• Home
  • >
  • T.A.R. Latina (Lazio) sez. I, 17/01/2022, n. 26

T.A.R. Latina (Lazio) sez. I, 17/01/2022, n. 26

Massima

Il criterio di attribuzione del punteggio per l’assegnazione delle zone di braccata basato sul numero di abbattimenti di cinghiali nella stagione venatoria precedente, previsto dal disciplinare regionale, non è irragionevole, in quanto funzionale all’obiettivo di contenimento della specie, considerata invasiva e portatrice della peste suina africana.

Supporto alla lettura

CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA

Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella L. n. 157 del 1992, e successive modifiche.

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Fanno parte della fauna selvatica da tutelare le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Esistono differenti gradi di protezione della fauna selvatica: in alcuni casi come il lupo e l’orso, fa riferimento a specie animali “particolarmente protette” – che ricevono una tutela anche a livello sovranazionale – vietandone la cattura, e assoggettando l’eventuale abbattimento o detenzione a sanzioni penali; in altre ipotesi la tutela della specie selvatica è limitata: è il caso dell’art. 18 che individua le specie “cacciabili” in determinati periodi: in tale categoria rientra il cinghiale; nelle residue ipotesi si tratta di specie animali non cacciabili ma che non godono di una particolare protezione sul piano giuridico.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2021, proposto da (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis)i, (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), tutti rappresentati e difesi dagli avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (omissis) in Latina, via (omissis);

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (omissis) dell’Avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (omissis);
Ambito territoriale di caccia Frosinone 1, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), presso il cui studio è domiciliato in Alatri (FR), via (omissis);

nei confronti

(omissis), in proprio e nella qualità di caposquadra della squadra di caccia al cinghiale in braccata denominata “(omissis)”;

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia

1) del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 12 agosto 2021, pubblicato sul BUR n. 80 del 17 agosto 2021, recante il disciplinare per la gestione della specie cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022, limitatamente al par. 7, punto 4, concernente le modalità di attribuzione dei punteggi alle squadre di cacciatori ai fini dell’assegnazione delle zone di braccata;

2) del della nota dell’Ambito territoriale di caccia Frosinone 1 del 20 ottobre 2021, con cui è stata assegnata la zona di braccata n. 16, ricadente sul territorio dei Comuni di Anagni e Ferentino, alla squadra di caccia in braccata “(omissis)”;

3) della nota regionale del 18 ottobre 2021, con cui è stato intimato all’Ambito territoriale di caccia Frosinone 1 di osservare il par. 7, punto 4, del sopracitato decreto presidenziale del 12 agosto 2021 nell’assegnazione dei punteggi ai fini dell’attribuzione delle zone di braccata;

4) di tutti gli atti a detti provvedimenti presupposti, preordinati, connessi e conseguenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Ambito territoriale di caccia Frosinone 1;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che, al sommario esame che è proprio della presente fase di giudizio, la domanda di tutela cautelare non sia favorevolmente scrutinabile per carenza del requisito del fumus boni iuris, perché le scelte discrezionali assunte dall’Amministrazione regionale ai fini dell’assegnazione delle zone di braccata e contestate dai ricorrenti non appaiono irragionevoli, avuto riguardo alla loro funzionalità rispetto all’adozione di una politica di contenimento della specie cinghiale, divenuta ormai invasiva, oltre che della peste suina africana diffusa tra tali animali, il che rende non arbitraria o sproporzionata l’attribuzione di un punteggio maggiore alle squadre di cacciatori che abbiano totalizzato un maggior numero di abbattimenti di cinghiali nella precedente stagione venatoria;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati formulata in via incidentale da parte ricorrente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi