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T.A.R. Lazio sez. I quater, 27/07/2018, n. 8499

Massima

L’esclusione da un concorso pubblico per la presenza di un tatuaggio richiede una motivata valutazione circa la sua effettiva visibilità indossando l’uniforme, nonché sulla sua eventuale deturpazione o abnormità.

Supporto alla lettura

CRITERI DI ACCESSO ALLE FORZE ARMATE

Le Forze Armate sono al servizio della Repubblica e loro compito prioritario è la difesa dello Stato. Operano per la realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali, delle quali l’Italia fa parte; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza (Legge 14 novembre 2000, n. 331, art. 1).
Fanno parte delle Forze Armate italiane (FF.AA.):

  • Esercito italiano
  • Marina Militare
  • Aeronautica Militare

A queste si aggiunge l’Arma dei Carabinieri che, a partire dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n. 297, è collocata autonomamente nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza Armata, ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, e la Guardia di Finanza che è un corpo di polizia specializzato, a ordinamento militare, che dipende direttamente dal ministro dell’Economia e delle Finanze e, oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre forze di polizia, possiede poteri speciali (esclusivi) di polizia tributaria (data questa sua doppia identità, è parte integrante delle forze armate nonostante non sia inquadrata nel Ministero della Difesa).

Diversi sono i possibili percorsi di accesso nelle Forza Armate: concorsi pubblici aperti a tutti, purché in possesso dei requisiti richiesti, e concorsi interni rivolti ai militari, in servizio e non, che intendano migliorare la propria posizione o ruolo. A seguito del superamento di un concorso si accede ad un periodo di formazione specifico.

Con l’approvazione della Legge n. 380/1999, anche le donne possono partecipare ai concorsi per essere arruolate nei corpi dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina con le stesse modalità previste per gli uomini.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7026 del 2017, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (omissis) in Roma, via (omissis);

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

-del verbale di decisione di inidoneità al servizio di Polizia della ricorrente -resa dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo Vice ispettore della Polizia di Stato di cui al D.M. Interno del 17 dicembre 2015, espressa a seguito degli accertamenti compiuti nella seduta del 18 luglio 2017 notificato in pari data, resa nel contesto della procedura concorsuale di cui al D.M. Interno del 17 dicembre 2015 (G.U. n. 98 del 22 dicembre 2015) per la copertura di 320 posti di allievo Vice ispettore della Polizia di Stato;

-degli atti istruttori ivi comprese le operazioni di accertamento e delle relative verbalizzazioni, se esistenti, ignorate e per le quali si riserva la proposizione di motivi aggiunti; di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque coordinato, ivi compreso se del caso il D.M. 198/2003 all. tab. 1 punto 2 lett. B;

e per la riammissione alla procedura concorsuale della ricorrente;

nonché per ogni altra statuizione di Legge anche in ordine le spese e competenze del presente giudizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data 27.7.2017, la sig.ra (omissis) ha impugnato il provvedimento del 18.07.2017 di esclusione dal concorso, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 17.12.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 22 dicembre 2015, motivato per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M, n. 198/2003 e, segnatamente, <<Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme braccio sinistro zona medio laterale (9×7 cm) – ai sensi dell’art. 3 comma 2 rif. Tab. 1 punto 2 lettera b>>.

Con ordinanza cautelare n. 4390/2017 del 31 agosto 2017, “rilevato che il tatuaggio non risulta di immediata percepibilità visiva nei termini di cui al bando”, la ricorrente è stata ammessa, con riserva, al prosieguo dell’iter concorsuale. Dopo essere stata giudicata idonea agli ulteriori accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la predetta ha quindi svolto la prova orale ottenendo il punteggio di 6.60 alla prova orale.

L’amministrazione ha successivamente depositato in giudizio documentata memoria, insistendo per la reiezione del gravame.

Nell’odierna udienza, vista la memoria ex art.73 c.p.a. nella quale la ricorrente ha evidenziato la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito – ritenendo di essersi collocata in graduatoria quantomeno in posizione di “idonea” – la causa è passata in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento in epigrafe che ha dichiarato la ricorrente “non idonea”, a motivo della presenza di “un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme”, ai sensi del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 (art. 3, comma 2, in riferimento alla tabella 1, punto 2, lettera b), richiamato dal bando.

Come evidenziato dall’amministrazione, effettivamente l’art. 3, comma 2, del decreto n. 198/2003 stabilisce che “costituiscono … cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata tabella 1”; a sua volta, la tabella 1, al punto 2), lett. b), indica tra le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di stato i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Dalla lettura della detta disposizione emerge che il presupposto di fatto costituito dalla presenza di tatuaggi è, di per sè, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall’arruolamento, quando essi siano collocati “sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, ovvero siano per natura o sede “deturpanti” o “indice di personalità abnorme”.

Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di idoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (tra tante, C. Stato, IV, 14 giugno 2012, n. 3525). La detta visibilità, sempre per la giurisprudenza, deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (C. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2950).

Applicando le predette coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, il ricorso risulta fondato.

Nel caso in esame, l’esclusione della ricorrente è stata infatti motivata dall’amministrazione in considerazione, appunto, della “oggettiva presenza del tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme”, fattispecie che, secondo quanto evidenziato nella memoria depositata in giudizio, sarebbe “assolutamente incompatibile con l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge 121/1981”, sulla base di un giudizio tecnico valutativo che, ad avviso della difesa dell’amministrazione, si connota per essere insindacabile, eccetto che per vizi logici, di travisamento dei fatti o per mancanza di motivazione.

In realtà, come risulta dalla memoria e dalla allegata documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente in data 25 agosto 2017, il tatuaggio non soltanto è stato rimosso dal giugno 2016, ma consisteva in un piccolo fiore di loto monocromatico collocato nella parte interna sulla parte alta del braccio sinistro ed orientato verso l’alto e, al momento dell’accertamento, dello stesso erano appena percepibili tracce residuali.

Ne deriva che, come rilevato da parte ricorrente, in specifico rapporto all’impossibilità di percepire le misurazioni in forza delle quali è stata rilevata la visibilità del tatuaggio, e ciò anche considerando l’uniforme estiva ( atteso che la stessa, notoriamente, non lascia scoperta tutta la considerata porzione del braccio indicata nell’accertamento) l’atto gravato risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato. (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 4 giugno 2010. n. 15341).

Per mera completezza, deve aggiungersi che, come già indicato in narrativa, con atto depositato il 25 maggio 2018, la ricorrente ha rappresentato il suo perdurante interesse alla decisione del ricorso, atteso che l’Amministrazione, in ottemperanza alla ordinanza cautelare a lei favorevole di cui meglio in fatto, l’ha ammessa con riserva al proseguo dell’iter concorsuale, che la stessa ha utilmente espletato superando anche la prova orale.

Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va annullato il gravato atto di esclusione.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, disponendo per l’effetto l’annullamento del provvedimento gravato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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