del carico emotivo dovuto alla situazione generale, sia all’affidamento ingenerato dalla riconferma presso la sede di Civitavecchia.
Il trasferimento, inoltre, non consentirebbe al ricorrente di adempiere a quanto disposto dal Tribunale per i Minori di Roma in ordine all’instaurazione e mantenimento di un “rapporto adeguato del genitore convivente” che è stato indicato nella frequentazione infrasettimanale oltre all’affidamento alternato nei fine settimana e non per ultimo considerando il profilo psicopatologico certificato caratterizzato da disturbi emozionali di difficile gestione”.
Il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria con la quale insistono per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018 con ordinanza n. 1024 è stata accolta la domanda cautelare del ricorrente.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la difesa del ricorrente ribadito le proprie argomentazioni, corredate da nuova certificazione sullo stato di salute dei familiari.
All’udienza del 5 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il trasferimento disposto d’ufficio di un (omissis) del Corpo delle Capitanerie di Porto, dalla sede di servizio presso la Capitaneria di Porto di (omissis) alla sede di Olbia, adottato per esigenze di servizio.
Secondo le difese dell’Amministrazione, il provvedimento sarebbe fondato su oggettive ragioni di servizio insindacabili in giudizio, inoltre trattandosi nl caso di specie di un “ordine”, il quale ancorché qualificabile come provvedimento amministrativo, non sarebbe soggetto ai principi e alle norme di cui alla legge 241/90 o, comunque, sarebbe soggetto ad una diversa applicazione di tali disposizioni sulla base di un nuovo e più recente filone giurisprudenziale.
2. In via preliminare il Collegio osserva che, in linea di principio, non è revocabile in dubbio che la movimentazione del personale delle capitanerie e di porto sia soggetta principalmente alle esigenze di servizio ed alle valutazioni organizzative dei comandi militari aventi competenza in tal senso; nonché che le esigenze personali dei militari soggetti al peculiare regime del relativo ordinamento sono recessive rispetto alle esigenze di servizio.
Tuttavia, nel caso di specie, il trasferimento disposto con il provvedimento oggetto di gravame è scaturito in un contesto di esigenze personali e familiari del ricorrente ben evidenziate e di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque tener conto al fine di giungere ad contemperamento delle proprie esigenze con quelle altrettanto rilevanti dell’istante. Tenuto conto anche del fatto che il medesimo ricorrente dichiara di aver manifestato la propria disponibilità ad un cambiamento di sede, presso un comando che potesse garantirgli una maggiore possibilità di assolvere ai propri contestuali obblighi di assistenza nei confronti dei genitori e della figlia minorenne, affetta anche quest’ultima da problemi di salute.
3. Sul punto, deve osservarsi, da un lato, che nel provvedimento di trasferimento e nelle corrispondenze tra i diversi livelli gerarchici interessati (cfr. docc. 6, 10 e 12 dell’Amministrazione) non si richiama l’esigenza di una rotazione del personale, ma solo l’esigenza “di assicurare la continuità dei mezzi” (cfr. doc. n. 8 della Amministrazione) e la inidoneità della documentazione medica allegata dal ricorrente ad acclarare le sue esigenze di essere trasferito ad una sede più vicina a quella di Civitavecchia.
In tutta la corrispondenza intercorsa, le esigenze di servizio vengono individuate in termini generici e con formule di stile, apparendo così una giustificazione meramente formale della decisione di provvedere al trasferimento del ricorrente, confermandosi dunque l’assunto principale della tesi di quest’ultimo, secondo cui la movimentazione non avrebbe tenuto conto di quanto dallo stesso rappresentato in ordine alle estreme difficoltà conseguenti al movimento disposto. E ciò anche alla luce della più recente documentazione depositata il 3 giungo 2019 dal ricorrente, dalla quale si evince che la figlia minore affetta da “Disturbo della sfera emozionale che necessita di una presa in carico immediata, attraverso un intervento terapeutico emotivo-comportamentale che favorisca il rafforzamento dell’autostima e delle capacità di gestione dell’ansia e della tristezza” necessita della presenza, se non continuativa, quanto meno assidua del padre.
4. Il trasferimento in questione, pertanto, anche se riconducibile alla categoria degli ordini, richiede comunque una motivazione e, nell’ambito di questa, una ponderazione in concreto degli interessi incisi dall’attività provvedimentale, nel contemperamento tra le specifiche esigenze personali e familiari dell’interessato con quelle di tutela del sereno svolgimento dell’attività dell’Amministrazione.
In ragione delle considerazioni che precedono ed, in particolare, in relazione al deficit motivazionale del provvedimento impugnato, le doglianze del ricorrente devono ritenersi fondate, pertanto, il ricorso può essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe.
5. In ragione della peculiarità della vicenda in esame, nonché del rapporto di servizio intercorrente fra le parti, e in relazione all’attività processuale svolta dinanzi a questo Tribunale, le spese di lite possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
