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T.A.R. Campania sez. V, 26/04/2021, n. 2689

Massima

In caso di diniego di rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il diniego, infatti, si configura come atto dovuto in presenza delle condizioni previste dalla legge (art. 120, comma 1, D.lgs. n. 285/1992), e non come esercizio di discrezionalità amministrativa. Di conseguenza, la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo.

Supporto alla lettura

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Disciplinato dall’art. 37 c.p.c., consiste nell’impossibilità per il giudice ordinario di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici appartenenti non semplicemente ad altri uffici (altrimenti si configurerebbe difetto di competenza ex art. 38 c.p.c.) bensì ad altri sistemi giudiziali, come quello dei ricorsi amministrativi o ad altri poteri pubblici (es.: Pubblica Amministrazione).

In passato, tale difetto era era rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, trattando alla stregua il difetto assoluto di giurisdizione (quando la questione proposta di fronte al giudice è in realtà riservata al legislatore o all’amministrazione) e il difetto relativo di giurisdizione (che si occasiona tra diverse giurisdizioni), la nuova formulazione dell’art. 37 c.p.c. ha distinto le diverse ipotesi di difetto di giurisdizione, chiarendo, definitivamente, le facoltà impugnatorie riconosciute all’attore nei giudizi di impugnazione.
La riforma Cartabia non sembra invece incidere in maniera nettamente innovativa sul processo amministrativo dal momento che il tenore letterale dell’art. 9 c.p.a., prevedeva già che «il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione».

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6263 del 2015, proposto da (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Motorizzazione Civile di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, via Diaz, 11;
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento della motorizzazione di Caserta del 2015, recante diniego di nulla osta per conseguimento del titolo abilitativo di guida.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Motorizzazione Civile di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2021 la dott.ssa (omissis) e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ufficio della MCTC di Caserta in data 19.9.2015 ha rigettato l’istanza di nulla osta per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida dell’11.6.2015 per mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, del Codice della Strada, avendo egli riportato una condanna penale per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990.

1.2. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione dell’art. 120 del Codice della Strada, degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione procedente sarebbe obbligata a valutare in concreto la posizione dell’interessato, tenendo conto, oltre che della condanna riportata, anche della condotta successiva dello stesso e delle sue prospettive di reinserimento, nel caso di specie connesse proprio al conseguimento del titolo abilitante alla guida.

Nel caso di specie mancherebbe del tutto la predetta valutazione e l’amministrazione avrebbe anche violato le garanzie procedimentali non consentendo al ricorrente di difendersi adeguatamente.

2. Il Ministero dei Trasporti e la Motorizzazione civile di Caserta, costituiti in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e nel merito hanno concluso per la sua reiezione stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

3. Con l’ordinanza n. 138 del 26.1.2016 la Sezione, dopo avere “rinviato alla fase di merito ogni approfondimento in merito alla valutazione della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla amministrazione resistente”, ha respinto la domanda cautelare non ritenendo il ricorso “assistito da evidenti elementi di fondatezza in quanto il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, qualificati espressamente dall’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992 come ostativi al rilascio del titolo abilitativo di giuda, né risulta aver ottenuto la relativa riabilitazione”.

4. Con decreto n. 43 del 29.3.2016 è stata respinta la domanda del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non avere l’istante adeguatamente documentato il possesso dei requisiti e, in particolare, per non avere ottemperato alla richiesta di integrazioni istruttorie della competente Commissione.

5. All’udienza di smaltimento del 20 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. E’ fondata e va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dall’amministrazione resistente.

6.1. Il presente giudizio verte su un diniego di rilascio della patente di guida per l’esistenza di circostanze preclusive, afferenti all’assenza dei requisiti morali per conseguire il suddetto titolo abilitativo.

La norma di legge cui si è conformata l’amministrazione resistente nell’emissione del provvedimento di revoca è l’art. 120, comma 1, del D.lgs. n. 285/1992 che impone all’Autorità competente di inibire il conseguimento della patente alle persone che si trovano nelle condizioni soggettive ivi descritte, tra le quali è compresa quella di essere stati condannati per alcuni reati di più rilevante allarme sociale.

La predetta disposizione vincola interamente l’azione dell’amministrazione sia nei presupposti – esistenza delle situazioni ivi elencate -, sia nel contenuto – impossibilità di rilascio della patente.

6.2. Tanto premesso, il Collegio condivide quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lombardia, Milano, n. 2400/2015; TAR Lombardia, Milano, I, n. 2228/2015) che si è conformata all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione attribuendo controversie analoghe a quella in esame alla giurisdizione del G.O. in considerazione della natura del potere esercitato dall’amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 10406/2014).

Secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata, tale atto non esprime “esercizio di discrezionalità amministrativa (…), ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma” e che “dunque, alcuna discrezionalità può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge, sicché, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti qualificabile in termini di diritto soggettivo” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, n. 1058/2015, cfr. Cass. SS.UU., n. 10406/2014).

6.3. I medesimi principi giurisprudenziali enunciati in materia di revoca della patente ex art. 120, comma 2, del Codice della Strada sono stati considerati applicabili anche all’ipotesi in cui si controverte del diniego di rilascio della patente, ai sensi del comma 1 del citato art. 120, trattandosi di attività sostanzialmente analoghe.

La giurisprudenza ha affermato che, anche con riferimento al diniego di ammissione all’esame di guida, ai sensi dell’art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada, viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 3817/2015; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 266/2013; C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013).

7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il Giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..

8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, atteso che le spese della fase cautelare sono state regolate con l’ordinanza n. 138 del 26.1.2016 e che l’amministrazione resistente non ha svolto alcuna ulteriore attività difensiva per la fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica quale Giudice competente il Tribunale ordinario, presso cui il ricorso potrà essere riproposto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, svoltasi in video collegamento ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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