Massima

L’automatica esclusione da una selezione pubblica per la mancata allegazione di un documento, pur previsto a pena di esclusione, è illegittima qualora la domanda sia comunque riferibile al candidato, la procedura telematica risulti completata e l’amministrazione non abbia attivato il soccorso istruttorio per sanare la mera irregolarità, in ossequio ai principi di proporzionalità e favor partecipationis.

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Un accenno va fatto a proposito del c.d. concorso interno, questa forma di selezione è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione. All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali: è consentito il passaggio all’interno della stessa area;
  • progressioni verticali: è consentito il passaggio tra diverse aree.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

– Consiglio Superiore della Magistratura;
– Ministero della Giustizia;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

non costituiti in giudizio

per l’annullamento

a) della graduatoria definitiva della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere (bando di concorso pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U. – IV serie speciale – n. 28 dell’11 aprile 2023), pratica n. 77/CV/2024, approvata con delibera del 20 marzo 2024, pubblicata in data 29/05/2024 sul sito www.csm.it, nella parte in cui è stata esclusa e non ammessa la ricorrente;

b) del bando di indizione della procedura selettiva nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità e/o l’esclusione la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione con le modalità previste dall’art. 5, comma 3, ovvero non prevede la regolarizzazione del “requisito” in contestazione mediante soccorso istruttorio;

c) ove adottati, dei singoli atti di ammissione al tirocinio dei candidati graduatisi con un punteggio inferiore a quello conseguito dalla ricorrente all’esito della valutazione dei titoli posseduti;

d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto e/o allo stato ignoto negli estremi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame – all’attenzione di questo Tribunale a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario dall’interessata originariamente proposto al Capo dello Stato – espone parte ricorrente di aver partecipato alla procedura selettiva per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, indetta con bando pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U. – IV serie speciale – n. 28 dell’11 aprile 2023.

Soggiunge di essere stata esclusa dall’elenco dei candidati ammessi al tirocinio, in quanto la domanda di partecipazione dalla medesima presentata è stata ritenuta inammissibile, poiché carente della copia scansionata in formato pdf della domanda inviata in via telematica, richiesta dal bando a pena d’esclusione.

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

2.1) Violazione di legge. Violazione dei principi in materia concorsuale, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e d’istruttoria. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del favor partecipationis. Lesione del principio del legittimo affidamento. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Assume in primo luogo la parte assume l’illegittimità del provvedimento di esclusione per illegittimità della clausola espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, comma 5) e dell’ulteriore clausola di cui all’art. 12 (“disposizioni finali”) che preclude in modo indifferenziato e senza eccezioni la regolarizzazione e l’integrazione documentale in netto contrasto con il generale principio del soccorso istruttorio.

Nel precisare di aver regolarmente concluso la procedura di inoltro in via telematica della domanda di partecipazione e di aver allegato mediante l’apposito upload il documento d’identità, ricevendo in data 13 aprile 2023, in mancanza dell’allegazione della copia scansionata in formato pdf della domanda inviata telematicamente, la comunicazione informatica attestante il buon esito della procedura d’iscrizione, la ricorrente evidenzia che la misura espulsiva è stata prevista per una mera irregolarità afferente la identità personale del candidato, inidonea a giustificare l’estromissione dal concorso, in quanto emendabile mediante l’attivazione dello strumento del cd. soccorso istruttorio.

La sanzione espulsiva prevista dal bando si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione enunciati nel novellato art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice Amministrazione Digitale – CAD), nonché con i generali canoni di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che informano l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.

2.2) Violazione di legge. Violazione dei principi in materia concorsuale, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, segretezza, trasparenza, non discriminazione. violazione del giusto procedimento.

Sostiene, poi, parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento di esclusione, poiché adottato con la delibera di approvazione della graduatoria definitiva (in un momento in cui l’Amministrazione resistente era già perfettamente a conoscenza dei punteggi assegnati ai singoli candidati e della posizione dagli stessi assunta in graduatoria).

Il differimento dell’esclusione alla fase di approvazione della graduatoria definitiva si porrebbe in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed anonimato, essendo pacifico che la valutazione delle domande dei candidati in sede concorsuale debba avvenire in forma anonima, onde evitare il “rischio” che le scelte siano condizionate dalla preventiva conoscenza dei nominativi dei candidati e della posizione assunta in graduatoria.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 2 ottobre 2024, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 5 ottobre, analitica memoria di controdeduzioni, conclusivamente insistendo per la reiezione dell’impugnativa.

5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione, n. 4505 del 9 ottobre 2024.

6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025.

7. Giova, in primo luogo, rilevare come le modalità di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi vadano così distinte:

– la registrazione dell’aspirante nell’apposita sezione del sito del Consiglio dedicata all’inoltro delle domande per l’ammissione al tirocinio e all’accesso ad essa mediante le proprie credenziali;

– la compilazione e sottoscrizione della domanda e l’upload della documentazione richiesta.

L’art. 3 del bando precisa i suindicati passaggi, chiarendo che “completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all’indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari deve compilare l’apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l’upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda”.

Per la presentazione della domanda, occorreva dunque, una volta completata la registrazione ed in seguito all’accesso all’indirizzo indicato:

– compilare in via informatica il modulo, con l’inserimento in esso di una serie di dati,

– salvarlo, stamparlo, firmarlo in calce

– e, unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità e ai documenti attestanti i requisiti e i titoli posseduti, scansionarlo in pdf.

Una volta effettuata la scansione, occorreva procedere all’upload nel sistema del file e al suo inoltro.

Le operazioni da compiersi ad opera degli aspiranti per la presentazione della domanda si articolavano, pertanto, in una pluralità di passaggi tra loro autonomi ed essenziali al perfezionamento dell’iter di presentazione della domanda stessa.

Va, in argomento, rilevato come – unitamente alle indicazioni di cui al riportato art. 3 del bando – rilevino anche le previsioni contenute nel “manuale utente” recante “modalità di compilazione ed invio della domanda telematica” relativo alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario 2023, elaborato dal Consiglio Superiore; il cui paragrafo 5 (“Caricamento degli allegati e invio della domanda”), in calce alla figura n. 25, reca l’avviso riguardante la necessità (una volta registrata la domanda) di effettuare, al fine del suo corretto inoltro, l’upload della stessa, unitamente all’allegato documento d’identità in corso di validità ed agli altri eventuali documenti richiesti a pena di inammissibilità.

Il manuale, sotto tale profilo, evidenzia che è necessario:

– stampare la domanda,

– sottoscriverla,

– scansionarla

– ed inserirla insieme al documento d’identità ed agli altri eventuali documenti.

Nella pagina web del Consiglio Superiore della Magistratura dedicata alla procedura di selezione de qua è, altresì, nell’ambito delle F.A.Q. (“Quesiti più frequenti”), è, altresì rinvenibile – quanto alle tra modalità di invio della domanda – un chiarimento, nell’ambito del quale viene precisato che la procedura di invio della domanda si intende “definita” solo dopo l’effettuazione dell’upload della domanda stessa unitamente all’allegato documento d’identità in corso di validità ed agli altri eventuali documenti richiesti a pena di inammissibilità e dopo l’ultimazione dell’iter di acquisizione della domanda (laddove il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda stessa).

8. Rileva il Collegio come la Sezione VII del Consiglio di Stato, con recentissima sentenza 22 gennaio 2025, n. 498, resa in riforma della pronunzia di questa Sezione, 6 dicembre 2024, n. 22081, nel richiamare – su fattispecie pienamente sovrapponibile a quella che ha dato luogo all’odierna controversia – i precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione stessa in casi analoghi (ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024), ha ribadito che “per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.

Lo stesso Giudice d’appello ha, quindi, affermato che “i suddetti principi si applichino anche al caso all’esame, atteso che (i) la candidata ha compilato il form online e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; (iii) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; (iv) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda”.

Conseguentemente, con la pronunzia in rassegna è stata ritenuta “illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità”; e ciò in quanto l’Amministrazione, “resasi conto dell’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere la candidata sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle di emendare il vizio”.

Nel soggiungere che “solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione”, è stato rilevato che “alla luce di quanto poc’anzi evidenziato in fatto, è risultato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall’Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse “definita”.

Il Giudice d’appello ha, quindi, concluso per l’illegittimità del bando, “per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio”; e ciò anche in considerazione del fatto che “come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda e, da ultimo, la comunicazione informatica trasmessa dall’Amministrazione attestante il buon esito degli adempimenti compiuti), rendono anche ragione della maturazione, in capo alla ricorrente, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione”.

9. Nel prendere, inevitabilmente, atto della riportata pronunzia, non può omettere il Collegio, a fronte della puntuale analogia rivelata dalla presente controversia (e dai motivi con essa dedotti), rispetto a quella che ha come sopra formato oggetto di giudicato, dal dare atto della fondatezza del gravame, con riveniente annullamento degli atti con esso avversati.

La peculiarità della vicenda contenziosa integra idoneo fondamento giustificativo al fine della compensazione, fra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti con esso avversati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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