SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2025, proposto da
(omissis), per sé e nella sua qualità di madre titolare della responsabilità genitoriale di (omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno – Questura della Provincia di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dei seguenti permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Ferrara:
n. (omissis), intestato alla ricorrente (omissis), per motivi di lavoro subordinato, nella parte in cui reca sotto la dicitura “DATA E AUTORITÀ DI RILASCIO” l’attestazione “05/01/2024 – QUESTURA DI FERRARA” e sotto la dicitura “SCADENZA DOCUMENTO” l’attestazione “05/01/2026”;
n. (omissis), intestato a (omissis), per motivi familiari, che reca sotto la dicitura “DATA E AUTORITÀ DI RILASCIO” l’attestazione “05/01/2024 – QUESTURA DI FERRARA” e sotto la dicitura “SCADENZA DOCUMENTO” l’attestazione “05/01/2026”;
n. (omissis), intestato a (omissis), per motivi familiari, che reca sotto la dicitura “DATA E AUTORITÀ DI RILASCIO” l’attestazione “05/01/2024 – QUESTURA DI FERRARA” e sotto la dicitura “SCADENZA DOCUMENTO” l’attestazione “05/01/2026” e, infine, sotto la dicitura “ANNOTAZIONI/REMARKS” l’indice numerico “(omissis)” in luogo del C.F. del minore;
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a conseguire il rilascio dei permessi di soggiorno, con decorrenza dalla data di effettivo rilascio e con conseguente scadenza nel termine di successivi anni 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Ferrara;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in proprio e in qualità di madre degli altri due ricorrenti, con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, ha impugnato i permessi di soggiorno loro rilasciati nella parte in cui la data di rilascio viene fatta retroagire al 05 gennaio 2024 (data di presentazione dell’istanza) e la scadenza, quindi, è stata prevista per il 5 gennaio 2026.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo: 1. La Questura avrebbe violato l’art. 5, commi 3 bis e 9, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo illegittimamente retrodatato il momento dell’effettiva consegna del permesso di soggiorno al momento della presentazione dell’istanza (quindici mesi prima del concreto rilascio) riducendo il termine di validità residua del titolo di soggiorno; nel permesso del minore -OMISSIS-, poi, sarebbe stato indicato un indice numerico “(omissis)” in luogo del C.F. dello stesso.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere il ricorso.
All’esito dell’udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, TUI, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5 bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Oltre al fatto che non vi è alcuna espressa previsione normativa che individui il dies a quo di efficacia del permesso di soggiorno nella data di presentazione della formalizzazione della relativa domanda (in questo senso, Tar Lazio, 30 luglio 2024, n. 15448 del 30 luglio 2024), sia sul piano testuale che logico deve ritenersi che l’art. 5, comma 3 bis, TUI, laddove ricollega la durata del permesso al “contratto di lavoro” , presupponga che il dies a quo del termine di efficacia del permesso di soggiorno sia correlato alla data dell’effettivo rilascio dello stesso.
Lo stesso dicasi per il permesso per motivi familiari, anche per tale tipologia di permesso non essendo previsto specificamente che il periodo di efficacia decorra dalla data di presentazione della domanda.
Pertanto, in accoglimento del ricorso il permesso di soggiorno deve essere annullato nella sola parte relativa alle date di rilascio e di scadenza del titolo: la Questura dovrà provvedere a rilasciare, in favore di tutti i ricorrenti, nuovo permesso recante la corretta data di rilascio – corrispondente a quella di effettivo rilascio e non della presentazione dell’istanza – e la corretta data di scadenza del permesso di soggiorno, anch’essa calcolata tenendo conto della data in cui è stato effettivamente rilasciato il permesso in questa sede impugnato.
Inoltre, risultando nel permesso del minore (omissis), poi, un indice numerico “(omissis)” in luogo del codice fiscale dello stesso, l’Amministrazione dovrà procedere altresì a correggere l’indicazione, mediante inserimento del relativo codice fiscale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il permesso di soggiorno impugnato nella sola parte relativa alla data di rilascio e alla data di scadenza del titolo, la Questura dovendo procedere a rilasciare, in favore di ciascun ricorrente, nuovo permesso recante la corretta data di rilascio e la corretta data di scadenza, calcolata tenendo conto della data in cui è stato effettivamente rilasciato il permesso in questa sede impugnato; con riferimento al permesso del minore (omissis), la Questura dovrà, altresì, sostituire l’indice numerico “(omissis)” con il codice fiscale del minore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
