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T.A.R. Bari sez. III, 26/09/2024, n. 350

Massima

Respinta la richiesta di sospensione dei divieti di sosta e transito imposti durante i fine settimana, l’interesse pubblico di limitare il traffico in un’area di pregio prevale sull’interesse degli esercenti commerciali, i quali non hanno dimostrato un danno irreparabile. 

Supporto alla lettura

INTERESSE PUBBLICO

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un’altra entità pubblica persegue nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l’azione amministrativa (es. l’imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità).

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2024, proposto da

 

Ditta (omissis), (omissis) Abbigliamento s.r.l., Tabaccheria (omissis), Gelateria (omissis) di (omissis), Ditta (omissis), (omissis) di (omissis) & C. s.a.s., (omissis) s.a.s. di (omissis) & C., Ottica (omissis), (omissis) di (omissis), Pizzeria (omissis), Gelateria (omissis) s.a.s. di (omissis) & C., (omissis) s.r.l., (omissis) Gioiellieri, (omissis) s.r.l.s., (omissis) s.r.l., Ditta (omissis), (omissis), (omissis) di (omissis), (omissis), (omissis) s.a.s., (omissis) di (omissis), (omissis) di (omissis), Tabaccheria (omissis) di (omissis), (omissis) s.a.s., (omissis) s.a.s. di (omissis) e (omissis) & C., (omissis) di (omissis), (omissis), Merceria (omissis) di (omissis), Erboristeria (omissis) di (omissis), Ottica (omissis) di (omissis), Studio (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., (omissis) Sport di (omissis), in persona dei legale rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis) Home s.r.l., (omissis), (omissis), (omissis) Caffè di (omissis), (omissis) s.r.l., (omissis) di (omissis), (omissis), (omissis) s.a.s. di (omissis) & C., non costituiti in giudizio;

“per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

a) della delibera n. 155 del 06.06.2024 con cui la Giunta comunale ha dato “indirizzo” al dirigente di provvedere alla regolamentazione della sosta e del transito su Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto di strada compreso da via Consalvo da Cordova  a via Nazareth, con relativi divieti di sosta e di transito nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle ore 23,00 e nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 23,00, salvaguardando, solo per la giornata del sabato e solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00, la possibilità di accesso nella medesima area dei veicoli atti ad operazioni di carico e scarico per le sole attività produttive;

b) dell’ordinanza del 07.06.2024 n. 44555 a firma del dirigente dell’AREA I – Polizia locale, legalità, sicurezza urbana e servizi autonomi e del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Barletta, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Barletta in pari data, con cui si dispone, a partire dal giorno 08.06.2024, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e di Emergenza, nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00, lungo il Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale compreso tra via Consalvo da Cordova e via Nazareth; con cui si consentono le operazioni di carico e scarico nella sola giornata del sabato dalle 09.00 alle 12.00 per le sole attività produttive;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, la nota prot. n. 44121 del 06.06.2024 a firma del Dirigente della Polizia Locale, nonché i verbali della Commissione consiliare permanente attività produttive, sviluppo economico, lavoro n. 23 del 01.07.2024 e n. 24 del 04.07.2024 e, ove occorra, le ordinanze dirigenziali n. 44470 del 07.06.2023 e n. 83630 del 31.10.2023;

e per l’accertamento e la declaratoria

del venir meno della validità ed efficacia delle ordinanze dirigenziali n. 44470 del 07.06.2023 e n. 83630 del 31.10.2023 per effetto delle disposte revoche di tali atti.”

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) e (omissis) per la parte ricorrente, (omissis) e (omissis) per il Comune resistente.;

 

Premesso che

-i ricorrenti, tutti titolari di esercizi commerciali nella città di Barletta, impugnano:

a) la delibera n. 155 del 06.06.2024 con cui la Giunta comunale ha dato “indirizzo” al dirigente di provvedere alla regolamentazione della sosta e del transito su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto di strada compreso da via Consalvo da Cordova a via Nazareth, con relativi divieti di sosta e di transito nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle ore 23,00 e nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 23,00, salvaguardando, solo per la giornata del sabato e solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00, la possibilità di accesso nella medesima area dei veicoli atti ad operazioni di carico e scarico per le sole attività produttive;

b) l’ordinanza del 07.06.2024 n. 44555 a firma del dirigente dell’AREA I – Polizia locale, legalità, sicurezza urbana e servizi autonomi e del responsabile dell’Ufficio tecnico del traffico del Comune di Barletta, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Barletta in pari data, con cui si dispone, a partire dal giorno 08.06.2024, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e di emergenza, nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00, lungo il Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale compreso tra via Consalvo da Cordova e via Nazareth; con cui si consentono le operazioni di carico e scarico nella sola giornata del sabato dalle 09.00 alle 12.00 per le sole attività produttive;

Considerato che

– a sostegno della domanda di tutela cautelare, gli istanti deducono il vizio di incompetenza dell’organo che ha adottato i provvedimenti, in uno alla violazione della normativa contemplata dal Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, e ss.mm. e ii., nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati e plurime criticità sotto il profilo dell’eccesso di potere;

-i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare gravati sono stati adottati dall’Amministrazione comunale in sede di riesercizio del potere discrezionale dopo l’annullamento giurisdizionale di precedenti divieti di circolazione, che il Tar ha ritenuto inficiati da difetto di motivazione con sentenza n. 700 del 2024, pubblicata in data 4 giugno 2024;

Rilevato che

-ad un sommario esame tipico della presente fase incidentale, l’interesse cautelare azionato in giudizio dai ricorrenti sia cedevole rispetto all’esigenza dell’Amministrazione comunale di dare attuazione ad un preciso indirizzo politico amministrativo;

-siffatto indirizzo politico amministrativo, ravvisato nella esigenza collettiva di sottrarre al traffico veicolare una particolare arteria cittadina entro il limite delle giornate di sabato e domenica, sia ampiamente motivato in ragione delle caratteristiche dell’arteria stradale ove si impone il divieto, individuata non irrazionalmente quale salotto buono della città, nonché quale parte del territorio comunale dove è possibile beneficiare, pur nelle sole giornate di sabato e domenica, della bellezza di monumenti che costituiscono testimonianza di civiltà e storia cittadina;

-sia stato effettuato un ragionevole bilanciamento rispetto agli interessi dei privati ricorrenti tenendo conto del fatto che il divieto di circolazione e sosta il sabato e la domenica, trattandosi di arteria ubicata nel centro cittadino, sembra potersi compensare con il transito pedonale dei cittadini;

Rilevato ancora che

-i ricorrenti non hanno offerto adeguata documentazione del pregiudizio grave ed irreparabile che deriva dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, onde pervenire alla prova di un’effettiva e drastica contrazione degli incassi giornalieri a motivo delle restrizioni del traffico veicolare in esame;

-l’Amministrazione possa, tuttavia, valutare in futuro l’opportunità di una concordata riduzione temporale del divieto di cui si discute, quale punto di equilibrio delle opposte esigenze

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza) respinge la suindicata domanda cautelare

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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