SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13631 del 2021, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l’annullamento
– del provvedimento emesso dalla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione in data (omissis) e notificato all’interessato in data (omissis), con la quale veniva rifiutata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE, soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato;
– di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2025 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del (omissis), ha presentato in data (omissis) istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
2. La Questura di Roma, con provvedimento del (omissis), notificato il (omissis), ha rigettato l’istanza sulla base della segnalazione presente nel sistema SIS II, disposta dalla (omissis) ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1987/2006, a seguito della condanna del ricorrente alla pena di (omissis) per i reati di violenza sessuale e rapina, pronunciata dal Tribunale di (omissis) in data (omissis).
3. Il ricorrente ha presentato memoria difensiva a seguito di comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, notificata il (omissis), che tuttavia non è stata ritenuta idonea a superare le ragioni ostative individuate.
4. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente contesta il provvedimento per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché per violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione attualizzata ed individualizzata della pericolosità sociale, non potendo basarsi su automatismi.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’udienza del 21 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 286/1998, non è ammesso in Italia lo straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. – tra cui rientrano la rapina e la violenza sessuale – ovvero per reati in materia di stupefacenti, libertà sessuale, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o impiego di minori in attività illecite.
9. L’art. 5, comma 5, dello stesso decreto stabilisce che il permesso di soggiorno è rifiutato, revocato o non rinnovato quando vengono meno i requisiti per l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale, tenendo conto – per i soggetti già presenti – anche della durata del soggiorno, della natura dei vincoli familiari, dell’integrazione sociale e dei legami con il paese di origine.
10. La giurisprudenza consolidata in materia ha chiarito che, in presenza di condanne per reati di grave allarme sociale, opera un automatismo ostativo legittimo, previsto dal legislatore come strumento di tutela rafforzata dell’ordine pubblico, senza necessità di valutazioni ulteriori circa la pericolosità attuale.
11. La sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, richiamata dal ricorrente, ha escluso l’applicazione automatica del diniego nei soli casi di reati di modesta gravità (es. piccolo spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vendita di merce contraffatta ex art. 474 c.p., co. 2), in quanto ritenuti sproporzionati rispetto al sacrificio dei diritti fondamentali dello straniero.
12. I principi enunciati nella suddetta decisione non sono applicabili alla fattispecie in esame, nella quale i reati di condanna – violenza sessuale e rapina – appartengono al nucleo duro delle fattispecie ostative, rispetto alle quali la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che non è richiesta una valutazione discrezionale in concreto (Cons. Stato, Sez. III, sent. 13.04.2021 n. 3024; TAR Lombardia, Sez. II, sent. 26.08.2019, n. 777).
13. La giurisprudenza in materia ha, altresì, chiarito che la pericolosità sociale in tali casi è presunta dal legislatore, in considerazione del grave disvalore attribuito a tali reati e dell’allarme sociale che essi determinano nella collettività (TAR Lazio, Roma, Sez. Stralcio, sent. 08.01.2024, n. 271).
14. Inoltre, è dirimente nel caso in esame la presenza di una segnalazione attiva nel sistema SIS II, disposta dalla (omissis), che integra un ulteriore motivo ostativo autonomo, fondato sull’art. 24 del Regolamento (CE) 1987/2006.
15. L’Amministrazione, pur in un quadro vincolato, ha comunque tenuto conto, come si evince dalla relazione istruttoria, della durata del soggiorno, dell’assenza di vincoli familiari e dell’assenza di un radicamento sociale stabile, per concludere nel senso della prevalenza della tutela dell’ordine pubblico.
16. Non sono, pertanto, ravvisabili i lamentati vizi di motivazione o carenza istruttoria, essendo il provvedimento basato su elementi di fatto incontestati e coerenti con il dettato normativo. La posizione giuridica soggettiva del ricorrente non può prevalere sull’interesse generale alla tutela dell’ordine pubblico, specie in presenza di una segnalazione Schengen attiva.
17. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
18. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della questione controversa e degli interessi alla stessa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
