• Home
  • >
  • T.A.R. Campania sez. I, 12/02/2024, n. 1010

T.A.R. Campania sez. I, 12/02/2024, n. 1010

Massima

Il diritto all’aggiunta del cognome materno al proprio cognome paterno rientra nella sfera dei diritti della persona, meritevoli di tutela giudiziaria in caso di inerzia dell’amministrazione. La sentenza, pur non entrando nel merito della questione specifica, riafferma implicitamente l’importanza di questo diritto, tutelandolo contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione.

Supporto alla lettura

DOPPIO COGNOME

Avere un doppio cognome significa avere un cognome composto da 2 parole su tutti i documenti anagrafici (carta di identità, passaporto e patente), oltreché su altri documenti ufficiali (codice fiscale, atti anagrafici, ecc.).

Il doppio cognome è una pratica sempre più diffusa in Italia, mentre in altri paesi è la regola (es. Spagna).

Gli unici 2 modi per poter aggiungere un secondo cognome sono:

  1. al momento della nascita: in questo caso, la scelta va fatta dai genitori al momento della dichiarazione di nascita. Ma il doppio cognome da poter aggiungere è solo quello materno;
  2. con una istanza da presentare alla Prefettura: in questo caso, il cognome può essere cambiato in qualsiasi momento della propria vita (da minorenne o maggiorenne). Inoltre, il doppio cognome può essere quello materno, di un parente, di fantasia, ecc.

Al momento della nascita, è possibile aggiungere (solo) il cognome materno tramite una dichiarazione all’ufficiale di stato civile. A prevedere ciò, però, non è stata una legge ma una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana del 2022 secondo cui: “il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico“. Tale interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, però, non ha efficacia retroattiva. Questo significa che l’aggiunta del cognome materno tramite una semplice dichiarazione è possibile solo al momento della nascita e per i figli nati dopo il giorno 1 giugno 2022.

Per chi invece è già stato dichiarato alla nascita, e cioè ha già un cognome sui documenti di riconoscimento, la procedura è diversa, infatti l’unico modo per poter aggiungere il cognome materno e, più in generale, qualsiasi doppio cognome, è quello di presentare un’istanza alla Prefettura. L’istanza può essere presentata sia per i minorenni sia per i maggiorenni.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2023, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in in Napoli, via (omissis).

Accertamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 1 e 117 c.p.a., dell’obbligo del Prefetto di Napoli di provvedere alla conclusione del procedimento avviato su istanza del ricorrente il (omissis) e registrato al protocollo dell’Amministrazione al n° (omissis) per l’aggiunta, al proprio cognome paterno (omissis), del cognome materno (omissis).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25 settembre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, il sig. (omissis) ha premesso di aver trasmesso alla Prefettura di Napoli in data (omissis) un’istanza per l’aggiunta del cognome materno a quello paterno corredato con la documentazione prescritta e di aver sollecitato la Prefettura con note del (omissis) dello stesso anno.

Con nota del (omissis) la prefettura confermava la regolare protocollazione dell’istanza a far data dal (omissis) e che il termine a disposizione dell’Amministrazione era di 120 giorni, ma che a causa del grave arretrato, l’Amministrazione non avrebbe potuto rispettare la scadenza.

Ciò premesso parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni in considerazione del decorso del termine di legge.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Napoli senza articolare difese di merito.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato in quanto è ampiamente decorso il termine per provvedere e deve conseguentemente ravvisarsi la violazione del relativo obbligo sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990, per ammissione stessa dell’Amministrazione convenuta.

Deve quindi essere dichiarato l’obbligo della convenuta Prefettura di provvedere sull’istanza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta, previa istanza di parte ricorrente, nel caso di perdurante inerzia della Prefettura.

In considerazione del comportamento dell’amministrazione che ha rappresentato al ricorrente, prima ancora della scadenza del termine, la sussistenza di una situazione di arretrato che non le avrebbe consentito di evadere nel termine l’istanza proposta, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto condanna la convenuta Prefettura a provvedere sull’istanza del (omissis) proposta da parte ricorrente entro il termine di cui in motivazione.

Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato da porre a carico della convenuta Prefettura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi