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T.A.R. Lazio sez. I ter, 03/08/2021, n. 4163

Massima

Il mancato rispetto dei termini perentori per il saldo dei debiti fiscali, comporta l’esclusione dal campionato di Serie B, senza possibilità di deroghe o di sanatorie successive mediante semplici istanze, al fine di garantire la par condicio tra le squadre e la corretta organizzazione delle competizioni.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2021, proposto da
A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso (omissis) Studio Legale in Roma, via (omissis);

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (omissis);
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.);

nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Roma, via (omissis);

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l’annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti presupposti compresi:

-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell’8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022;

– di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché

per l’accertamento del diritto della Società all’ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Udite le parti costituite nell’audizione svoltasi in via telematica in data 2 agosto 2021;

Considerato:

a) che la società ricorrente, esclusa dalla concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al campionato di Serie B per l’anno 2021/2022 a motivo del rilevato inadempimento di debiti fiscali, ha impugnato in questa sede gli atti indicati in epigrafe, prospettando altresì la sussistenza di una situazione di estrema necessità e urgenza e chiedendo l’adozione di misure cautelari provvisorie dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione;

b) che – nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI;

c) che in particolare:

– va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;

– alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri;

– dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva;

d) che le suesposte considerazioni acquistano preminente rilievo nel contesto del complessivo bilanciamento di interessi proprio della presente fase di giudizio, alla luce delle peculiari caratteristiche ed esigenze della materia in questione;

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2021.

Allegati

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