SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2023, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in in Napoli, via (omissis).
Accertamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 117 c.p.a., dell’obbligo del Prefetto di Napoli di provvedere alla conclusione del procedimento avviato su istanza del ricorrente il (omissis) e registrato al protocollo dell’Amministrazione al n° (omissis) per l’aggiunta, al proprio cognome paterno (omissis), del cognome materno (omissis).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25 settembre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, il sig. (omissis) ha premesso di aver trasmesso alla Prefettura di Napoli in data (omissis) un’istanza per l’aggiunta del cognome materno a quello paterno corredato con la documentazione prescritta e di aver sollecitato la Prefettura con note del (omissis) dello stesso anno.
Con nota del (omissis) la prefettura confermava la regolare protocollazione dell’istanza a far data dal (omissis) e che il termine a disposizione dell’Amministrazione era di 120 giorni, ma che a causa del grave arretrato, l’Amministrazione non avrebbe potuto rispettare la scadenza.
Ciò premesso parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni in considerazione del decorso del termine di legge.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Napoli senza articolare difese di merito.
Alla camera di consiglio del 14 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato in quanto è ampiamente decorso il termine per provvedere e deve conseguentemente ravvisarsi la violazione del relativo obbligo sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990, per ammissione stessa dell’Amministrazione convenuta.
Deve quindi essere dichiarato l’obbligo della convenuta Prefettura di provvedere sull’istanza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta, previa istanza di parte ricorrente, nel caso di perdurante inerzia della Prefettura.
In considerazione del comportamento dell’amministrazione che ha rappresentato al ricorrente, prima ancora della scadenza del termine, la sussistenza di una situazione di arretrato che non le avrebbe consentito di evadere nel termine l’istanza proposta, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto condanna la convenuta Prefettura a provvedere sull’istanza del (omissis) proposta da parte ricorrente entro il termine di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato da porre a carico della convenuta Prefettura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
