SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (omissis), proposto da
(omissis), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via (omissis);
contro
(omissis) – “(omissis)”, in persona del suo legale rappresentante e dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1;
Consiglio di Classe (omissis) “(omissis)”, (omissis);
per l’annullamento
previa sospensione cautelare dell’esecutività degli atti impugnati e previa ammissione con riserva alla (omissis)
1) del verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico (omissis), con i relativi allegati, del Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) “(omissis)” di Bolzano, (omissis), nella parte in cui non ammette alla classe successiva la studentessa (omissis) (doc. 1);
2) di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del (omissis) – “(omissis)”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno (omissis) il Cons. (omissis) e uditi per le parti i difensori: avv. (omissis), in sostituzione dell’avv. (omissis), per il ricorrente; avv. (omissis), in sostituzione dell’avv. (omissis), per il (omissis) “(omissis)”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor (omissis), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore (omissis), impugna il verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico (omissis) del Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) “(omissis)” di Bolzano, (omissis), nella parte in cui non ammette alla classe successiva la studentessa (omissis) (doc. 1).
A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente complesso motivo d’impugnazione:
“Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’articolo 1 della legge 241 del 1990, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 12 co. 5, 12 co. 8, 13 co. 3, 14 co. 1 lett. c), 16 della legge 104 del 1992 per violazione di legge, ingiustizia manifesta ed eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per il mancato rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché per la violazione del diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 della Costituzione, dell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dell’art. 24 della Convenzione Universale dei Diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia il 03.03.2009, per aver il (omissis) “(omissis)” ed il Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) (omissis), in maniera discriminatoria ed irragionevole, deliberato la non ammissione della studentessa (omissis), (omissis) e per la quale è stata accertata la necessità di un sostegno scolastico, alla classe successiva in seguito alle valutazioni insufficienti dalla stessa conseguite in alcune materie a causa della mancata predisposizione di piano educativo individualizzato e dell’assegnazione di insegnanti di sostegno”.
Il ricorrente chiede inoltre la condanna del (omissis) “(omissis)” e del Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) “(omissis)”, (omissis) “al pagamento del risarcimento del danno quanto meno morale subito dalla minore (omissis) in quanto la scelta di non conformare le loro decisioni alla legge 104 del 1992 ed alla sua ratio ha inciso ed incide ancor più negativamente sulla vita, sull’integrazione scolastica, sullo sviluppo, sull’istruzione e sulla formazione di una minore (omissis)”.
Si è costituito in giudizio il (omissis) – “(omissis)”, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare avanzata in via incidentale dal ricorrente.
All’udienza in camera di consiglio del (omissis) su istanza delle parti la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del (omissis) il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In limine deve rilevarsi che la definizione nel merito della controversia fa venire meno le esigenze di tutela cautelare fatte valere dal ricorrente, rendendo superflua la trattazione della relativa istanza.
Con il presente ricorso il signor (omissis), in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore (omissis), contesta l’esito di non ammissione alla classe successiva della figlia (omissis) di cui all’impugnato verbale dd.(omissis) del Consiglio di Classe della classe (omissis) del (omissis) – (omissis) “-(omissis)”.
Nel lamentare violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, il ricorrente attribuisce alla mancata redazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed alla mancata assegnazione di insegnanti di sostegno le valutazioni insufficienti conseguite dalla figlia (omissis) in diverse materie, con conseguente giudizio di non ammissione alla (omissis) “(omissis)”.
Si rende preliminarmente opportuno fare un breve accenno alla disciplina di riferimento.
La direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, indica l’area del cosiddetto svantaggio scolastico, nelle sue diverse caratterizzazioni, come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge n. 53/2003, va applicato con particolari modalità, in ragione delle specifiche peculiarità che si presentano.
Con il termine BES si intendono: 1. alunni con disabilità; 2. alunni con disturbi evolutivi specifici; 3. alunni con svantaggio socio – economico, linguistico, culturale.
