SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Centro nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo del giudizio:
– del provvedimento del (omissis) con il quale l’Amministrazione resistente ha giudicato l’odierno ricorrente non idoneo ai fini dell’arruolamento nell’Arma dei carabinieri in quanto affetto da “(omissis)”;
nonché per l’accertamento dell’idoneità dell’odierno ricorrente ai fini dell’arruolamento nell’Arma dei carabinieri;
nonché per l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente all’arruolamento nell’Arma dei carabinieri;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2021, per l’annullamento:
– del decreto del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri del (omissis), con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2022 la dott.ssa (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2021 e depositato il successivo 11 giugno, il sig. (omissis) ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del medesimo ricorrente, in data (omissis), dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, IV^ serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020.
Il predetto giudizio di non idoneità è stato reso in considerazione del riscontro di “(omissis)”. A sua volta, il predetto valore dell’indice di massa corporea (I.M.C.) è stato determinato sulla base dell’accertamento della statura e del peso del candidato, nella misura, rispettivamente, di (omissis) centimetri e di (omissis) chilogrammi.
2. Con la proposizione del ricorso, il sig. (omissis) ha contestato l’attendibilità del giudizio di non idoneità, evidenziando che: (i) il valore dell’indice I.M.C. pari a 28, preso a riferimento dalla Commissione, è stabilito dalla direttiva tecnica per i candidati di sesso femminile, mentre per i soggetti di sesso maschile è previsto il diverso valore massimo di 30; (ii) in ogni caso, il valore di I.M.C. del ricorrente sarebbe stato determinato in maniera errata, in quanto la statura del ricorrente sarebbe superiore a (omissis) cm.
A supporto di tali allegazioni la parte ha prodotto:
– la relazione di una biologa nutrizionista in data 7 maggio 2021, nella quale vengono riportati l’altezza di (omissis), il peso di (omissis) e l’indice B.M.I. (body mass index, corrispondente all’indice di massa corporea I.M.C.) di (omissis);
– la certificazione rilasciata il 3 giugno 2021 da uno specialista operante presso l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, ove sono indicati l’altezza di (omissis), il peso di (omissis) e l’indice B.M.I. di (omissis).
3. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e per il Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
4. Con l’ordinanza n. 7878 del 5 luglio 2021, questa Sezione ha disposto una verificazione, volta ad “accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza della causa di inidoneità in questione”, incaricando del predetto incombente la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
5. La relazione di verificazione, depositata agli atti del giudizio il (omissis), ha concluso per l’idoneità del sig. (omissis), avuto riguardo al parametro oggetto di valutazione.
6. In esito alla camera di consiglio del 29 settembre 2021, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. (omissis) del 2021, con la quale ha accolto la domanda cautelare.
7. Il 30 settembre 2021 la parte ricorrente ha depositato un ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri del (omissis), deducendone l’illegittimità derivata rispetto al provvedimento di esclusione contestato con il ricorso introduttivo del giudizio.
8. In esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, avente ad oggetto la domanda cautelare proposta mediante il ricorso per motivi aggiunti, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 5986 del 2 novembre 2021, con la quale sono state disposte: (i) l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della difesa; (ii) l’ammissione “con riserva” del ricorrente nell’ambito della procedura, con la sottoposizione alle eventuali prove non ancora effettuate.
9. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha successivamente depositato agli atti del giudizio una nota in data 18 novembre 2021, concernente l’adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, nonché documentazione comprovante l’esito positivo degli accertamenti attitudinali, ai quali il ricorrente è stato sottoposto.
10. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. La controversia ha ad oggetto il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente, nell’ambito della procedura concorsuale sopra richiamata, in considerazione di una ritenuta condizione di (omissis), per il superamento dell’indice di massa corporea stabilito dalla normativa tecnica.
12. Giova ricordare che, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, ove risultino affette da eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I Bis, 23 novembre 2020, n. 12328; Id., 14 ottobre 2020, n. 10466; Id., 7 maggio 2019, n. 5735).
13. Con specifico riguardo al caso in esame, al fine di scrutinare l’attendibilità del giudizio espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici operante in sede concorsuale, occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, sono causa di non idoneità al servizio militare – tra l’altro – “a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”.
Riprendendo la suddetta previsione, la “Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»”, approvata con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, reca un’apposita voce denominata “A) Morfologia generale”, nella quale sono incluse – in conformità all’articolo 582, sopra richiamato – “Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”. Con specifico riferimento a tale voce, la direttiva tecnica precisa che: “Rientrano in questa fattispecie: – l’(omissis); – la gracilità di costituzione; – le gravi disarmonie e distrofie costituzionali” e indica, quale modalità di valutazione della “costituzione somatica”, i parametri relativi alla statura, al peso, e all’indice di massa corporea (I.M.C.), quest’ultimo determinato dal “rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi e l’altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: I.M.C = p / (h x h)”.
La direttiva stabilisce, quindi, che “Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto: di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20; di sesso femminile con I.M.C. maggiore di 28 e minore di 18. Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l’eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa grassa”.
14. Poste tali premesse, il Collegio osserva che, nella fattispecie oggetto di controversia, la Commissione operante in sede concorsuale ha ritenuto non idoneo il ricorrente, a seguito del riscontro dell’altezza di (omissis) cm, del peso di (omissis) kg e dell’indice I.M.C. di (omissis), indicato come superiore rispetto al valore massimo di 28, preso a riferimento dalla medesima Commissione.
15. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il suddetto giudizio risulta errato per due ragioni.
16. Sotto un primo profilo, la Commissione risulta aver considerato il ricorrente affetto da (omissis) per il superamento del valore dell’indice di massa corporea di 28, che tuttavia corrisponde al parametro stabilito per le donne, mentre quello applicabile agli uomini è pari a 30, come sopra detto.
Ove la Commissione avesse fatto riferimento al valore corretto, si sarebbe avveduta che – anche indipendentemente dall’errore di misura di cui si dirà più oltre – il sig. (omissis) risultava aver superato il predetto limite in misura modesta (omissis) e, pertanto, si sarebbe reso necessario approfondire, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva, se l’eccesso ponderale fosse eventualmente da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare, piuttosto che a un eccesso di massa grassa.
La Commissione, invece, ha applicato un parametro di riferimento errato, ossia quello stabilito per i candidati di sesso femminile e, conseguentemente, non avvedendosi della modesta entità dello scostamento riscontrato, non ha neppure valutato se vi fossero le condizioni per ritenere il ricorrente ugualmente idoneo.
17. D’altro canto, la verificazione disposta dalla Sezione ha pure accertato che la misurazione dell’altezza compiuta in sede concorsuale non era corretta.
17.1. L’organo incaricato della verificazione ha, infatti, accertato l’idoneità del ricorrente, sulla base del riscontro dei seguenti parametri: altezza cm (omissis), peso kg (omissis) indice di massa grassa (P.B.F., ossia percent body fat), accertato mediante esame bioimpedenziometrico, pari al (omissis) per cento.
17.2. Al riguardo, occorre rilevare che, facendo riferimento all’altezza di (omissis) cm, accertata dall’Organo verificatore, e applicando la formula matematica indicata nella direttiva tecnica, il valore I.M.C. del ricorrente risulta inferiore al valore massimo di 30; e ciò sia considerando il peso di kg (omissis) riscontrato in sede di verificazione (in questo caso il valore di I.M.C. risulterebbe pari a (omissis)), sia prendendo in considerazione il peso di (omissis) kg, rilevato in occasione della visita in sede concorsuale (in questo caso il valore di I.M.C. sarebbe pari a (omissis)).
17.3. Peraltro, come pure detto, la verificazione ha anche accertato un valore di massa grassa pari al (omissis) per cento, come tale significativamente inferiore al limite di 22, indicato nell’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo quanto pure rimarcato dall’Organo verificatore.
Tale valore comprova ulteriormente l’idoneità fisica del candidato, in quanto dimostra che una componente rilevante del peso corporeo è ascrivibile alla massa magra.
18. Alla luce di quanto sin qui esposto, il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione operante in sede concorsuale si rivela, pertanto, inattendibile, tenuto conto, in particolare, della circostanza che l’altezza del candidato costituisce un parametro non suscettibile di modifica nel corso del tempo.
19. Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, pertanto, accolti e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente, nonché l’annullamento della graduatoria finale di merito del concorso, nella sola parte in cui la medesima graduatoria non include il nominativo del ricorrente, il quale dovrà occupare la posizione determinata dal punteggio finale che conseguirà una volta completate le valutazioni previste dal bando di concorso.
20. Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e sono liquidate nel dispositivo.
Nulla deve pronunciarsi in questa sede con riguardo alle spese di verificazione, in quanto già liquidate e poste a carico dell’Amministrazione resistente con l’ordinanza n. (omissis) del 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comando generale dell’Arma dei carabinieri al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15 per cento e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)