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T.A.R. Bologna (Emilia Romagna), 26/11/2021, n. 551

Massima

Il diritto allo studio non può essere negato a causa di problemi tecnici o procedurali nell’accertamento dei requisiti di ammissione. L’amministrazione è tenuta ad agire con trasparenza e a garantire la tutela giurisdizionale, evitando che l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito venga compromesso da malfunzionamenti o da una rigida applicazione di procedure automatizzate.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2021, proposto da

 

(omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Bologna, viale (omissis);

 

contro

Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

nei confronti

(omissis), non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dei provvedimenti con i quali i ricorrenti non sono stati ammessi allo svolgimento del test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria Bologna.

– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che:

– i ricorrenti (omissis) sono stati entrambi esclusi dalla partecipazione al test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo di Bologna con la testuale motivazione “Green pass non valido” mentre il ricorrente (omissis) escluso in quanto “privo del Green pass” (pur avendo quest’ultimo dimostrato l’avvenuta vaccinazione il 10 agosto 2021);

– a sostegno del ricorso collettivo i ricorrenti (omissis) lamentano in particolare il difetto di motivazione dell’impugnata esclusione, avendo comunque pacificamente prodotto in sede di ammissione al predetto test la certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, munita di QR code;

Considerato che:

– anche dalla memoria difensiva della difesa dell’ateneo resistente non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell’asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app.VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile (cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute);

– il disposto di cui all’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione” va necessariamente letto in armonia con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a.;

Ritenuto che:

– in tal fattispecie – completamente diversa dal recente precedente cautelare di questa Sezione (ord. n. 496/2021) – la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino;

– diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile;

– quanto ai ricorrenti (omissis) le esigenze cautelari meritano dunque positivo apprezzamento mediante urgente ammissione con riserva a sostenere la prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.

Ritenuta quanto invece al solo ricorrente (omissis) l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata atteso che, ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario” (ord. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, n. 496/2021) fermo restando, nel caso di specie, l’eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell’emissione del certificato verde;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare in considerazione della complessità e della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima) così decide:

a) respinge la suindicata domanda cautelare del ricorrente (omissis), come da motivazione;

b) accoglie la suindicata domanda cautelare dei ricorrenti (omissis) e per l’effetto:

– sospende l’efficacia dell’esclusione impugnata ed ordina al Rettore dell’Università di Bologna, di concerto con il MIUR, l’effettuazione della prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo, da effettuarsi nel termine di cui in motivazione;

– fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

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