La citata direttiva, nel definire le strategie di intervento per i Bisogni Educativi Speciali degli alunni, stabilisce, al paragrafo 1.5, che “Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (D.M. 5669/2011)”.
In ambito statale, l’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 affida gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, “alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”.
La Provincia autonoma di Bolzano, in forza delle competenze che le sono attribuite in materia sociale, ha adottato, con delibera della Giunta Provinciale 15 luglio 2013, n. 1056, l’“Accordo di Programma ai sensi dell’art. 21sexies della legge provinciale 30 giugno1983, n. 20, e successive modifiche (Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps)”, che definisce i compiti e i ruoli di tutti gli operatori coinvolti, ossia gli istituti scolastici, l’azienda sanitaria locale, il Comune, l’Ufficio Orientamento Scolastico e la Provincia.
Per quanto d’interesse, va evidenziato che il suddetto “Accordo di programma”:
– prevede che i certificati relativi all’accertamento di disabilità debbano essere predisposti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
– individua la modulistica che deve essere usata nelle scuole e nelle aziende sanitarie locali;
– definisce la lista delle diagnosi e patologie che permettono alle classi in cui sono presenti studenti con bisogni educativi speciali di usufruire del personale specializzato anche ai sensi della normativa legge 104/1992.
L’Accordo di Programma prevede, inoltre:
– al punto C4, che “l’esito scritto del primo accertamento viene illustrato ai genitori / coloro che ne fanno le veci e al bisogno viene presentato in modo dettagliato al consiglio di classe o al team della scuola dell’infanzia. Sulla base di tali indicazioni viene definito il profilo dinamico funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI)”;
– al punto C5, che “Il piano educativo individualizzato viene elaborato congiuntamente dal personale pedagogico delle scuole dell’infanzia, dai docenti, dai/dalle collaboratori/collaboratrici all’integrazione con la collaborazione dei genitori o chi ne fa le veci. (….).
Per quanto attiene ai criteri di classificazione di disabilità, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano è in uso lo schema di classificazione c.d. ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10)) – rispettivamente DSM IV mentre a livello statale è stato adottato lo schema basato su ICF-CY; entrambi gli schemi, come richiesto dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”, rispettano “i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.
Per quanto attiene al Piano Educativo Individualizzato (PEI), esso, nel precisare che il progetto di vita dell’alunno / alunna deve essere pensato precocemente e non più tardi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado, prende in esame i seguenti elementi:
– situazione iniziale del/della bambino/bambina, alunno/alunna; – dati anamnestici che riguardano l’intero periodo di frequenza scolastica compresa la scuola dell’infanzia; – descrizione puntuale del livello di rendimento e di sviluppo; – elementi fondamentali degli interventi di sostegno individualizzati sia a livello pedagogico – didattico che a livello terapeutico e compiti condivisi con la famiglia; – programmazione degli obiettivi individualizzati nel rispetto del programma (obiettivi minimi o differenziati); – criteri di valutazione; – valutazione degli interventi attuati e dei risultati raggiunti.
Nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano la complessa disciplina riguardante l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) prevede dunque, quale momento iniziale della relativa procedura, l’accertamento da parte (omissis)della disabilità da cui è affetto lo studente; disabilità da certificarsi su apposita modulistica in base alla lista delle diagnosi e patologie di cui allo schema di classificazione c.d. ICD-10.
Oggettive necessità temporali richiedono che la documentazione relativa all’accertamento della condizione medica debba essere prodotta tempestivamente all’-OMISSIS-d’iscrizione dello studente per consentire la predisposizione in tempo utile del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Un tanto riassunto per inquadrare la disciplina di riferimento, osserva il Collegio quanto segue.
Dopo aver presentato in data (omissis) la domanda di iscrizione della figlia (omissis) al (omissis) “(omissis)” di Bolzano, il ricorrente, con due distinte e – mail entrambe dd. (omissis) ed indirizzate a (omissis) ha inviato al suddetto (omissis) la seguente documentazione:
– il certificato del Dipartimento Materno Infantile – Servizio tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva del (omissis), dove si certifica un (omissis), con conseguente necessità di usufruire di un sostegno didattico in base alla Legge 104 del 1992 (doc. 2 del ricorrente);
– il verbale dd. (omissis) di accertamento di invalidità civile emesso dal Centro Medico Legale di (omissis) con l’indicazione di effettuare la visita di revisione nell’anno 2019;
– il verbale di visita collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile dd. (omissis) redatto dal (omissis);
– la pagella scolastica rilasciata dal (omissis) “(omissis)” (omissis) in data (omissis) ed il nulla osta rilasciato dal suddetto Istituto in data (omissis) per il trasferimento della studentessa “ad altro Istituto”.
A tal riguardo, l’(omissis) resistente deduce che alla data del (omissis) l’indirizzo di posta elettronica “(omissis)”, al quale è stata inviata la suddetta documentazione, non era più in uso, essendo stato adottato il nuovo indirizzo “(omissis)”, indicato nel sito web del (omissis) stesso.
L’assunto, che comunque non è comprovato, è contestato dal ricorrente che, da parte sua, afferma che l’indirizzo di posta elettronica (omissis) risultava in realtà attivo e funzionante anche successivamente al (omissis), come dimostrano le e – mail pervenutegli da quell’indirizzo di posta elettronica in data (omissis) (doc. n. 19 del ricorrente).
Evidenzia in ogni caso l’(omissis) resistente che:
– in base al menzionato “Accordo di Programma” di cui alla delibera della Giunta Provinciale 15 luglio 2013, n. 1056, i certificati relativi all’accertamento di disabilità devono essere predisposti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
– la “(omissis)” (omissis), rilasciata (omissis), è pervenuta al (omissis) “(omissis)” soltanto in data (omissis), sicché non residuava tempo sufficiente per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
– nella classe frequentata da (omissis) presso il (omissis) “(omissis)” era già presente un insegnante di sostegno.
Aggiunge inoltre l’Istituto resistente che sul modulo di iscrizione alla (omissis) del (omissis) “(omissis)” il ricorrente aveva dichiarato che la figlia (omissis) proveniva dal (omissis) “(omissis)” (omissis) e che, successivamente, con e – mail dd. (omissis), aveva inviato, tra l’altro, la pagella del (omissis) “(omissis)” (omissis) ed il nulla osta al trasferimento d’Istituto, sul quale non risultava indicato l’(omissis) di destinazione.
Nulla era stato altresì indicato riguardo al fatto che la figlia (omissis) proveniva in realtà dall’(omissis), dove aveva iniziato l’anno scolastico frequentando la (omissis).
Invero, come risulta in atti, l’alunna (omissis):
1. nell’anno scolastico (omissis) si è iscritta al (omissis) “(omissis), dove ha frequentato la (omissis) ed ha conseguito, in data (omissis), la promozione alla (omissis) con debito (che parte resistente deduce mai recuperato) per (omissis), per il quale non aveva raggiunto gli obiettivi minimi prefissati;
2. nel successivo anno scolastico (omissis) si è iscritta (omissis) “(omissis)” (omissis) dove, previo accordo tra il dirigente dell’Istituto ed i genitori, ha iniziato a frequentare la (omissis) (anziché la (omissis));
3. come dato atto nel verbale n. (omissis), il Consiglio di Classe (omissis) “(omissis)”, nel premettere che la studentessa risultava “insufficiente in quasi tutte le materie, tranne in Fisica ed Educazione fisica”, aveva proposto all’unanimità “ai genitori il riorientamento presso un Centro di formazione professionale o in alternativa suggerisce il passaggio ad un percorso scolastico a frequenza che non porterà al conseguimento del diploma di maturità” (cfr. doc. n. 20 dell’Istituto resistente);
4. in data (omissis), in corso di anno scolastico, si è iscritta alla (omissis) del -(omissis) “(omissis)” (omissis), in data (omissis), si è ritirata (omissis) “(omissis)” (omissis) presso il quale frequentava la (omissis);
5. il Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) “(omissis)” di Bolzano, (omissis), con l’impugnato verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico (omissis) dd. (omissis) non ha ammesso la studentessa alla (omissis) a causa delle valutazioni insufficienti conseguite in diverse materie.
Nelle proprie memorie difensive il resistente (omissis) “(omissis)” afferma che il ricorrente avrebbe omesso di fornire all’Istituto fondamentali informazioni, prima fra tutte quella riguardante la Scuola di provenienza della ragazza.
In particolare, nel modulo di iscrizione al (omissis) resistente il ricorrente aveva indicato il (omissis) “A. (omissis)” (omissis) quale ultimo Istituto frequentato dalla studentessa mentre è poi emerso che la stessa aveva in realtà frequentato il primo quadrimestre dell’anno scolastico (omissis) in una (omissis) ((omissis)) dell’(omissis).
Il ricorrente, da parte sua, afferma che in data (omissis) “(omissis)” (omissis) aveva trasmesso al (omissis) “(omissis)” il nulla osta al trasferimento della studentessa, sicché il suddetto (omissis) non può ora affermare di non aver avuto conoscenza di tale provenienza ed aggiunge che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. c) della legge 5.2.1992, n. 104, il (omissis) “(omissis)” avrebbe dovuto attivarsi per ottenere tutti i fascicoli personali custoditi presso le scuole frequentate dalla studentessa negli anni precedenti.
Le parti si contestano dunque vicendevolmente manchevolezze ed omissioni che avrebbero determinato la mancata predisposizione delle attività di sostegno previste dalla legge 5.2.1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
In base a quanto in atti e a quanto dedotto in giudizio, le suddette reciproche contestazioni non appaiono del tutto sprovviste di elementi di effettiva concretezza.
Osserva il Collegio che l’art. 12, comma 5, della legge 5.2.1992, n. 104 prevede che “All’individuazione dell’alunno come (omissis) ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla (omissis), fa seguito un profilo dinamico – funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della (omissis), gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della (omissis)”.
In altri termini, prima di poter procedere alla redazione del “Piano Educativo Individualizzato” (PEI) occorre accertare la condizione medica dello studente, definire la “(omissis)” (omissis) e, successivamente, il “Profilo Dinamico Funzionale” (PDF).
Va osservato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, gli accertamenti collegiali ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap vanno effettuate “in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico”.
Nel caso di specie, la “(omissis)” (omissis) redatta (omissis) è pervenuta al (omissis) “(omissis)” soltanto in data (omissis).
Deve dunque convenirsi con l’(omissis) resistente che la produzione della “(omissis)” (omissis) ad anno scolastico ormai avanzato non assicurava un congruo periodo di osservazione della studentessa, tale da consentire la redazione di un completo ed esaustivo “Piano Educativo Individualizzato” (PEI).
Deduce comunque a tal proposito il (omissis) “(omissis)” che il Consiglio di Classe si è ugualmente premurato di sopperire alla mancanza del PEI, sia assicurando un costante contatto informativo – collaborativo con i genitori, sia monitorando, nell’ambito di apposite riunioni, gli interventi attuati e quelli da intraprendere, sia adottando delle misure di fatto corrispondenti ad un PEI; id est: la predisposizione di misure compensative, la previsione di tempi di stesura delle prove più lunghe, l’adozione di schemi e mappe e la predisposizione di prove equipollenti.
Un tanto non viene sostanzialmente contestato dal ricorrente che, invero, oltre alla mancata redazione del PEI, lamenta la mancata designazione di un insegnante di sostegno.
Premesso che, in relazione a quanto finora esposto, la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili alla studentessa affetta da -OMISSIS- deve essere contenuta nel PEI. (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 18.8.2015, n. 4264) e che i termini per la richiesta dell’insegnante di sostegno da parte della Scuola scadono il 30 novembre di ciascun anno scolastico, va osservato che gli insegnanti di sostegno, una volta assegnati, assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, e partecipano alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti, (articolo 13, comma 6, della legge n. 104/1992) non essendo destinati in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato (art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970 e art. 325 del d.lgs. 16.4.1994, n. 297) (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 704; TAR Napoli, Sez. VIII, 5 febbraio 2015, n. 880 e 17 dicembre 2014, n. 6719).
In particolare, l’art. 5, comma 3, dell’Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome (omissis) e Bolzano in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità prevede una dotazione di risorse professionali specializzate prossimale alla media di un docente specializzato ogni due alunni con disabilità.
Ebbene, deduce parte resistente che nella classe frequentata da (omissis) presso il (omissis) “(omissis)”, nella quale era presente soltanto un’altra ragazza disabile, era già stato immesso un insegnante di sostegno, sicché un tanto si prospetta in linea con la suddetta previsione.
Va ad ogni modo osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236 e 20 ottobre 2005, n. 5914; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 19 gennaio 2015, n. 252; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 13155/2014; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 28 marzo 2014, n. 3468; T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 15 aprile 2013, n. 232), l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (cfr., ex multis, T.R.G.A. Trento 14 settembre 2018, n. 184; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2018, n. 136; T.A.R. Napoli 14 agosto 2009, n. 4799), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: T.A.R. Lombardia, Milano n. 78 del 15 gennaio 2015).
In generale, dunque, la giurisprudenza si è espressa nel senso che le manchevolezze organizzative della scuola, in rapporto all’omessa ovvero inappropriata predisposizione di attività d’integrazione o di recupero, ovvero d’assegnazione di particolari ausili didattici, “non possano giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente” – cosa che non è controversa nella fattispecie qui in esame – “atteso che lo scrutinio non è condizionato a tale verifica, ma è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12.10.2018, n. 9930; T.R.G.A. Trentino – Alto Adige, Trento, 14.09.2018, n. 184; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17.01.2018, n. 136).
La giurisprudenza ha ritenuto che alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alle contestazioni mosse con riferimento alla mancata tempestiva adozione di un piano personalizzato di studio ovvero alla sua mancata adozione, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 9930).
Del resto, non può non rilevarsi che la materia in argomento rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, sicché un’ipotetica pronuncia d’annullamento del giudizio negativo finale, fondata sulla carenza di attività integrative, non determina il passaggio alla classe seguente, atteso che un tanto richiede comunque l’accertamento da parte del Consiglio di classe di una preparazione dello studente adeguata alla promozione (cfr., ancora, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 9930; idem: TRGA Trento, 9 ottobre 2014, n. 350).
Nel caso in esame è proprio tale preparazione a mancare, come risulta dalle valutazioni numeriche e relative motivazioni contenute nell’impugnato verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico (omissis) del Consiglio di Classe (omissis) del (omissis) “(omissis)” di Bolzano, (omissis) al quale per sinteticità si fa espresso rinvio.
Non v’è dubbio che, in generale, queste stesse inadempienze dell’Istituzione Scolastica, ove effettivamente sussistenti, possano fondare una condanna al risarcimento del danno arrecato allo studente, ed ai suoi familiari, purché correlabili da un verificato nesso causale all’insufficienza del profitto (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 novembre 2011, n. 1486).
Nel caso di specie, però, tale domanda è infondata perché non è dato individuare un comportamento dell’Amministrazione, omissivo o commissivo, in relazione agli obblighi su questa gravanti, tale da aver potuto determinare o concorso a determinare l’insufficiente preparazione dell’alunna, e, per conseguenza, la sua mancata ammissione alla classe successiva.
Non può infine tacersi del fatto che la mancata ammissione alla classe superiore non si atteggia come un giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi; e, correlativamente, l’interesse degli allievi e dei loro genitori si identifica non tanto nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, quanto nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4663).
In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite, attese le peculiarità del caso in esame, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno (omissis) con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
