Massima

In tema di selezioni pubbliche, la rigorosa osservanza delle prescrizioni contenute nella lex specialis, in particolare per quanto concerne la presentazione del curriculum vitae con le autocertificazioni richieste dal DPR n. 445/2000, è un onere inderogabile per i concorrenti. La mancata produzione di un curriculum conforme e completo, privo della necessaria dichiarazione sostitutiva, comporta l’esclusione dalla procedura, senza possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio, al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti. L’invio tramite PEC soddisfa il requisito della sottoscrizione, ma non supplice alla mancanza della dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge.

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Un accenno va fatto a proposito del c.d. concorso interno, questa forma di selezione è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione. All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali: è consentito il passaggio all’interno della stessa area;
  • progressioni verticali: è consentito il passaggio tra diverse aree.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2019, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della Deliberazione n. (omissis) con la quale il Direttore Generale (omissis) ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato il vincitore della selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio volta all’assegnazione di n. 1 incarico di Biologo Molecolare, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;

– del verbale n. (omissis), mai pubblicato o comunicato, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla selezione;

– di ogni altro atto e/o procedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compreso l’Avviso di selezione pubblica ove occorra e nei limiti dell’interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono) e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’(omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato all’(omissis) e alla dott.ssa (omissis) (collocatasi al terzo posto della graduatoria), la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di biologo molecolare con contratto di lavoro autonomo ed è stata approvata la graduatoria definitiva.

La ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame in quanto il Curriculum formativo e professionale prodotto dalla dott.ssa (omissis) non è stato presentato secondo quanto previsto dal bando e cioè ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000; inoltre, tale Curriculum formativo e professionale non è stato neppure controfirmato dalla candidata. Pertanto, la candidata dott.ssa (omissis), secondo quanto previsto nel bando, viene esclusa dalla selezione in oggetto (verbale della commissione n. (omissis)).

La dott.ssa (omissis) lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:

I. Violazione degli artt. 1, 3, 6, 7e 21-octies della legge n. 241/1990 – Violazione dell’art. 83, comma 9, del D. lgs n. 50/2016 – Violazione del D.P.R. n. 220/2021 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di par condicio concorrenziale – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”

Parte ricorrente censura il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione resistente, avendo la stessa sostenuto, nel primo verbale, di aver proceduto all’esame della documentazione prodotta da tutti i candidati e aver riscontrato, solo successivamente, nel verbale (omissis), l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la ricorrente.

Lamenta, inoltre, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio che le avrebbe consentito di integrare la documentazione trasmessa trattandosi di un evidente errore materiale, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Trattandosi di mera irregolarità non avrebbe potuto, comunque, disporsi l’esclusione dalla procedura concorsuale.

II. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 42 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione – Violazione degli artt. 1, 3, 7, e 21-octies della legge n. 241/1990.

La ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento contraddittorio tenuto dalla resistente Amministrazione.

La mancata sottoscrizione del curriculum non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.

III. Parte ricorrente chiede, altresì, che l’(omissis) sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniale (perdita di chance, danni curriculari).

2. Con ordinanza n. 44/2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “Rilevato che l’avviso pubblico ha previsto espressamente che la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del DPR. 445/2000 comporta l’esclusione dal concorso; Considerato – che quella ora richiamata è previsione del tutto chiara, che non lascia adito a dubbi interpretativi; – che la presentazione di un curriculum non redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e carente della firma costituisce, pertanto, palese violazione della lex specialis; – che in ragione di quanto evidenziato il Collegio ritiene che, perlomeno ad un primo sommario esame, il principio di autoresponsabilità dei concorrenti debba indurre ad affermare che la concessione della possibilità di integrare tale atto, a seguito di soccorso istruttorio, non sarebbe rispettosa della par condicio dei concorrenti”.

3. Si è costituita in giudizio l’(omissis) insistendo per il rigetto del ricorso e documentando l’avvenuto scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia del dott. (omissis).

4. Con ordinanza n. 2945 del 2 settembre 2024 il Collegio ha rilevato che “sebbene nell’epigrafe del ricorso siano individuati quali controinteressati il dott. (omissis), la dott.ssa (omissis) e la dott.ssa (omissis) (collocatisi, ai primi tre posti della graduatoria definitiva), il presente gravame risulta notificato, oltre che all’(omissis), alla sola controinteressata (omissis). Mirando la ricorrente ad essere ricollocata, per effetto dell’annullamento della disposta esclusione, al secondo posto della suddetta graduatoria, devono ritenersi controinteressati tutti i candidati che subirebbero gli effetti dell’accoglimento del ricorso con la conseguente modifica parziale della graduatoria, ovvero tutti i candidati risultati idonei, ad esclusione del primo”.

Ha ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle dott.sse (omissis) collocatesi, rispettivamente, ai posti secondo e quarto della graduatoria definitiva.

5. Con nota di deposito del 20 settembre 2024 la ricorrente ha precisato che “per quanto concerne la Dott.ssa (omissis) la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta già in data 21.11.2019” ed ha depositato la prova della notifica effettuata in data 18 settembre 2024 alla dottoressa (omissis) nonché la prova della notifica effettuata in data 21 settembre 2019 (ma non versata in atti unitamente al ricorso introduttivo) alla dottoressa (omissis).

6. All’udienza di smaltimento del 9 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato atteso che, come già rilevato in sede cautelare, l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della lex specialis che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna.

7.1. L’art. 4 dell’avviso pubblico stabiliva, infatti, a pena di inammissibilitàche la domanda dovesse essere “corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 prevedendo, altresì, che “la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.

La ricorrente, contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tali carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC.

Ed invero, pur condividendosi l’orientamento secondo cui “l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma” (Tar Campania sent. n. 2285/2020; vedi anche Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 167/2018; TAR Liguria 78/2023), non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o, come nel caso di specie, il suo invio dalla casella PEC) integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.

In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.

Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva“, potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. (omissis) 459/2014). Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000” (T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 11801 del 12 settembre 2022).

7.2. Né la carenza riscontrata dalla commissione avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio.

Per giurisprudenza costante, infatti, “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281) (Consiglio di Stato, sez. VII sentenza n. 7334 del 2 settembre 2024).

L’istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati” (Consiglio di Stato, sent. n. 10241/2022).

L’avviso di indizione della procedura selettiva prevedeva, a pena di inammissibilità, la presentazione del curriculum redatto ai sensi del DPR 445/2000 e stabiliva, altresì, che “i contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come integrato dalla legge n. 183/2011, dovranno consentire la valutazione, nonché la verifica della veridicità delle stesse da parte della Commissione esaminatrice e che in carenza di tutti gli elementi essenziali le dichiarazioni sostitutive non verranno prese in considerazione (art. 4 dell’avviso).

Ai sensi del successivo articolo 6, inoltre, “la procedura selettiva viene operata per titoli e colloquio mediante comparazione dei curricula professionali … Le situazioni descritte nel curriculum devono essere autocertificate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011.

La ricorrente non ha impugnato tali prescrizioni della lex specialis pur essendo inequivoca la loro portata escludente.

Il curriculum allegato alla domanda di partecipazione, contravvenendo a tali univoche disposizioni e risultando privo dei suoi elementi essenziali è, dunque, da ritenersi tamquam non esset.

Essendo, pertanto, inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione non avrebbe potuto essere integrato mediante soccorso istruttorio senza violare la par condicio dei concorrenti.

7.3. Non è ravvisabile, altresì, la contestata violazione del legittimo affidamento essendosi il riesame degli atti della selezione resosi necessario a seguito della riconvocazione della Commissione disposta dalla Direzione Generale con nota del 31 luglio 2019 al fine di prendere atto delle istanze di autotutela presentate da altri candidati.

Il riesame, peraltro, è stato effettuato nella seduta del 2 agosto 2019, appena poco più di un mese dopo l’approvazione degli atti della procedura selettiva con deliberazione del direttore generale del 20 giugno 2019.

8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi