Massima

L’esclusione da un concorso pubblico per mancata presentazione alla prova pratica a causa di un evento imprevisto e indipendente dalla volontà del candidato è illegittima, soprattutto se il bando viene interpretato restrittivamente e non considera il caso fortuito. Il giudice amministrativo può annullare l’atto di esclusione e ordinare l’ammissione del candidato a una prova suppletiva, qualora ciò non pregiudichi l’interesse pubblico e non comporti un aggravio per l’amministrazione.

Supporto alla lettura

CONCORSO PUBBLICO

L’accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene, salvo limitate eccezioni, per pubblico concorso. La selezione pubblica ha natura procedimentale ed è regolata oltre che dalla legge, da atti e provvedimenti amministrativi.

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

  • adeguata pubblicità della selezione;
  • modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
  • adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  • rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
  • composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Il procedimento si avvia con il bando di concorso, cioè con la comunicazione scritta attraverso la quale la pubblica amministrazione rende pubblica la volontà di indire un concorso per l’assegnazione di un posto di lavoro, nel suddetto bando vengono indicate, in modo specifico, le modalità in base alle quali il concorso viene condotto, e quindi, sia i requisiti di partecipazione ed i termini entro i quali deve essere inoltrata la domanda, sia le altre disposizioni vincolanti, per i partecipanti al concorso e per la pubblica amministrazione, che regolano la selezione.

Scaduti i termini, l’amministrazione procede, attraverso la commissione giudicatrice, all’esame delle domande dei candidati ed alle prove concorsuali che possono essere di diverso tipo:

  • per esami (scritti e/o orali);
  • per titoli: nel bando vengono indicati i titoli di accesso e quelli che danno un punteggio e le graduatorie vengono effettuate tenendo conto dei titoli di studio posseduti, attestati, pregresse anzianità lavorative, corsi frequentati ecc.
  • per titoli ed esami;
  • per corsi – concorsi: l’amministrazione incarica un soggetto di preparare un corso per la formazione di una graduatoria da cui potere attingere in caso di bisogno;
  • prove pratiche per l’accertamento della professionalità richiesta dal profilo o dalla categoria.

Esistono deroghe all’accesso per concorso e sono stabilite per legge:

  • l’art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 che consente l’assunzione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che abbiano i requisiti richiesti;
  • la legge 12 marzo 1999 n. 68 che consente l’assunzione obbligatoria dei disabili o vittime del terrorismo;
  • l’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norma peraltro riformulata dalla legge finanziaria per il 2008 e dal D.L. 112/2008 in tema di forme flessibili di assunzione: contratti a tempo determinato, contratti a contenuto formativo e tirocinio, contratto di somministrazione di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative.

Un accenno va fatto a proposito del c.d. concorso interno, questa forma di selezione è largamente utilizzata per consentire la progressione di carriera del personale già dipendente della pubblica amministrazione. All’interno di questa categoria si individuano due specie di concorso:

  • progressioni orizzontali: è consentito il passaggio all’interno della stessa area;
  • progressioni verticali: è consentito il passaggio tra diverse aree.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ministero Dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa concessione di misura cautelare,

1) della nota del 12.09.2024 con cui il Presidente della Commissione della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche ha precluso alla ricorrente la possibilità di sostenere la prova pratica in altra data calendarizzata, con conseguente esclusione della stessa dalla procedura concorsuale (Allegato 1);

2) di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra e per quanto di interesse:

2.a) la clausola del bando di concorso per titoli ed esami di cui al decreto dirigenziale n. 2575 del 06.12.2023, adottato ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, con la quale viene stabilito (v. art. 12 comma 2) che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6” – che fa riferimento all’ipotesi dello “stato di gravidanza o di allattamento” – “la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovute a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione della procedura concorsuale”;

2.b) la convocazione alla prova pratica della classe di concorso A050 di cui all’avviso del 05.06.2024 pubblicata sul portale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella parte in cui prevede che “la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovute a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione della procedura concorsuale”;

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a svolgere la prova pratica del concorso in altra data;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visto il provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell’art.56 cod. proc. amm. n.338/2024 del 26 settembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24 settembre 2024 e depositato in pari data, la dott.ssa (omissis) impugnava la nota del Presidente della Commissione di data 12.09.2024, con la quale le era stata preclusa la possibilità di sostenere in altra data la prova pratica del concorso per titoli ed esami di cui al decreto dirigenziale n. 2575 del 06.12.2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. La decisione comporta l’esclusione dal concorso.

La decisione del Presidente è stata adottata in applicazione del predetto decreto dirigenziale, che costituisce il bando del concorso.

L’art. 12 comma 2 del bando prevede che l’esclusione venga disposta anche nel caso in cui la mancata presentazione sia dipesa da caso fortuito e forza maggiore, con la sola eccezione dell’ipotesi di gravidanza ed allattamento, così come previsto dall’art.11 comma 6 del bando stesso.

La ricorrente impugnava, pertanto, anche la relativa clausola del bando nonché la convocazione alla prova pratica nella parte in cui riproduceva la clausola sopra riportata, oltre a richiedere l’accertamento del diritto a svolgere la prova pratica in un’altra delle date calendarizzate, e in particolare in quella del 30 settembre 2024.

La dott.ssa (omissis), infatti, ammessa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ne aveva superato la prova scritta.

Era stata, pertanto, convocata a sostenere la prova pratica per la data del 9 settembre 2024 alle ore 9.

A causa della chiusura in via emergenziale dell’Asse interurbano in ingresso da Bonate Sopra in direzione Bergamo Tratta SS 342, non aveva potuto raggiugere per tempo la sede concorsuale, ed era stata conseguentemente esclusa con la citata nota del Presidente della Commissione del 12 settembre 2024.

Nell’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in sintesi, la violazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, la violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio tra i candidati, la mancata considerazione del caso fortuito e della forza maggiore.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte come attestato dal verbale d’udienza.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.

L’art.12 comma 2 del decreto dirigenziale n.2575 del 2023 prevede l’esclusione nel caso di mancata presentazione del candidato nel luogo ed ora stabiliti, anche se tale mancata presentazione dipenda da forza maggiore o caso fortuito.

In realtà, ritiene questo Collegio che la disposizione del bando sopra menzionata (art.12) non sia stata correttamente interpretata, concetto che esula da quello ben diverso di necessaria interpretazione delle clausole del bando in termini strettamente letterali delle stesse.

In particolare, sia la nota del 12 settembre del 2024, con la quale il Presidente ha escluso la dott.ssa (omissis), sia la convocazione alla prova pratica del 5 giugno 2024 nella parte in cui riporta il dettato dell’art.12 comma 2 del bando per ciò che concerne la mancata presentazione, sono state formulate senza tenere conto del fatto che l’art.12 comma 2 sia riferito allo svolgimento della prova scritta e non alla prova successiva cui la dott.ssa Alongi era stata ammessa e che doveva espletare in data 9 settembre 2024.

Ciò si desume non solo dalla stessa collocazione della norma, immediatamente dopo il comma 1 dedicato allo svolgimento della prova scritta, ma anche dalla complessiva formulazione della stessa.

Nel citato comma 2 infatti si legge: “le date e l’orario delle prove scritte verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. Fatto salvo quanto previsto dall’art.11 comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore”. A conferma che tale clausola di esclusione si riferisce proprio a tale tipo di prova.

Quanto sopra a ben vedere neppure confligge con l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, secondo il quale “Costituisce, infatti, principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione.” (così C. Stato sez. VII 13 dicembre 2022 n.10914).

I principi di autoresponsabilità, parità di trattamento tra i candidati e anonimato delle prove richiedono infatti maggiori cautele in relazione all’espletamento delle prove scritte, mentre devono confrontarsi con le esigenze dei singoli candidati quando l’esame si individualizza, come avviene nelle prove pratiche e orali .

È significativo, nel caso in esame, che le prove pratiche siano state calendarizzate in date diverse. Una prova suppletiva era già stata fissata per il giorno 30 settembre 2024.

In tale quadro deve quindi essere interpretato il bando, che ha inserito la clausola di esclusione nel comma 2 dell’art.12, ossia nella parte riferita alle prove scritte, senza ripetere la medesima previsione nei commi 4 e 5, dedicati alle prove orali e pratiche.

Oltre che per le ragioni sopra evidenziate, l’ammissione della ricorrente ad una prova suppletiva già calendarizzata era una soluzione che si imponeva per il fatto che non vi era l’esigenza di concludere celermente la procedura concorsuale, né il rischio di una dilatazione irragionevole dei tempi.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come le prove suppletive possano essere ammesse purchè il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale ed il differimento non comporti per l’amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l’interesse pubblico” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600; T.A.R. Lazio, sez. I stralcio 15 ottobre 2024 n.17771).

Si osserva poi che non vi era alcun ostacolo a che la ricorrente fosse ammessa a partecipare alla prova in altra data, essendo stata impossibilitata a presentarsi a causa di quello che, come opportunamente documentato si configurava come un vero e proprio caso fortuito, che può essere visto anche come factum principis sotto il profilo della gestione dell’emergenza viabilistica (v. dichiarazione dell’ANAS sulla chiusura della strada percorsa dalla ricorrente proprio il giorno della prova pratica con “concomitante formazione di coda stradale durata diverse ore e di difficile gestione”).

Le norme dei bandi di concorso e le altre disposizioni della procedura che pongano interamente a carico dei candidati il rischio del caso fortuito devono essere disapplicate, quando risultino in concreto sproporzionate e irragionevoli. Occorre infatti valutare se la tutela della posizione individuale comprometta il buon esito della procedura, o ne dilati eccessivamente la durata e i costi, oppure si traduca in un vantaggio comparativo per il candidato stesso, o in una rimessione in termini a fronte di situazioni dove la negligenza o l’imprudenza abbiano avuto un qualche peso.

In proposito, può notarsi come in giurisprudenza l’irrilevanza del caso fortuito e della forza maggiore vengano normalmente riferiti ad impedimenti soggettivi (cfr. C. Stato sez. VII 13 dicembre 2022 n.10914; ma si v. anche C. Stato sez. VII 22 maggio 2024 n.4561; C. Stato sez. VII 24 gennaio 2024 n.766).

Nel caso di specie, la mancata presentazione all’ora stabilita è stata documentata come dovuta alla chiusura in via emergenziale della strada, e dunque è riconducibile a circostanze totalmente estranee alla sfera di controllo della ricorrente, e del tutto prive di collegamento con la sfera soggettiva di quest’ultima. La situazione non può essere assimilata alla categoria degli impedimenti soggettivi veri e propri, pur non imputabili alla parte.

Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della nota del Presidente della Commissione di data 12.09.2024, e l’accertamento del diritto della ricorrente a svolgere la prova pratica del concorso in un’altra data, che la Commissione dovrà fissare entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza.

Le difficoltà relative all’interpretazione del bando e all’applicazione della categoria del caso fortuito consentono la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

annulla la nota del Presidente della Commissione di data 12.09.2024;

accerta il diritto della ricorrente a svolgere la prova pratica del concorso in un’altra data, come precisato in motivazione;

compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi