• Home
  • >
  • T.A.R. Lazio sez. I quater, 28/01/2019, n. 1073

T.A.R. Lazio sez. I quater, 28/01/2019, n. 1073

Massima

L’esclusione da un concorso pubblico per la presenza di un tatuaggio, anche se situato in una zona del corpo non coperta dall’uniforme, è illegittima se il tatuaggio è in fase di rimozione, non è indice di una personalità abnorme e, una volta indossata l’uniforme completa, non è visibile.

Supporto alla lettura

CRITERI DI ACCESSO ALLE FORZE ARMATE

Le Forze Armate sono al servizio della Repubblica e loro compito prioritario è la difesa dello Stato. Operano per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali, delle quali l’Italia fa parte; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza (Legge 14 novembre 2000, n. 331, art. 1).
Fanno parte delle Forze Armate italiane (FF.AA.):

  • Esercito italiano
  • Marina Militare
  • Aeronautica Militare

A queste si aggiunge l’Arma dei Carabinieri che, a partire dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 297, è collocata autonomamente nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza Armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, e la Guardia di Finanza che è un corpo di polizia specializzato, a ordinamento militare, che dipende direttamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze e, oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre forze di polizia, possiede poteri speciali (esclusivi) di polizia tributaria (data questa sua doppia identità, è parte integrante delle forze armate nonostante non sia inquadrata nel Ministero della Difesa).

Diversi sono i possibili percorsi di accesso nelle Forza Armate: concorsi pubblici aperti a tutti, purché in possesso dei requisiti richiesti, e concorsi interni rivolti ai militari, in servizio e non, che intendano migliorare la propria posizione o ruolo. A seguito del superamento di un concorso si accede ad un periodo di formazione specifico.

Con l’approvazione della Legge n. 380/1999, anche le donne possono partecipare ai concorsi per essere arruolate nei corpi dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina con le stesse modalità previste per gli uomini.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5332 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (omissis);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di (omissis), nonché di tutti i soggetti destinatari della notificazione per pubblici proclami autorizzata con ordinanza n. 5121 del 2018, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del giudizio di non idoneità espresso in data 07.02.2018 dalla commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, nell’ambito del concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti della polizia di stato, pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale concorsi ed esami- del 26.05.2017;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

per l’annullamento del Decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 di approvazione della graduatoria di merito, emesso dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza il 28.05.2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a millecentottantadue, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lett. a), del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia datato 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 26 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/28 del 29.V.2018 e sulla Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 42 del 29.V.2018; nonché di ogni atto a tale ulteriore provvedimento comunque connesso, conseguenziale e presupposto;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato al Ministero dell’interno e a un concorrente controinteressato il 5 aprile 2018, l’interessata, partecipante al concorso per l’assunzione di 1148 allievi agenti della polizia di Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, impugna il verbale di non idoneità redatto il 7 febbraio 2018 dalla commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, recante la seguente motivazione: tatuaggio in zona non coperta dell’uniforme, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2003 numero 198, con riferimento alla tabella 1, punto 2, lettera B.

Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente deduce, con il primo motivo, eccesso di potere sotto vari profili e difetto di motivazione, oltre che violazione del regolamento adottato con decreto ministeriale numero 198 del 2003; l’interessata presenterebbe un tatuaggio sulla schiena, un altro tatuaggio sulla parte laterale del costato e un ulteriore tatuaggio, in fase di rimozione con tecnica laser, sul polpaccio sinistro; dal provvedimento non si comprenderebbe per quale tatuaggio la ricorrente sia stata esclusa; dovendosi presumere che sia stato considerato il tatuaggio sul polpaccio, la difesa della ricorrente osserva che tale tatuaggio, in avanzato stato di rimozione, difficilmente sarebbe visibile con qualsiasi uniforme, atteso che le calze comprese nell’uniforme di servizio coprirebbero completamente il residuo dell’immagine, ma, in sede di accertamento dell’idoneità fisica, alla ricorrente non sarebbero state fatte indossare le prescritte calze.

Con il 2º motivo di impugnazione, la ricorrente censura il provvedimento di esclusione invocando il criterio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità, dovendosi tenere conto della collocazione del tatuaggio, delle sue caratteristiche, con riferimento alla forma, alle dimensioni e all’oggetto dello stesso.

L’Amministrazione dell’interno si costituisce in giudizio per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza.

In fase cautelare, con ordinanza numero 3225 del 30 maggio 2018, il Tribunale amministrativo regionale, ravvisando profili di fondatezza nel ricorso, ammette con riserva la ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale, fissando, per la trattazione di merito, l’udienza pubblica del 22 gennaio 2019.

Nelle more, il 12 luglio 2018, la ricorrente notifica al Ministero dell’interno e a due concorrenti controinteressati un ricorso per motivi aggiunti, con cui impugna, per illegittimità derivata, il decreto numero 333 del 28 maggio 2018 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, nella parte in cui non inserisce la ricorrente tra i vincitori.

In esito alla trattazione della ulteriore istanza cautelare, proposta con il ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 5121 del 12 settembre 2018, ammette, con riserva, la ricorrente tra i vincitori del concorso e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, mediante la notifica per pubblici proclami, assegnando per tale incombente il termine di 20 giorni, con l’ulteriore termine di 10 giorni per il deposito in giudizio della relativa documentazione e confermando, per la trattazione di merito, l’udienza pubblica del 22 gennaio 2019.

L’integrazione del contraddittorio viene eseguita mediante pubblicazione della necessaria documentazione nel sito istituzionale della polizia di Stato il 21 settembre 2018.

Nessun controinteressato si costituisce in giudizio, mentre le difese della ricorrente e dell’Amministrazione resistente rassegnano le rispettive conclusioni, confermando le domande e le eccezioni proposte.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono trattati all’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 e, in esito ad essa, sono decisi.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo è impugnato il verbale di inidoneità del 7 febbraio 2018, motivato con la presenza di tatuaggi in zone non coperte dall’uniforme, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale numero 198 del 30 giugno 2003, con riferimento alla tabella 1, punto 2, lettera B.

Avverso il provvedimento di esclusione, la ricorrente deduce, con il primo motivo, eccesso di potere sotto vari profili e difetto di motivazione, oltre che violazione del regolamento adottato con decreto ministeriale numero 198 del 2003; l’interessata presenterebbe un tatuaggio sulla schiena, un altro tatuaggio sulla parte laterale del costato e un ulteriore tatuaggio, in fase di rimozione con tecnica laser, sul polpaccio sinistro; dal provvedimento non si comprenderebbe per quale tatuaggio la ricorrente sia stata esclusa; dovendosi presumere che sia stato considerato il tatuaggio sul polpaccio, la difesa della ricorrente osserva che tale tatuaggio, in avanzato stato di rimozione, difficilmente sarebbe visibile con qualsiasi uniforme, atteso che le calze comprese nell’uniforme di sevizio coprirebbero completamente il residuo dell’immagine, ma, in sede di accertamento dell’idoneità fisica, alla ricorrente non sarebbero state fatte indossare le prescritte calze.

Il primo motivo è fondato e assorbente.

Al riguardo si deve considerare che il regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, numero 198, all’articolo 3, comma 2, prevede che costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1.

Nella richiamata tabella 1, al punto 2, lettera B, sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme.

Aderendo a un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R., Salerno, sez. I, 03/03/2015, n. 463) si deve ritenere che un tatuaggio costituisce legittima causa di esclusione dalle procedure concorsuali indette per l’assunzione di personale militare o, comunque, in divisa, solo quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della figura o incompatibile con il possesso della divisa medesima. Quindi è onere dell’Amministrazione fornire, all’atto della esclusione, concreta e puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali, di volta in volta, il tatuaggio sia stato ritenuto preclusivo dell’assunzione o incompatibile con il possesso della divisa.

In ogni caso, comunque, costituiscono causa di esclusione i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme.

Al riguardo, quindi, si deve richiamare anche il consolidato orientamento di questo tribunale amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 06/06/2017, n. 6616) per cui è illegittima l’esclusione da un concorso (per posti di Carabiniere) motivata con riferimento alla presenza, sulla gamba destra del candidato, di residui di un tatuaggio, praticamente già rimosso con tecnica laser.

Nella fattispecie, alla luce della documentazione fotografica allegata agli atti processuali dalla difesa della ricorrente, risultano non sussistere i presupposti per l’esclusione, atteso che nessuno dei tatuaggi presenti sulla persona interessata può essere ritenuto indice di personalità deviata e che l’unico tatuaggio parzialmente visibile indossando l’uniforme, quello situato sul polpaccio sinistro, appare in evidente fase di rimozione, iniziata prima dell’espletamento degli accertamenti di idoneità al servizio di polizia.

La commissione medico-legale non ha valutato l’eventualità che anche quest’ultimo tatuaggio risultasse praticamente invisibile indossando l’uniforme completa di calze e, in ogni caso, non ha considerato che lo stesso fosse destinato a scomparire al termine del trattamento sanitario di cancellazione.

Il giudizio della commissione preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità, dunque, deve ritenersi viziato per difetto dei presupposti, essendo stato equiparato il residuo di un tatuaggio in fase di rimozione ad un tatuaggio vero e proprio.

Il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Con il ricorso per motivi aggiunti è impugnata la graduatoria definitiva del concorso, censurata per illegittimità derivata dai vizi del provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo.

Essendo stata accertata la illegittimità del suddetto provvedimento di esclusione, deve essere ritenuta illegittima, di conseguenza, anche la graduatoria definitiva del concorso, nella parte in cui non prende in considerazione la ricorrente, risultata idonea a tutti gli ulteriori accertamenti prescritti per il completamento della selezione concorsuale.

Pertanto, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti di interesse della ricorrente.

Le spese processuali, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione decisiva, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi