SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), rappresentato e difeso sé stesso e dall’avvocato (omissis), con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato (omissis) in Giarre, via (omissis);
contro
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di (omissis), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
(omissis) non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provv.to 10.6.2024 del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di (omissis), che ha rigettato l’istanza di accesso agli atti del 28.5.2024;
-del provv.to 4.7.2024 del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di (omissis) che ha rigettato l’istanza di riesame dell’11.6.2024;
– degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi ove necessario i provv.ti del Presidente C.D.D. Forense di (omissis) del12.6.2024 e del 13.6.2024; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad avere l’accesso agli atti richiesti con le suddette istanze del 28.5.2024 e dell’11.6.2024, in qualunque forma.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– del provv.to 18.7.2024 del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di (omissis), mai comunicato al ricorrente, che conferma il precedente rigetto e rigetta pure le ulteriori istanze di riesame dell’8.7.2024 e del 9.7.2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di (omissis) e del Consiglio Ordine Avvocati (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 9/7/2024, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti del 10/6/2024 e del 4/7/2024, nonché di quelli presupposti, connessi e consequenziali, con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito CDD) di (omissis) ha rigettato, per genericità e carenza di interesse attuale e concreto, l’istanza di accesso al fascicolo disciplinare avviato a carico dei controinteressati, nella loro qualità di ex componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), a seguito di sua segnalazione.
Sostiene il ricorrente che i predetti provvedimenti sarebbero illegittimi, in quanto emessi in violazione degli art. 22 e ss. della l. 241/1990, disciplinanti i presupposti per l’accesso documentale, che egli deduce pienamente sussistenti nel caso di specie.
L’istanza sarebbe stata, infatti, giustificata dal ricorrente sia in relazione alla propria qualità di segnalante nel procedimento disciplinare ai cui atti intende accedere, sia in relazione ad esigenze difensive connesse alla tutela dei propri interessi giuridici.
Rappresenta, in particolare, il ricorrente che la segnalazione da cui ha avuto origine il fascicolo oggetto dell’istanza di accesso, sarebbe scaturita da una serie di fatti riferibili ai controinteressati e da egli ritenuti di rilievo deontologico, che lo avrebbero spinto, oltre che ad inoltrare la segnalazione disciplinare all’Ordine, altresì ad indirizzare all’allora presidente del COA di (omissis) un’aspra missiva di protesta.
A seguito della segnalazione e della missiva inoltrate, sarebbero stati avviati a carico del ricorrente due procedimenti disciplinari per violazione dei doveri di probità, decoro, lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e un procedimento penale per diffamazione.
A tali ultimi procedimenti il ricorrente avrebbe fatto riferimento nella propria istanza di accesso, qualificandoli in un primo momento come “ben noti al CDD” in quanto già invocati a supporto del proprio interesse difensivo in occasione di un precedente accesso al medesimo fascicolo, a suo tempo assentito dall’Amministrazione.
Parimenti sarebbe stata accolta, in passato, altra istanza di accesso agli atti di un procedimento disciplinare connesso a quello dei controinteressati e a quelli a suo carico.
Rappresenta, dunque, il ricorrente che nelle predette occasioni l’Amministrazione aveva valutato come sussistenti e meritevoli di tutela le medesime esigenze difensive rappresentate nell’istanza di accesso rigettata con i provvedimenti impugnati, e pertanto il diniego sarebbe altresì contraddittorio rispetto alle precedenti determinazioni assunte dal medesimo Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Peraltro, deduce il ricorrente, l’oggetto e lo stato dei procedimenti a suo carico sarebbero stati più precisamente rappresentati al CDD in occasione di apposita istanza di riesame dallo stesso presentata avverso una prima determinazione negativa dell’organo di disciplina.
Pur tuttavia, il CDD di (omissis), con i provvedimenti oggetto del ricorso principale, rigettava nuovamente l’istanza del ricorrente continuando a ritenerla meramente esplorativa oltre che in contrasto con ostative esigenze di riservatezza dei controinteressati, oppostisi all’accesso.
Successivamente alla notifica del ricorso, il ricorrente rappresenta poi di aver presentato, pro bono pacis e con riserva di rinuncia alla lite, ulteriori integrazioni documentali e chiarimenti in merito allo stato dei procedimenti cui inerirebbero le proprie esigenze difensive, insistendo per una nuova e diversa valutazione della propria istanza.
A tali integrazioni ha fatto seguito l’ulteriore provvedimento negativo del 18luglio 2024 con cui il CDD di (omissis) ha confermato il rigetto dell’istanza, ritenendone non colmate le lacune.
2. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha presentato motivi aggiunti.
3. Si è costituito in giudizio il CDD di (omissis), il quale, nel confermare la legittimità delle proprie determinazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Si è costituito in giudizio altresì il COA di (omissis), a cui pure il ricorso è stato notificato, il quale ha chiesto di essere estromesso per difetto di legittimazione.
5. Non si sono costituiti, invece, i controinteressati, seppure il ricorso gli sia stato regolarmente notificato.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del COA di (omissis).
1.1 Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990, infatti, la domanda di accesso documentale va presentata all’amministrazione che ha formato e che detiene i documenti che ne sono oggetto; nel caso di specie il ricorrente ha interesse ad accedere agli atti del procedimento disciplinare avviato a carico dei controinteressati dal CDD di (omissis).
Ritiene il Collegio, dunque, che quest’ultimo va considerato l’unico contraddittore, essendo stato, peraltro, e correttamente, l’unico destinatario dell’istanza di accesso in esito alla quale sono stati emessi i provvedimenti impugnati.
1.2 Ai CDD è stata, infatti, riconosciuta dalle SS.UU della Cassazione autonoma soggettività e, dunque, capacità processuale rispetto al COA nel cui distretto sono incardinati (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. del 10/07/2017, n.16993; così anche T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, Sent. del 07/06/2021, n.529), sulla base di motivazioni che questo Collegio ritiene condivisibili.
Ed invero, l’autonoma soggettività e capacità processuale dei CDD può ricavarsi da numerosi indici normativi, contenuti nella legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense). A detti organi è innanzitutto attribuita una propria funzione esclusiva (cfr. l’art. 50, ove dispone che «il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense»), e l’alterità organica degli stessi rispetto ai COA emerge altresì dalla distinta composizione, essendo i loro membri «eletti su base capitaria e democratica» in numero complessivo pari ai componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, approssimato per difetto all’unità.
La distinta soggettività tra COA e CDD, inoltre, è ricavabile da una serie di norme che mettono in relazione i due organi nell’ambito del procedimento disciplinare, distinguendone compiti e poteri, e stabilendo in particolare che:
– «quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine» il COA deve «trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale» (art. 50, co. 4);
– i provvedimenti di archiviazione (art. 58, co. 4) e di adozione di misure cautelari (art. 60, co. 7) devono essere comunicati al COA di appartenenza dell’incolpato;
– il provvedimento definitivo deve essere persino notificato al COA di appartenenza da parte del CDD (art. 59, co. 1, lett. m) e art. 31 del Regolamento n. 2 del 2014 del CNF);
– l’art. 61 della L. 247/2012 attribuisce al COA presso cui l’incolpato è iscritto la legittimazione a proporre il ricorso avverso le decisioni del CDD.
Si tratta di norme che non avrebbero senso se non presupponessero una distinta soggettività giuridica del COA e del CDD.
Appare definitivamente superato, pertanto, l’assetto delineato dalla precedente disciplina, laddove era il COA a sommare in sé il potere disciplinare e la rappresentatività dell’interesse collettivo dell’ordine locale (cfr. Cass. Civ.SS.UU. sent. n. 16993 del 2017).
1.3 Ne deriva quindi che i CDD e i COA hanno una distinta soggettività giuridica, da cui si ricava una altrettanto distinta e autonoma legittimazione processuale, con la conseguenza che, qualora vengano impugnati atti riconducibili unicamente al primo, il secondo è privo di legittimazione passiva.
Così è nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato istanza di accesso agli atti al solo CDD, cui è riconducibile in via esclusiva il diniego impugnato.
1.4 Ritiene il Collegio, pertanto, che vada disposta l’estromissione del COA di -OMISSIS-, con conseguente assorbimento delle censure sollevate in relazione allo ius postulandi del predetto organo.
2. Anche l’eccepito difetto di capacità processuale del CDD di (omissis) per asserita carenza delle delibere autorizzative a stare in giudizio risulta superato, alla luce dell’espressa rinunzia all’eccezione formulata dalla parte ricorrente a verbale.
3. Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto proposto avverso dei provvedimenti di diniego (quelli del 10/6/2024 e del 4/7/2024) che risultano esser stati superati e integralmente sostituiti dal provvedimento non meramente confermativo e di medesimo contenuto negativo del 18 luglio2024, ritualmente impugnato dal ricorrente per mezzo dei motivi aggiunti, con cui il CDD ha rivalutato l’istanza alla luce delle ulteriori osservazioni e integrazioni documentali presentate dal ricorrente l’8 e il 9 luglio.
Va quindi esaminato il solo ricorso per motivi aggiunti.
4. Quest’ultimo è fondato e va accolto nei termini che seguono.
4.1 A norma dell’art. 22 della L. 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Ne consegue che, da un lato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è sufficiente vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e, dall’altro che, di regola, tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (cfr. comma 3 della citata disposizione normativa).
Ritiene il Collegio che il ricorrente abbia sufficientemente allegato e dimostrato l’interesse diretto, concreto e attuale, di natura difensiva, alla conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare a carico dei controinteressati.
Egli, infatti, non solo riveste la posizione differenziata di autore dell’esposto che ha dato avvio al predetto procedimento disciplinare, ma ha altresì allegato le esigenze difensive inerenti alcuni connessi procedimenti a suo carico, concernenti circostanze relative alla medesima vicenda fattuale.
Se i predetti procedimenti sono stati in effetti indicati genericamente come “noti al CDD” nel corpo dell’originaria istanza di accesso presentata dal ricorrente – sul presupposto che il predetto organo gli avesse già consentito in passato la visione degli atti del medesimo fascicolo; cfr. doc. 16 allegato al ricorso – nondimeno gli stessi sono stati più puntualmente individuati nell’istanza di riesame e nelle successive integrazioni documentali presentate dal ricorrente nelle date 11 giugno e 8 e 9luglio (doc.ti 9 e 18).
Ed invero, risulta dagli atti prodotti che il CDD, dopo il primo diniego del 10 giugno 2024, e all’esito dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente il giorno successivo, ha accolto l’istanza di accesso, seppure subordinandolo all’assenza di opposizioni da parte dei controinteressati, così esplicitamente riconoscendo, alla luce dei chiarimenti forniti all’istante, che “la richiesta di accesso agli atti trova il suo fondamento nelle (…) esigenze difensive in ambito disciplinare e penale e con riguardo (come dallo stesso chiarito) a fatti, circostanze e procedimenti tutti tra essi correlati” (cfr. doc. 11 allegato al ricorso).
In un secondo momento, tuttavia, e con due distinti provvedimenti, oggetto del ricorso principale, il CDD ha riformato la propria precedente determinazione, dapprima riservandosi la decisione all’esito della valutazione di eventuali opposizioni, pur rilevando come l’istante non avesse “offerto prova della fissazione dell’udienza del 16/06/2024” nell’ambito del giudizio penale e, successivamente, negando l’accesso stante il carattere meramente esplorativo dell’istanza e le ostative esigenze di riservatezza dei controinteressati.
Secondo l’Amministrazione convenuta, infatti, la mera presentazione di un esposto deontologico non potrebbe essere ritenuta di per sé sufficiente a determinare la legittimazione all’accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato, essendo necessario che dalla domanda emergano “altri elementi” atti a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra gli atti di cui si chiede l’ostensione e le specifiche situazioni giuridiche soggettive da tutelare
Pur avendo tempestivamente impugnato i predetti provvedimenti, il ricorrente, al fine di risolvere bonariamente la controversia, ha comunque inoltrato a mezzo PEC nuova istanza di riesame e relativa integrazione documentale nelle date 8 e 9 luglio 2024, con cui ha precisato ulteriormente lo stato (ancora pendente) dei connessi procedimenti disciplinari e penale a suo carico, dimostrando dunque l’attualità del proprio interesse difensivo.
Con il provvedimento non meramente confermativo del 18 luglio 2024, fatto oggetto di ricorso per motivi aggiunti, il CDD, tuttavia, ha negato nuovamente l’accesso, rilevando come l’istanza “avrebbe comunque dovuto essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della sua fondatezza non potendosi esigere da chi deve valutarla l’autonoma individuazione di documenti (e/o parti di essi) – tra quelli in atti –che ne giustificherebbero il riscontro positivo” e non essendo stato il predetto rilievo “colmato neanche con la produzione documentale (intempestiva e insufficiente) unita alle note pec dell’8.7.2024 e 9.7.2024”; concludendo, inoltre, il CDD ha ribadito il carattere meramente esplorativo dell’istanza di accesso, che risulterebbe palese anche da quanto affermato in ricorso, ove il ricorrente riserva alla lettura degli atti le valutazioni circa l’utilità degli stessi ai propri fini.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni di cui sopra non siano condivisibili, considerato che la connessione oggettiva tra i procedimenti a carico del ricorrente e quelli a carico dei controinteressati denota la funzionalità e strumentalità dell’istanza di accesso presentata rispetto alle esigenze difensive del ricorrente, il cui interesse concreto, diretto e attuale all’ostensione degli atti appare dunque meritevole di tutela.
Il provvedimento di diniego è dunque illegittimo in quanto emesso in violazione degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.
Lo stesso CDD, peraltro, nel proprio primo provvedimento non definitivo del 12.6.2024, aveva riconosciuto come fondato l’interesse difensivo dedotto dal ricorrente a supporto della propria istanza, in considerazione del fatto che i procedimenti a carico del medesimo riguardassero fatti e circostanze correlati a quelli concernenti il fascicolo aperto nei riguardi dei controinteressati.
Solo successivamente, tuttavia, avvedutosi del difetto di contraddittorio, il CDD ha sospeso il proprio atto di accoglimento, per poi ribaltarlo contestando, a parere del Collegio, non tanto il difetto di allegazione dell’interesse difensivo, quanto la mancata prova dell’attualità dello stesso, e cioè dell’attuale stato dei procedimenti a carico del ricorrente.
4.2 Non può ritenersi, tuttavia, che la mancata indicazione, ab origine, dello stato e dell’attuale pendenza di questi ultimi possa ritenersi ragione sufficiente a legittimare il diniego opposto dal CDD, se si aderisce, come ritiene di fare il Collegio, al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attuale pendenza di un procedimento non è ritenuta necessaria ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso, purché sia stato provato il nesso di strumentalità della documentazione richiesta rispetto all’interesse che l’istante intende curare (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 03/10/2022, n. 6130).
In ogni caso, va rilevato come, nell’ottica del principio di leale collaborazione, il CDD avrebbe potuto, tutt’al più, richiedere un supplemento istruttorio, onerando il ricorrente di integrare la documentazione mancante.
4.3 L’organo di disciplina ha, invece, immotivatamente considerato non sufficienti anche i chiarimenti forniti dal ricorrente, di propria sponte, col l’ulteriore integrazione documentale dell’8 e del 9 luglio scorsi, che per converso appaiono idonei a comprovare lo stato (ancora pendente) tanto dei procedimenti disciplinari quanto del procedimento penale.
Sotto questo profilo, dunque, l’atto impugnato appare illegittimo anche per difetto di motivazione, avendo il CDD omesso di valutare le ulteriori deduzioni e integrazioni documentali prodotte dal ricorrente, qualificate nel provvedimento di rigetto come genericamente tardive e non sufficienti a superare il rilievo inerente la mancata prova dell’attualità dell’interesse.
4.4 Anche l’assunto circa il carattere meramente esplorativo dell’istanza, a parere del Collegio, non coglie nel segno, dovendosi rilevare come il nesso di strumentalità rispetto all’interesse da tutelare non debba essere verificato in relazione al contenuto specifico dei documenti di cui si chiede l’ostensione (di cui, prima della visione, l’istante non può ovviamente avere contezza) essendo sufficiente che l’accesso appaia funzionale alla difesa dell’interesse giuridicamente protetto, a prescindere dal risultato concreto che l’istante ne trae.
La prevalente giurisprudenza, a cui il Collegio intende uniformarsi, ritiene infatti bastevole che le motivazioni poste alla base dell’accesso rendano evidente l’astratta e potenziale strumentalità dello stesso alla difesa degli interessi giuridici dell’istante.
Come già affermato anche da questo T.A.R., il nesso di strumentalità deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 27/07/2023, n. 2374), non dovendosi spingere l’istante fino ad offrire elementi per un’indagine da parte dell’amministrazione o del giudice sull’utilità ed efficacia del documento in prospettiva di tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Parma,Sez. I, 17/07/2023, n. 223), utilità che dunque deve potersi apprezzare, in quanto potenziale, in astratto, e non in concreto (così anche Cons. Stato, Sez.VI, 07/04/2023, n. 3589).
Ragionando diversamente, si pretenderebbe dall’istante una probatio diabolica, non potendo egli dimostrare l’utilità di documenti il cui contenuto non conosce prima dell’accesso (cfr anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater,29/02/2024, n. 3989).
Nel caso di specie, il nesso di strumentalità risulta comprovato dalla connessione oggettiva tra il procedimento a cui il ricorrente chiede di fare accesso e quelli avviati a suo carico, vertenti su fatti e circostanze in parte coincidenti.
Il ricorrente ha, peraltro, fornito documentazione atta a comprovare come uno dei controinteressati sia stato citato come testimone nel procedimento penale per diffamazione in cui egli risulta imputato, apparendo dunque icto oculi utile per quest’ultimo, anche in ottica di strategia difensiva, verificare se dagli atti del procedimento disciplinare possano rilevarsi elementi utili alla propria difesa in giudizio.
4.5 Rileva il Collegio, inoltre, come nemmeno il contrapposto interesse alla riservatezza dei controinteressati, a cui pure il CDD fa generico riferimento tra le motivazioni a sostegno del proprio provvedimento negativo, costituisce valida giustificazione del rigetto dell’istanza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 3, L. 241/1990, infatti, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
Ne deriva che, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con la precisazione di cui al successivo art. 24, comma 7, a mente del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale“.
Dunque, il diritto alla riservatezza, individuato dall’art. art. 24, comma 6 lett.d) quale limite “eventuale” all’accesso, trova in ogni caso un “controlimite” nelle ipotesi di cui al comma 7 (cd. accesso difensivo), in cui l’accesso deve essere sempre consentito, con il limite della stretta necessità per il solo caso di dati cd. sensibili o sensibilissimi.
Nel caso di specie gli atti richiesti non rientrano tra quelli di cui all’art. 24, comma 1, né opera nel l’aggravio dell’onus probandi di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’art.24, non constando che i documenti oggetto dell’istanza di accesso contengano dati sensibili o giudiziari.
Questi ultimi, infatti, ai sensi dell’art. 2-octies del Codice Privacy, sono solo quelli relativi a condanne penali e reati, trattandosi dunque di quei dati atti a rivelare l’esistenza di provvedimenti suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato del titolare.
Deve rilevarsi, peraltro, come il CDD di (omissis) si sia limitato a richiamare solo genericamente le opposizioni presentate dai controinteressati e il loro diritto alla riservatezza, non avendo dedotto il venire in rilievo di dati sensibili o sensibilissimi, in assenza dei quali le necessità difensive riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,07/04/2023, n. 3589).
Del resto, in materia di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari, lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito come “né l’art. 58 della L. n. 247 del2012, né l’art. 12, n. 2, del regolamento CNF 2/2014, prevedono un’esclusione del diritto di accesso” soggiungendo che “una limitazione del diritto di accesso potrebbe giustificarsi soltanto in relazione alle specifiche eccezioni individuate dall’ultimo periodo dell’art. 24, comma 7, L. n. 241 del1990 cit., e quindi alla riservatezza di dati del professionista qualificabili come sensibili ovvero sensibilissimi, ipotesi che in concreto non si verifica” (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 5004 del 30.10.2017).
4.6 Infine, è possibile escludere in via radicale che il deducente abbia voluto espletare un controllo generalizzato sull’operato del Consiglio Distrettuale di Disciplina, avendo lo stesso esponente circoscritto l’oggetto della propria domanda di accesso agli atti del solo procedimento svoltosi nei confronti dei controinteressati, in quanto correlato a vicende che lo riguardano in prima persona.
5. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti merita di essere accolto, nei sensi e nei termini sopra precisati, e per l’effetto va ordinato al resistente CDD di consentire alla parte ricorrente l’accesso – sotto forma di presa visione ed estrazione di copia degli atti richiesti, purché connessi alle vicende che hanno coinvolto il ricorrente e i controinteressati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione ove antecedente.
6. La peculiarità della vicenda contenziosa unitamente alla natura interpretativa delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite, fatta salva la refusione del contributo unificato da parte del soccombente Consiglio Distrettuale di Disciplina di -OMISSIS- in favore della parte ricorrente.
La particolare complessità della questione relativa alla legittimazione passiva del COA – della quale lo stesso Consiglio di Stato ha messo in luce l’oggettiva incertezza – giustificano la compensazione delle spese tra quest’ultimo e il ricorrente.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, invece, quanto alle parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
– estromette dal giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis);
– dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale;
– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego all’accesso emesso dal CDD di (omissis) il 18 luglio 2024;
– ordina al CDD di (omissis) di consentire l’accesso, sotto forma di presa visione ed estrazione di copia, ai documenti chiesti dal ricorrente con le modalità ed entro il termine di cui in motivazione;
Spese compensate quanto alle parti costituite, ad eccezione del contributo unificato che è posto a carico del Consiglio Distrettuale di Disciplina di (omissis). Spese irripetibili quanto alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
