SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2023, proposto da
(omissis), quali genitori responsabili di (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) ed (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della nota del Direttore del Distretto Sanitario Tirreno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del (omissis), prot. gen. n. (omissis), con la quale è stato comunicato che «nell’ASP di Cosenza opera il Centro Polifunzionale Anmi SISS, accreditato con il Sistema Sanitario Regionale, che si avvale di un servizio residenziale (ricovero) e semiresidenziale per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, al quale gli utenti possono rivolgersi»;
– di ogni altro atto presupposto, attuativo e integrativo connesso o consequenziale alla suindicata nota;
per la conseguente condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a:
a) riconoscere il diritto della minore (omissis) a ricevere, sino al compimento della maggiore età, l’erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a km 30 dalla residenza della minore) o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno trentasei (36) ore a settimana, o, comunque, per la diversa durata ritenuta necessaria per garantire il diritto alla salute della minore in relazione alle problematiche (disturbi dello spettro autistico) da cui è affetta;
b) farsi carico dell’erogazione, diretta o indiretta, in favore della minore (omissis) del trattamento in questione;
c) rimborsare tutte le spese sinora sostenute da (omissis) e (omissis) per garantire alla minore il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA ammontanti, a oggi, ad € 5.100,00, e di tutte le future spese che i coniugi dovranno sostenere per continuare la predetta terapia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. (omissis) e uditi il difensore di parte ricorrente;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La minore (omissis) soffre di «disturbo dello spettro autistico (livello di supporto =3), con funzionamento non verbale nella norma, disturbo del linguaggio espressivo e recettivo, deficit del funzionamento adattivo, disregolazione emotivo-comportamentale», così come diagnosticato dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo Onlus – Presidio Ospedaliero Madonna Delle Grazie di Matera e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Le è stato riconosciuto la condizione di portatrice di handicap grave e le viene erogata l’indennità di accompagnamento.
2. – A partire dall’anno 2021, la minore ha intrapreso, con benefici significativi, un percorso di trattamento con il c.d. metodo ABA presso la struttura Villa Federico, gestita dall’ Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi “Oasi Federico” Onlus.
Gli elevati costi del trattamento non hanno consentito alla famiglia di acquistare prestazioni per più di tre ore a settimana, benché il personale specializzato abbiano suggerito un numero maggiore di ore di intervento, sino a 36.
3. – Con nota del 24 novembre 2022, dunque, i genitori della minore, (omissis) e (omissis), per il ministero dei loro difensori, hanno dunque invitato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:
«1. a riconoscere e garantire il diritto della minore (…) a ricevere sino al compimento della maggiore età, l’erogazione diretta (presso una struttura sanitaria ubicata ad una distanza non superiore a Km 30 dalla residenza della minore, posto che la grave forma di autismo da cui la bimba è affetta, risulta, di fatto, del tutto incompatibile con trasferimenti quasi quotidiani di altra portata e assolutamente controproducente per la sua salute) o indiretta del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno 36 ore a settimana;
2. a farsi carico dell’erogazione, diretta (nei termini indicati al punto che precede) o indiretta, in favore della minore (…) del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, per almeno 36 ore a settimana, sino al compimento della maggiore età;
3. a rimborsare tutte le spese sinora sostenute (…) per garantire alla minore (…) il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA ammontanti, a oggi, ad € 5.100,00, e di tutte le future spese che i coniugi dovranno sostenere per continuare la predetta terapia».
4. – Il Direttore del Distretto Sanitario Tirreno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha dato risposta con la nota del (omissis), prot. n. (omissis), con cui ha informato che «le prestazioni di riabilitazione sanitaria (per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali) sono erogate dall’ASP attraverso i propri servizi. L’accesso alle strutture di riabilitazione avviene attraverso il Pua e la valutazione dell’UVM. Quando non è possibile fornite direttamente tali servizi l’Azienda vi provvede attraverso contratti con strutture private autorizzate ed accreditate dalle regioni. Si precisa, inoltre, che nel rispetto della libera scelta del luogo di cura nell’ambito delle strutture pubbliche e private con sede su tutto il territorio nazionale, dette strutture devono essere necessariamente autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale. Si comunica che nell’ASP di Cosenza opera il Centro Polifunzionale Anmi Siss, accreditato con il sistema sanitario Regionale, che si avvale di un servizio residenziale (ricovero) e semi-residenziale, per il trattamento dei disturbi dello Spettro Autistico, al quale gli utenti possono rivolgersi».
5. – (omissis) e (omissis) si sono quindi rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, impugnando la nota e chiedendo la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla somministrazione in favore della minore, in maniera diretta o indiretta, del trattamento con terapia ABA, nonché alla rifusione, in favore dei genitori responsabili, delle spese sopportate sino ad ora.
Essi fondano la loro pretesa sull’art. 32 Cost., sull’art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sull’art. 7, comma 1, lett. b) d.lgs. 18 giugno 1999, n. 229, sugli artt. 2 e 3, l. 18 agosto 2015, n. 134.
6. – Non essendosi costituita l’amministrazione intimata, che pure ha regolarmente ricevuto la notificazione del ricorso, questo è stato trattato all’udienza pubblica del 25 settembre 2024.
7. – Pregiudizialmente, va osservato che, alla luce dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., là dove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato.
8. – Quanto al fondo del ricorso, la giurisprudenza (anche quella di questo Tribunale: cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424) ha riconosciuto che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.
Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708).
9. – Questo Tribunale ha inoltre affermato che, in tema di assistenza sanitaria, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del servizio sanitario in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 1993).
Tale principio è stato senz’altro applicato con riferimento all’erogazione di assistenza con il metodo ABA.
10. – Nondimeno, non spetta al paziente (o a chi ne ha la responsabilità), né all’Autorità giurisdizionale individuare e prescrivere le terapie necessarie.
È piuttosto obbligo della competente Azienda Sanitaria Provinciale, previa necessaria attività diagnostica, determinare quali siano gli interventi terapeutici necessari per il paziente, prescrivendo e poi aggiornando il trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, in relazione alle attuali condizioni del paziente e sulla base Linee Guida elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità.
11. – In altri termini, come già notato (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, ord. 12 luglio 2024, n. 408), l’accesso ai percorsi di assistenza garantiti dai LEA, con onere a carico del sistema sanitario, non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, ma presuppone una verifica che rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione circa la scelta della metodologia più adeguata e la consistenza delle prestazioni per singolo paziente.
Ovviamente, il piano terapeutico predisposto potrà, comunque, essere sottoposto al sindacato giurisdizionale attraverso autonoma impugnativa, così come potrà essere contrastata ai sensi dell’art. 117 c.p.a. l’eventuale inerzia dell’amministrazione.
Tuttavia, l’effettiva erogabilità della prestazione, pur astrattamente prevista nei LEA, a carico del sistema sanitario, è sempre subordinata ad una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alle condizioni clinico-diagnostiche dell’eventuale beneficiario, che spetta all’amministrazione sanitaria, anche sulla base della certificazione eventualmente allegata dai ricorrenti.
12. – Nel caso di specie, non è stato allegato, né tampoco dimostrato che gli odierni ricorrenti si siano rivolti alle competenti strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ottenere le necessarie terapie per la figlia minore.
Addirittura, nemmeno è documentata una prescrizione medica relativa al trattamento con la c.d. metodologia ABA.
D’altra parte, la nota dell’Azienda oggetto di impugnativa non nega alla minore la somministrazione del trattamento con metodo ABA, né le impone di essere preso in carico presso una struttura difficilmente raggiungibile.
Solo, essa fornisce le indicazioni sulle modalità di presa in carico dell’assistito, e cioè «l’accesso alle strutture di riabilitazione avviene attraverso il Pua (Punto Unico di Accesso, NDR) e la valutazione dell’UVM (Unità di Valutazione Multidiscipilnare)».
13. – Tali essendo i termini fattuali della controversia, il ricorso non può trovare accoglimento.
I ricorrenti, al fine di soddisfare l’interesse fondamentale della loro figlia minore ad ottenere la terapia più adeguata alla sua condizione personale, dovranno quindi rivolgersi secondo le modalità indicate all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
14. – D’altra parte, anche sul piano processuale, non essendovi mai stata una valutazione delle cure necessarie da parte delle competenti Autorità mediche, e non essendovi dunque mai stato esercizio dei poteri amministrativi, sia pure di discrezionalità tecnica, a questo Tribunale è precluso di sostituirsi all’amministrazione (art. 34, comma 2 c.p.a.).
15. – Anche la domanda di «rimborso» delle spese sopportate deve essere rigettata, non essendovi, allo stato, una condotta illecita dell’amministrazione, alla quale non risulta che le parti ricorrente si siano adeguatamente rivolte.
16. – Non occorre pronunziare sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
