SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), nella qualità di titolare della ditta individuale (omissis) di (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Napoli, alla via (omissis);
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla piazza (omissis);
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
(omissis), nella qualità di parroco della Casa filiale della Parrocchia dell’(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, alla via (omissis);
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera di G.M. in data 30.6.2021 n. 268 con cui si dispone la revoca della delibera di G.M. in data 26.10.2017 n. 578 che disponeva la parziale pedonalizzazione della via Cifariello;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente: b1) la nota prot. PG/2021/496513 del 24.6.2021 con cui la Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella evidenziava che la ridotta larghezza della carreggiata stradale renderebbe difficoltoso, in caso di pedonalizzazione, il transito di mezzi di soccorso; b2) dell’ordine del giorno della 5ª Municipalità Vomero/Arenella in data 7.6.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15/2/2023:
1) dell’ordinanza in data 23.1.2023 n. 4, prot. n. OD/2023/0000060 con cui il Direttore della 5ª Municipalità – Arenella – Vomero del Comune di Napoli ha disposto l’istituzione, lungo via Filippo Cifariello di un percorso pedonale protetto, sul lato destro della strada (nel senso di percorrenza da via Gianlorenzo Bernini a via Enrico Alvino), con l’ausilio di paletti dissuasori di sosta;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compreso, per quanto possa occorrere, il verbale in data 19.1.2023 con cui i rappresentanti della Polizia Locale U.O. Vomero Arenella, della Presidenza della 5ª Municipalità e della U.O. Attività Tecniche della 5ª Municipalità hanno concordato di istituire il sopra menzionato percorso pedonale protetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale (omissis) di (omissis), sita in Napoli alla via Cifariello, ha impugnato la delibera di G.M. n.268 del 30.06.2021 con cui si disponeva la revoca della delibera n. 578 del 26.10.2017 di parziale pedonalizzazione della suddetta strada, nel tratto compreso tra il civico 14/a ed il 18.
1.1. – Ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto titolare di un interesse qualificato per essere intervenuta nel procedimento di pedonalizzazione, in qualità di gestore di un’attività commerciale sita nel tratto interessato dalle decisioni dell’amministrazione, sollecitandone la conclusione anche mediante un ricorso avverso il silenzio proposto innanzi a questo T.A.R.
1.2. – Con i motivi secondo e terzo, ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, nonchè lo sviamento di potere e la contraddittorietà della decisione assunta dalla Giunta comunale con la delibera di revoca gravata.
2. – Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio in data 6 ottobre 2021.
3. – In data 11 febbraio 2022 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum il parroco della Casa Filiale della Parrocchia (omissis), in ragione dell’interesse all’accoglimento del ricorso, essendo la pedonalizzazione di via Cifariello ritenuta strumentale anche al regolare svolgimento delle attività di culto che si celebrano presso il (omissis); atto con cui sono replicate le medesime censure e conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
4. – In data 15 febbraio 2023 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 4 del 23.01.2023, con cui è stata disposta l’istituzione, lungo via Cifariello, di un percorso pedonale protetto, sul lato destro della strada con l’ausilio di paletti dissuasori di sosta.
Avverso tale provvedimento ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della determinazione assunta. Ha, inoltre, dedotto l’illegittimità derivata dai vizi della delibera di Giunta impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, richiamando i motivi di ricorso in esso articolati.
5. – In data 4 ottobre 2023 il Comune resistente ha depositato documenti. Sia la difesa della civica amministrazione che la ricorrente, in data 13 ottobre 2023, hanno depositato una memoria.
Il Comune di Napoli ha eccepito la carenza di interesse qualificato della ricorrente alla proposizione del ricorso ed ha replicato nel merito alle doglianze di controparte.
Nel sostenere la legittimità dell’operato degli organi comunali, ha evidenziato che la revoca contenuta nella delibera di Giunta n. 268/2021 è stata adottata dopo che il Consiglio di Municipalità ed il Servizio di Polizia Locale si sono espressi in senso sfavorevole alla pedonalizzazione di cui alla precedente delibera, demandando poi al Servizio Tecnico della Municipalità la realizzazione di un percorso pedonale protetto su ambo i lati della carreggiata, al fine di mettere in sicurezza il transito pedonale in una strada priva di marciapiede, senza arrecare difficoltà al transito veicolare. L’ordinanza n. 4/2023 è stata successivamente adottata in attuazione della delibera n. 268/2021. Ha rivendicato la legittimità delle scelte operate dall’amministrazione in quanto espressione di discrezionalità tecnica, escludendo la sussistenza di vizi procedimentali.
La ricorrente, in data 23 ottobre 2023, ha depositato memoria di replica, sia all’eccezione di carenza di interesse qualificato, che alle argomentazioni nel merito dell’amministrazione resistente.
6. – Alla pubblica udienza del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. – La vicenda oggetto di contenzioso è già stata esaminata da questo Tribunale nell’ambito del giudizio azionato dalla ricorrente, con cui costei ha impugnato il silenzio formatosi sulla propria istanza presentata al Comune di Napoli, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di pedonalizzazione di via Cifariello, nel tratto compreso tra il civico 14 ed il civico 18, disposta dalla G.M. con delibera n. 578 del 26.10.2017, concluso con sentenza di accoglimento n. 1590/2021.
Giova, al fine di una più compiuta ricostruzione degli eventi, precisare che:
– il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 578 del 26 ottobre 2017, aveva disposto di “istituire, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., l’Area Pedonale Urbana nella storica via Filippo Cifariello, nel tratto stradale compreso tra il civ. 14/A e il civ. 18” e “confermare l’area Z.T.L. nel tratto tra il civ. 14/A e la confluenza con via Enrico Alvino”, nonché, “trattandosi di asse viario secondario, demandare al Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 5 l’emanazione di specifica Ordinanza Dirigenziale volta ad istituire il dispositivo di traffico e la relativa modalità di delimitazione del tratto di via Filippo Cifariello interessato dalla pedonalizzazione”;
– la decisione di pedonalizzare l’area si fondava, dichiaratamente, sull’intento di rilanciare e conservare le aree di interesse storico, culturale e ambientale, in conformità con il Piano Generale del Traffico Urbano 1997/1999 (delibera del Consiglio comunale n. 263 del 1997) e con l’aggiornamento 2002/2004, che prevedeva, tra l’altro, di “migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, in particolare nelle aree più congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche-architettoniche” e “rendere più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale”;
– nella stessa delibera, si registrava il parere favorevole alla pedonalizzazione di via Filippo Cifariello espresso dal Consiglio della Municipalità 5 nella seduta del 28 aprile 2015;
– in esecuzione dell’obbligo di provvedere, disposto da questa Sezione del T.A.R. con la menzionata sentenza n. 1590/2021, il Direttore della Municipalità 5, con ordinanza n.7 del 28.04.2021, ordinava l’istituzione dell’area pedonale sul citato tratto di strada;
– il Comune di Napoli, con delibera di giunta n. 268 del 30 giugno 2021, ha revocato la precedente deliberazione n. 578/2017, dando atto delle proteste dei residenti in ordine alle criticità riferite alla sicurezza ed accessibilità delle aree e tenuto conto del parere della Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella del 24.08.2021, di cui la delibera gravata riporta la seguente considerazione: “la pedonalizzazione di un tratto renderebbe assai difficoltoso l’ingresso e l’uscita dei veicoli – in particolare dei mezzi di soccorso e di emergenza – nel restante tratto, che di fatto, pur essendo piuttosto stretto, diverrebbe a doppio senso di circolazione ed inoltre, essendo privo di marciapiedi su ambo i lati, non percorribile in sicurezza nemmeno dai pedoni”;
– la deliberazione di revoca è stata impugnata dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio;
– successivamente, in data 20/01/2023, il Comune ha adottato la disposizione dirigenziale n. 4, con la quale, in attuazione della delibera n. 268/2021, veniva istituito lungo la via F. Cifariello un percorso pedonale protetto sul lato destro della strada (nel senso di percorrenza da via Gianlorenzo Bernini a via Enrico Alvino), con l’ausilio di paletti dissuasori di sosta, posti senza soluzione di continuità, assicurando un’ampiezza minima della carreggiata di 3,50 ml;
– la suddetta disposizione dirigenziale è stata impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti.
8. – Ricostruita la vicenda, è ora possibile procedere con l’esame delle censure dedotte.
8.1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità, sollevata dal Comune di Napoli per carenza di un interesse qualificato della ricorrente.
L’eccezione è infondata.
È sufficiente richiamare quanto già chiarito a riguardo da questa Sezione con la sentenza n. 1590/2021, menzionata anche dalla ricorrente, secondo cui: «non può neppure essere accolta l’eccezione relativa alla posizione della ricorrente, che il Collegio ritiene qualificata in ragione dello svolgimento, nella via destinata alla pedonalizzazione, di un’attività di ristorazione in tesi suscettibile di pregiudizio in caso di mantenimento di una “circolazione non compatibile” con le caratteristiche della strada in cui si svolge».
8.2. Con riferimento al merito del ricorso, giova rilevare che ai sensi dell’art. 7, comma 9, del codice della strada “i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Ne deriva la competenza della giunta comunale all’istituzione delle zone a traffico limitato o alla pedonalizzazione di alcune aree. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che tale previsione attribuisce espressamente alla giunta comunale un potere generale di regolazione delle limitazioni del traffico veicolare urbano e individuazione di specifiche aree da pedonalizzare, in considerazione del generale impatto sul territorio, corrispondendo ad un obiettivo programmatorio generale del traffico veicolare. La giunta comunale può, dunque, imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni (residenziale, commerciale, ecc.) e di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare (Cons. Stato, sez. II, sent. 7185 del 27.10.2021; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7129). L’attività pianificatoria, al pari di quella di delimitazione di aree pedonali o di zone a traffico limitate, rientra, dunque, nel merito di scelte rimesse all’amministrazione, e sindacabili in sede giurisdizionale solamente sotto il profilo della manifesta irragionevolezza. La delimitazione delle aree pedonali deve inoltre essere effettuata tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio, come prescritto dal già citato art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992.
9. – Tanto chiarito, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti, si rivelano non meritevoli di favorevole apprezzamento e debbono, pertanto, essere respinti.
9.1. – Infondato è il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione delle norme poste a tutela della partecipazione procedimentale, in particolare, l’art. l. della l. 241/1990. La delibera di Giunta impugnata, come visto, ha ad oggetto l’attività pianificatoria relativa alla delimitazione delle aree pedonali, espressione di un potere generale di regolazione del traffico veicolare.
Secondo condivisibile giurisprudenza, “la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nell’ipotesi di atti amministrativi generali (come nel caso di specie un atto di pianificazione – relativo alla circolazione veicolare o alla pedonalizzazione di aree – o la sua revoca), come disposto dall’art. 13, primo comma, della legge n. 241/1990” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4554 del 2011); in particolare, “l’atto di macro organizzazione in quanto atto generale è espressamente sottratto alle norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990 che al comma 1 recita: Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 5969 del 2019).
9.2. – Non si ravvisano nemmeno i dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione, o di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, in quanto la delibera di Giunta si fonda sul parere (prot. n. PG/2021/496513 del 24/06/2021, versato in atti dal Comune in data 4 ottobre 2023) contenente valutazioni, non solo tecniche sulle condizioni di transito dei residenti, ma anche, e in modo particolare, sulla sicurezza, sia per i pedoni che per i veicoli in transito.
Deve essere esclusa la sussistenza del profilo della manifesta irragionevolezza, che consentirebbe di sindacare la discrezionalità riservata all’amministrazione nelle decisioni di pianificazione della circolazione stradale e pedonale, che ha condotto ad una scelta di diversa regolazione dell’area, effettuata tenendo conto degli effetti della delimitazione del traffico sulla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale come previsto dal citato art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992 (i.e. esigenze: di garantire migliori condizioni di accesso ai mezzi di soccorso; di creazione di percorsi protetti a tutela dei pedoni).
9.3. – Parimenti dirimente a tal proposito è l’ulteriore considerazione per cui, avverso la parte della motivazione della delibera di revoca riferita all’esigenza di creazione di percorsi protetti a tutela dei pedoni, la ricorrente non ha articolato censure, limitandosi ad argomentare sulla possibilità di rimozione degli elementi ritenuti di ostacolo all’accesso dei mezzi di soccorso in ragione alle ridotte dimensioni della carreggiata. Ebbene, la mancata contestazione di uno dei profili che compongono la motivazione del provvedimento avversato risulta da solo idoneo a sorreggere la reiezione del ricorso. La delibera di Giunta gravata è, infatti, plurimotivata.
Secondo giurisprudenza consolidata anche della Sezione “A fronte di un atto c.d. “plurimotivato”, l’eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune dai vizi lamentati (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 63 del 17 gennaio 2011)” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 4108 del 10.07.2023).
10. – Infondati sono anche i motivi aggiunti che sono esenti dai dedotti vizi di illegittimità derivata della delibera di Giunta, in ragione della già acclarata infondatezza delle censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle doglienze ritenute proprie dell’ordinanza gravata, giova rilevare che il provvedimento del direttore della quinta Municipalità ha disposto la creazione di un percorso pedonale protetto sul lato destro di via Cifariello, mediante l’installazione di dissuasori.
L’ordinanza in questione risulta assunta previo parere della Soprintendenza, che si è espressa sia sotto il profilo architettonico che archeologico, e tenuto conto dell’avvenuto bilanciamento delle contrapposte esigenze, di sicurezza, rispetto delle caratteristiche dei luoghi (ivi compresa la presenza della chiesa) e di consentire il transito dei pedoni in sicurezza. Profili che escludono la sussistenza dei dedotti profili di illegittimità.
Invero, la scelta del lato della strada in cui creare il percorso pedonale rientra anch’essa nel merito di decisioni rimesse all’amministrazione, e sindacabili in sede giurisdizionale solamente sotto il profilo della manifesta irragionevolezza.
11. – Per tutto quanto esposto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti debbono essere respinti.
11.1. – Le spese seguono le regole della soccombenza e, poste a carico della sola ricorrente (potendo essere compensate tra Comune di Napoli e interventore, atteso il ruolo del tutto marginale svolto da questo in giudizio), sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore del Comune di Napoli, oltre accessori come per legge.
Spese compensate tra interventore e Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)