Massima

L’equiparazione di strutture sportive pressostatiche a luoghi chiusi è legittima, salvo garanzia di adeguata aerazione naturale. In mancanza di tale aerazione, tali strutture sono considerate al pari di edifici chiusi.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 11424 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

Tennis Club Lombardo A.S.D. e C., Tennis Club Milano Alberto Bonacossa Asd, Asd Pro Camp Italia, Asd Tennis Forza e Costanza 1911, Società Canottieri Milano Asd, Sporting Corvetto Asd, Tennis Club Ambrosiano Ssdrl, Junior Tennis Dario Mattei Gentili S.S.D. A R.L, Milago Tennis Academy S.r.l. Sd, Monviso Sporting Club S.S.D. A R.L, Olona 1894 Ssd A R.L., Ronchiverdi Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Sporting Mi3 S.S.D. A R.L., Verde Lauro Fiorito Società Sportiva Dilettantistica A R.L., A.S.D. Tennis Club Marfisa, Dega Sport Società Sportiva Dilettantistica A R.L., Harbour Club Milano Associazione Sportiva Dilettantistica, A.P.D. De Coubertin, Ggioiasport Ssd A R.L., Società Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Parabiago, Virtus Tennis Asd, Asd Sport Time Lacchiarella, Asd Tennis Club Match Ball, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” nella parte in cui, all’art. 1, comma 10, lett. f), afferma che “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento […]”, ove interpretabile nel senso di una equiparazione tra palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche e luoghi chiusi;

– delle cd. “F.A.Q.” al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 aggiornate al 3 dicembre 2020, nella parte in cui le stesse precisano che l’attività sportiva svolta all’interno di palloni tensostatici o in campi con coperture pressostatiche è equiparabile, ai sensi dei d.p.c.m. adottati, all’attività al chiuso;

– nonché, ove occorrer possa, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 24 ottobre 2020, entrambi nella parte in cui affermano che “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento […]”, ove interpretabili nel senso di una equiparazione tra palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche e luoghi chiusi (art. 1 comma 9, lett. f.);

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, tra cui la versione delle “F.A.Q” pubblicata a seguito del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 gennaio 2021:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»” nella parte in cui, all’art. 1, comma 10, lett. f), afferma che “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di palestre e piscine, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento […]”, ove interpretabile nel senso di una equiparazione tra palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche e luoghi chiusi (doc. 8);

– delle cd. “F.A.Q.” al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 aggiornate al 3 dicembre 2020, nella parte in cui le stesse precisano che l’attività sportiva svolta all’interno di palloni tensostatici o in campi con coperture pressostatiche è equiparabile, ai sensi dei d.p.c.m. adottati, all’attività al chiuso, ove queste ultime siano ritenute applicabili anche al disposto del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 (doc. 2 agli atti);

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto, tra cui la versione delle “F.A.Q” eventualmente pubblicata a seguito del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove riproponga l’equiparazione dell’attività sportiva svolta all’interno di palloni tensostatici o in campi con coperture pressostatiche all’attività al chiuso.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa (omissis);

 

Rilevato che oggetto dell’impugnazione per motivi aggiunti è la previsione del DPCM del 14 gennaio 2021 che consente l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere purché svolta “all’aperto” presso centri e circoli sportivi, che secondo parte ricorrente è stata irragionevolmente ritenuta non applicabile, per mezzo di FAQ governative, a quelle attività svolte tramite palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche;

Rilevato che, alla luce delle caratteristiche di tali strutture, risulta ragionevole l’equiparazione delle stesse ai luoghi chiusi, ad esclusione del caso in cui, come chiarito nelle FAQ, esse siano realizzate secondo modalità tali da fornire garanzia di una “adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata”;

Ritenuto, infatti, che non appare affetta da illogicità l’equiparazione dei palloni e le strutture tensostatiche a edifici chiusi, in quanto conforme alla nozione comune di distinzione tra luogo chiuso/aperto;

Considerato, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando le spese della presente fase in ragione della novità delle questioni sottoposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 10 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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