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T.A.R. Genova sez. II, 26/04/2024, n. 74

Massima

In materia di inquinamento acustico, la revoca di un nulla osta e di una SCIA può essere sospesa in via cautelare dal TAR qualora sussista il periculum in mora, a condizione che vengano imposte misure idonee a mitigare l’impatto acustico, come la chiusura della porta del locale durante l’orario di apertura.

Supporto alla lettura

INQUINAMENTO ACUSTICO

Si tratta di una forma di inquinamento causato soprattutto da un’eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità, e questo può avvenire in grandi città o ambienti naturali.

L’inquinamento acustico può causare danni psicologici, di pressione e di stress alle persone che ne sono continuamente sottoposte. Le cause dell’inquinamento acustico possono essere fabbriche, cantieri, aeroporti, autostrade. Gli effetti del rumore sull’uomo sono molteplici e possono essere distinti in:

  • effetti di danno, ne esistono due forme:
  1. danno specifico: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati recando la perdita irreversibile dell’udito (ipoacusia), e si riscontra soprattutto in ambiente lavorativo;
  2. danno non specifico: causato da un’esposizione sonora non sufficientemente elevata da recare danni specifici, però può, col tempo, apportare danni al sistema uditivo e causare malesseri di tipo psicofisico, e si riscontra in ambito urbano;
  • effetti di disturbo (alterazione temporanea di un organo o di un sistema);
  • annoyance (sensazione di scontento o di fastidio generico).

L’inquinamento acustico urbano, e in particolare quello dovuto a traffico di veicoli in superficie, determina in prevalenza effetti di disturbo, mentre assai raramente si può parlare di danno.

La specifica sensibilità individuale può far sì che effetti di disturbo possano essere indotti dal fenomeno di “musicalizzazione” e “sonorizzazione” degli spazi condivisi, pubblici, o aperti al pubblico mondiale, come bar, ristoranti, aeroporti, centri commerciali, piscine, spiagge, ecc.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2024, proposto da

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Genova, piazza (omissis);

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. n. (omissis) del 30/01/2024, conosciuto dalla ricorrente il 31/01/2024, con il quale il Comune di Genova ha disposto la revoca del nulla osta acustico n. 162243 del 20/05/2015 a cui la ricorrente è subentrata in data 28/10/2019;

– del provvedimento prot. n. (omissis) del 13/02/2024, conosciuto dalla ricorrente in pari data, con il quale il Comune di Genova ha disposto la revoca della SCIA n. (omissis) del 29/10/2019;

– di ogni altro atto connesso, collegato, preparatorio e/o presupposto, anche non conosciuto dalla ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che il ricorso evidenzia, avuto riguardo al contenuto dei provvedimenti impugnati, la sussistenza del periculum in mora richiesto per l’erogazione della tutela cautelare;

Ritenuto, inoltre, di imporre la prescrizione della chiusura della porta del locale durante l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto: sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ordina che la porta del locale sia tenuta chiusa durante il periodo di apertura al pubblico dell’esercizio.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 novembre 2024.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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